Responsabilità da contatto sociale: critica e riflessioni sul suo futuro

in Giuricivile, 2018, 2 (ISSN 2532-201X)

Per contatto sociale si intende la relazione tra due soggetti, non sorretta da un contratto, che ingenera nel primo un affidamento nell’adempimento di un dovere di diligenza gravante sul secondo.

Dapprima individuato nella relazione medico-paziente e poi esteso ad altri settori, il contatto de quo è stato ritenuto, anche dalla Cassazione e sin dal 1999, fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..

Nel valorizzare la non estraneità dei soggetti, infatti, la Suprema Corte ha più volte negato che un danno prodottosi nell’ambito di un rapporto, ancorché privo di un contratto, potesse ricollegarsi al generale divieto di alterum non leadere, posto a fondamento della responsabilità aquiliana.

A sostegno di questa tesi la giurisprudenza ha fatto, altresì, leva sulla matrice consensualistica del rapporto qualificato dal dovere di diligenza, nonché sulla rilevanza costituzionale dei beni protetti attraverso i suddetti rapporti.

Nel contatto sociale si è identificato quel “contesto idoneo secondo l’ordinamento giuridico a produrre obbligazioni”, ascrivibile alla terza fonte obbligazionaria, individuata dall’art. 1173 c.c. dopo il contratto e il fatto illecito, avente ad oggetto un obbligo di protezione.

Contatto sociale come fonte del rapporto obbligatorio: orientamenti contrari

Tuttavia, proprio in virtù della mancanza di una vera e propria prestazione, sono emerse posizioni contrarie a qualificare il contatto sociale come fonte del rapporto obbligatorio.

Invero, pur in assenza di una puntale definizione legislativa, è pacifico in dottrina e giurisprudenza che, assieme al requisito soggettivo e a quello teleologico, costituisca elemento genetico dell’obbligazione la prestazione, così come qualificata dall’art. 1174 c.c.

A ciò si aggiunga il fatto che pur ammettendo un’obbligazione avente ad oggetto un obbligo di protezione, per quanto questo possa essere specifico e idoneo a soddisfare un interesse del creditore meritevole di tutela, il diritto di credito che ne consegue ha una rilevanza giuridica molto debole, non essendo, ad esempio, suscettibile di tutela mediante il ricorso allo strumento dell’esecuzione forzata.

La limitazione del diritto di credito de quo è confermata, poi, dalla difficoltà applicativa, al medesimo, della maggior parte delle norme previste in materia di responsabilità contrattuale (si pensi, ad esempio, a quelle sui modi di estinzione diversi dall’adempimento), finendo così per sostanziarsi in una posizione soggettiva in concreto non esercitabile, che acquisterebbe rilevanza solo nel momento del suo inadempimento.

La critica fin qui esposta non si spinge, tuttavia, fino a sostenere che il contatto sociale non sia fonte di obbligazione, ma si limita ad evidenziare come, al pari del fatto illecito, l”unico obbligo di prestazione da questo derivante sia quello risarcitorio.

Secondo un’altra posizione contrastante con la teoria del contatto sociale, se si abbandonasse quest’ultima figura a sostegno di istituti più vicini alla tradizione romanistica, quali ad esempio il contatto a favore del terzo, si potrebbe comunque cercare di affermare la natura contrattuale della responsabilità per violazione degli obblighi di protezione.

In particolare, un tale risultato potrebbe essere perseguito alla luce della rivalutazione pacificamente riconosciuta al canone di buona fede oggettiva, idonea, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, ad integrare una lacuna contrattuale ovvero ad assurgere a criterio interpretativo delle prestazioni da questo derivanti.

Responsabilità medica e contatto sociale alla luce della L. 24/2017 (Gelli-Bianco)

Tuttavia, prescindendo dalle obiezioni, un dato che certamente non può essere trascurato è il fatto che dopo quasi vent’anni dalla formulazione della teoria del contatto sociale e proprio nell’ambito medico, dove la stessa ha mosso in Italia i primi passi, il legislatore sia intervenuto per qualificare la responsabilità del sanitario de quo per danni al paziente come aquiliana.

All’art. 7, co. 3, della l. 24/2017, il legislatore ha stabilito, infatti, che salvo i casi in cui il medico agisca nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ex. art 2043 c.c., a nulla rilevando la presenza o il regime contrattuale intercorrente tra il professionista e la struttura sanitaria.

Ora, senza voler entrare nel merito o, ancor prima, nella legittimità dell’operato del legislatore, che di fatto anziché disciplinare si è spinto sino a qualificare e a sussumere in una precisa categoria la posizione del medico, una considerazione in ordine al contrasto della novella legislativa con l’art. 3 Cost. appare opportuna.

A meno che non si voglia sostenere che la scelta operata con la Legge Gelli Bianco si spinga sino al disconoscimento del contatto sociale, è chiaro che accordare una tutela diversa ai rapporti che man mano la giurisprudenza ha ascritto a siffatta fonte obbligazionaria si manifesta lesivo del principio di ragionevolezza.

Nel limitare la portata al solo “contatto sociale” individuato dalla legge, è evidente come il regime di responsabilità più favorevole in termini prescrizionali e probatori, dovrebbe ritenersi pacificamente (ancora) sussistente in capo ai danneggiati delle altre “relazioni qualificate” individuate nel tempo in via pretoria.

In particolare, nella casistica giurisprudenziale, appare consolidato il regime ex 1218 c.c. della c.d. responsabilità precontrattuale per comportamenti contrari a buona fede tra i soggetti nella fasi di trattativa o di formazione del contratto.

L’abbandono della individuazione della precontrattuale ex art. 1337 c.c., quale species della responsabilità ex 2043 c.c. troverebbe altresì suggello nella citata nuova concezione della buona fede e, più precisamente, nella trasformazione della stessa da clausola di valutazione a quella di individuazione dei comportamenti concretamente reclamabili alle parti.

Tra l’altro, proprio un’interpretazione delle prestazioni contrattuali in ossequio al principio solidaristico ex art. 2 Cost., in cui la clausola anzidetta trova fondamento, sembrerebbe alla base della qualificazione come contrattuale, e non come contrattuale da contatto sociale, di altre posizioni valutate nel corso degli anni dalla giurisprudenza, quali ad esempio la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno a persona diversa da quella dovuta.

Di contro però, questa nuova accezione di buona fede creerebbe qualche profilo di problematicità se si applicasse nel contatto sociale insegnante-alunno dal quale discende la responsabilità in capo al primo per il danno da autolesione procuratosi dallo studente sotto la sua vigilanza.

Dal combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., infatti, si desume come il comportamento secondo buona fede sia “preteso” anche dal creditore di un rapporto obbligatorio, al quale l’ordinamento dunque vieta di spingere il suo diritto fino a ledere la sfera del debitore.

Ciò posto, l’obbligo di protezione che si richiederebbe al docente al fine di evitare un danno da autolesione potrebbe, così, apparire eccessivo al punto addirittura di ritenersi insussistente in detti termini.

Conclusioni

In conclusione, se la tutela a “maglie larghe” del contatto sociale non può (quasi) certamente dirsi esclusa per l’intervento legislativo in ambito medico, gli obblighi di protezione discendenti dalla relazione qualificata, alla luce della recente giurisprudenza in tema di abuso del diritto, potrebbero in taluni casi, senz’altro, subire un ridimensionamento.

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