La responsabilità medica alla luce della Legge c.d. Gelli Bianco

in Giuricivile 2018, 3 (ISSN 2532-201X)

Essere curato in ambienti ospedalieri adeguati, asettici e funzionali, in modo da evitare la contrazione di infezioni od altre patologie, rientra tra i diritti del paziente e tra gli obblighi assunti dalla struttura medica presso cui lo stesso è ricoverato.

Cosa accade dunque se il paziente subisce danni fisici in conseguenza di un ricovero, di un’operazione o di una visita in una struttura ospedaliera o a causa di un inadempimento del medico curante?

Ecco un utile chiarimento sulla responsabilità medica alla luce della Legge Gelli Bianco (qui un ulteriore approfondimento e una guida alle 7 novità introdotte dalla recente normativa citata).

La responsabilità dell’Ente sanitario

L’Ente ospedaliero è contrattualmente responsabile di eventuali danni fisici subiti dal paziente a norma dell’art. 1218 c.c. in virtù dell’obbligazione sorta tra la struttura ospedaliera ed il paziente medesimo.

Il predetto dovere sorge al momento del ricovero e consiste in un’obbligazione da contratto in base alla quale la struttura medica s’impegna ad assicurare ambienti idonei al trattamento sanitario, oltre ad un personale medico ed infermieristico idoneo, tenuto ad operare secondo i criteri della diligenza qualificata ex art. 1176, 2° co. c.c.

L’indicato rapporto tra la struttura sanitaria ed il paziente, anche ai sensi della disciplina sulla responsabilità sancita dalla legge c.d. Gelli – Bianco [1], vincola l’Ente sanitario in modo autonomo e distinto rispetto al personale che concretamente agisce sul paziente.

Da ciò consegue la configurabilità, pacifica anche in giurisprudenza, della responsabilità contrattuale atipica dell’Ente per i danni causati al danneggiato e del risarcimento del danno dovuto allo stesso per la mancata diligenza approntata nel fornire ambienti adeguati alle cure [2].

Per quanto espresso, è da rammentare che, secondo quanto stabilito dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24, sulla scorta del costante orientamento della Corte di Cassazione [3] , il paziente danneggiato, ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno subito, può limitarsi ad indicare l’esistenza d’intervento della struttura e l’insorgenza e/o l’aggravamento della patologia avvenute successivamente alla sua permanenza nella struttura medesima, allegando a tali presupposti l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

La responsabilità del medico curante

La struttura della responsabilità, nonché il conseguente onere probatorio muta radicalmente se si considera la condizione giuridica del medico curante che opera nella struttura ospedaliera.

La disciplina prevista dalla riforma Gelli – Bianco, infatti, sancisce la sussistenza della responsabilità del sanitario sotto il profilo extracontrattuale a norma degli artt. 2043 e ss. c.c..

Sulla base di tale assunto normativo ed in applicazione del principio del neminem laedere, il medico è responsabile del danno causato al paziente in applicazione della regola secondo cui nessun soggetto deve porre in essere condotte tali da nuocere ai consociati.

Inoltre, ai fini della valutazione della sussistenza e/o della gravità della condotta del sanitario, deve tenersi in considerazione la diligenza professionale medica, anche sulla base del principio del legittimo affidamento, che corrisponde ad una valutazione sociale secondo cui ciascun consociato confida nel rispetto delle regole cautelari e nell’altrui adozione delle leges artis tipiche dell’attività settoriale di riferimento.

Come anticipato, per il paziente che volesse far valere in giudizio la responsabilità del medico, l’onus probandi, in applicazione dell’art. 2043 c.c. varierebbe rispetto a quanto previsto in tema di responsabilità della struttura sanitaria, dovendo in tal caso il paziente/attore provare, oltre alla sussistenza del danno subito, anche il nesso eziologico tra il danno e la condotta negliente/imperita/imprudente del medico.

Se ti interessa, qui potrai trovare un approfondimento sugli oneri probatori del medico convenuto.

Il risarcimento del danno e la sua trasmissibilità

In tema di risarcimento del danno, è da evidenziare, in primo luogo, che risulta risarcibile il danno biologico subito dal paziente, oltre al danno da disagio dovuto all’impossibilità di attendere ai normali atti della vita quotidiana, nonché dalla sofferenza fisica e psicologica ulteriore subiti a causa dello spostamento di un’importantissima operazione chirurgica (danno esistenziale e morale).

Il diritto al risarcimento del danno, inoltre, è dovuto anche agli eredi del paziente defunto.

Il diritto risarcitorio dal cosiddetto danno da morte o danno tanatologico è garantito allorquando il decesso sia stretta conseguenza delle lesioni subite.

Si distingue, in tal caso, tra danni risarcibili trasmissibili iure hereditatis agli eredi e danni risarcibili iure proprio.

I primi possono trasmettersi in favore degli eredi iure successionis; gli altri sono i danni riflessi incidenti sulle persone vicine alla vittima primaria poiché danneggiati in proprio.

Sulla base della distinzione tra diritto leso e credito risarcitorio maturato ed accertato in seguito al riconoscimento del danno stesso è, inoltre, ravvisabile un diritto al risarcimento del danno iure successionis anche qualora il decesso del paziente non sia diretta conseguenza della lesione subita.

La trasmissibilità del danno concerne la valutazione economica dello stesso, ma in caso di lesione previamente accertata e danno quantificato in sede giudiziaria.

Il diritto al risarcimento del danno scaturisce, infatti, dalle inadempienze della struttura ospedaliera e diviene di natura patrimoniale in quanto di derivazione dal rapporto credito/debito maturato dal paziente nei confronti dell’Ente ospedaliero responsabile.

Per quanto espresso il diritto acquisito, ovvero il diritto risarcitorio del paziente, trasmesso/trasmissibile agli eredi, come ogni rapporto creditorio/debitorio, al momento dell’accettazione dell’eredità, tenuto conto della sua cristallizzazione nella sfera patrimoniale del de cuius qualora comprovato da un accertamento giuridico.


[1] Legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 1° aprile 2017.

[2] Cassazione Civile, sentenza n° 24073/2017.

[3] Ex Multis Cass. SS.UU. sent. 577/2008

 

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