Nella procedura di indennizzo diretto per la liquidazione dei danni subiti conseguentemente ad un sinistro stradale il responsabile civile è litisconsorte necessario.
Lo ha chiarito la VI Sezione Civile della Cassazione con ordinanza n. 21896 del 20 settembre 2017.
L’indennizzo diretto
La procedura dell’indennizzo diretto è stata introdotta nel Codice delle Assicurazioni private dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani).
Tale procedura, regolata dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, consente al danneggiato di un sinistro – in cui vi siano determinate condizioni – di richiedere il risarcimento dei danni alla propria compagnia e non a quella di controparte.
In detta ipotesi è l’assicurazione del danneggiato ad anticipare il risarcimento per poi rivalersi sull’impresa assicurativa del responsabile del sinistro.
Il danneggiante litisconsorte necessario
Fino all’introduzione della procedura di indennizzo diretto era pacifico che il responsabile civile di un sinistro fosse litisconsorte necessario in virtù dell’articolo 23 della L. 990/1969.
Il dubbio sulla necessità di citare o meno il responsabile civile è nato da una interpretazione letterale dell’articolo 149 comma VI d.lgs 209/2005 nel punto in cui dispone “… il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma II, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Un orientamento minoritario dei giudici di merito[1], infatti, ha ritenuto che il vocabolo “soli” non consentisse di convenire in giudizio il responsabile civile ma esclusivamente la propria compagnia assicurativa.
Orbene è di facile conclusione che detta interpretazione, pur alleggerendo le procedure di liquidazione con diminuzione dei tempi di un eventuale giudizio e facilitando lo svolgimento dello stesso, preclude gravemente tanto il diritto alla difesa quanto il regolare contraddittorio processuale.
Al riguardo la Cassazione, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale sulle finalità della procedura di risarcimento diretto, ha chiarito che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato»[2] ed infatti la compagnia assicurativa del danneggiato «non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante».
Per la Cassazione, quindi, le peculiarità della procedura di indennizzo diretto non modificano le finalità dell’articolo 23 della L. 990/1969 ed infatti la nell’ordinanza viene chiarito che «l’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 [3]».
Per giungere a detta conclusione la Suprema Corte precisa preliminarmente che «l’azione diretta di cui all’art. 149 non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante.
La posizione del danneggiato non cessa dunque di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria».
L’essenzialità nel giudizio del danneggiante quale litisconsorzio necessario è inoltre ricavabile dalla possibilità che il comma 6° dell’art. 149 concede alla compagnia del responsabile di estromettere la compagnia del danneggiato qualora riconosca la responsabilità del proprio assicurato.
Al riguardo i Giudici di Piazza Cavour ritengono che «è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario».
Concludendo, in considerazione del fatto che le due compagnie assicurative dovranno necessariamente regolare i rapporti fra loro, l’analizzata ordinanza, pur sacrificando la celerità della procedura di indennizzo, evita che il danneggiante possa invocare l’inopponibilità, nei propri confronti, dell’accertamento giudiziale compiuto verso l’assicurazione del danneggiato.
[1] Cfr. G.d.P. Ottaviano, sent. N. G.d.P. di Roma, sent. n. 55122/12; G.d.P. di Nola, sent. N. 3600/16; Tribunale di Torino, Sez. III Civile, sentenza 57 del 4 gennaio 2013
[2] Corte Costituzionale, sent. n. 180/2009
[3] Disposizione del medesimo decreto che per l’azione diretta del danneggiato nei confronti del danneggiante al comma 3° prevede “Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.