
La Corte di Giustizia UE blinda la libera circolazione degli atti pubblici. Il giudice dell’esecuzione non può verificare la portata temporale del provvedimento: le contestazioni sugli errori di certificazione spettano esclusivamente allo Stato d’origine. Il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura di dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Leggi descrizione
Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Titolo esecutivo europeo: il giudice dell’esecuzione non può riesaminare l’atto notarile estero
L’atto pubblico redatto da un notaio di uno Stato membro gode di una tutela ferrea all’interno dell’UE e non può essere oggetto di un riesame nel merito da parte del giudice dell’esecuzione di un altro Paese membro. Questo principio, che rafforza il meccanismo di cooperazione giudiziaria, è stato sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza emessa il 25 giugno nella causa C-14/25 (puoi leggerla cliccando qui).
La pronuncia degli eurogiudici ha chiarito i confini applicativi del Regolamento CE n. 805/2004 relativo all’istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, stabilendo una separazione delle competenze tra le autorità del Paese di origine dell’atto e quelle del Paese chiamato a darvi esecuzione.
Caso concreto e rinvio della Corte Suprema austriaca
La vicenda origina da una controversia transfrontaliera che ha visto opposte una società tedesca e un debitore residente in Austria.
La società creditrice si era rivolta ai tribunali austriaci chiedendo l’esecuzione forzata sui beni del cittadino austriaco per il recupero di una somma di denaro. Il titolo esecutivo posto alla base della richiesta era costituito da un atto notarile redatto in Germania nel 1999, data antecedente rispetto all’entrata in vigore del Regolamento europeo sul titolo esecutivo, avvenuta il 21 gennaio 2005.
Malgrado la distanza temporale, le autorità competenti tedesche avevano comunque rilasciato, nel gennaio del 2021, il certificato di titolo esecutivo europeo impiegando i modelli standardizzati previsti dalla normativa comunitaria.
Il debitore austriaco si era opposto alla procedura esecutiva e i giudici d’appello gli avevano dato ragione: per la magistratura di secondo grado l’atto notarile tedesco non poteva rientrare nell’ambito di applicazione ratione temporis del Regolamento proprio perché registrato prima del 2005. Innanzi a questo scenario, la Corte Suprema austriaca ha sospeso il giudizio e investito del problema la Corte di Giustizia di Lussemburgo.
La domanda pregiudiziale mirava a chiarire se il giudice dello Stato di esecuzione disponga del potere di controllare il rispetto dei limiti temporali dell’atto o se, al contrario, l’avvenuto rilascio del certificato da parte dello Stato d’origine precluda in modo assoluto qualsiasi tipo di sindacato di merito all’estero.
Tutela della libera circolazione degli atti e fiducia reciproca
La replica dei giudici europei dell’VIII Sezione si è orientata alla necessità di garantire la certezza del diritto e la fluidità nella circolazione dei titoli esecutivi nello spazio giuridico europeo.
La Corte ha ribadito che il Regolamento n. 805/2004 è strutturato per eliminare le lungaggini burocratiche e le procedure intermedie di riconoscimento, come l’exequatur, facilitando il recupero dei crediti non contestati. Consentire ai tribunali dello Stato di esecuzione di verificare la correttezza formale e sostanziale della certificazione finirebbe per vanificare lo scopo stesso della normativa dell’Unione, reintroducendo surrettiziamente quei filtri nazionali che il legislatore europeo ha voluto esplicitamente abolire.
La pronuncia evidenzia come il principio di fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia tra gli Stati membri rappresenti il vero pilastro dell’architettura comunitaria. In quest’ottica, spetta unicamente all’autorità dello Stato d’origine accertare la sussistenza di tutti i requisiti legali, compresa la verifica della corretta applicazione delle norme nel tempo (ratione temporis).
Anche laddove emerga con evidenza che un certificato sia stato rilasciato erroneamente per un atto antecedente al 21 gennaio 2005, il giudice estero non ha il potere di bloccare autonomamente l’esecutività del titolo contestandone il merito giuridico, in quanto tale valutazione comporterebbe un’intollerabile invasione di campo nella sfera di competenza riservata all’altro Stato.
Rimedi a disposizione del debitore esecutato
Tale rigoroso assetto normativo non si traduce, tuttavia, in un deficit di tutela giurisdizionale per il soggetto che subisce l’esecuzione. La pronuncia di Lussemburgo ricorda che il debitore dispone di specifici ed efficaci strumenti di reazione, i quali devono però essere azionati solamente nel Paese in cui il titolo è venuto alla luce.
Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, è infatti possibile presentare un’apposita istanza al giudice d’origine per richiedere la rettifica di errori materiali o, come nel caso di specie, la revoca totale del certificato ove lo stesso risulti manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti temporali fissati dall’articolo 26.
Al contempo, per evitare che la prosecuzione della procedura esecutiva forzata rechi un danno irreparabile nelle more del giudizio di revoca, l’ordinamento europeo offre una valvola di sicurezza. Il debitore può infatti rivolgersi al giudice dello Stato di esecuzione richiedendo, sulla base dell’articolo 23, la sospensione o la limitazione del procedimento esecutivo. In presenza di circostanze eccezionali e dimostrando di aver già incardinato l’azione di revoca nello Stato d’origine, il debitore potrà in tal modo ottenere il congelamento temporaneo delle attività di pignoramento.
La ripartizione delle competenze delineata dalla Corte di Giustizia si conferma netta: lo Stato di esecuzione può gestire i tempi e le modalità cautelari dell’azione esecutiva; tuttavia, la parola definitiva sulla validità del titolo spetta allo Stato che lo ha emesso.







