
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) entrano in vigore una serie di novità in materia di incentivi all’occupazione e regolazione dei rapporti di lavoro. Analizziamo insieme una delle quattro misure promosse: lo sgravio totale per l’assunzione delle donne. Per un’analisi generale del nuovo Decreto Lavoro clicca qui; per approfondire profili specifici, invece, clicca qui.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Soggetti beneficiari
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, ZES Unica, è previsto uno specifico esonero contributivo.
Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, ovunque residenti.
Le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- oppure essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenere a una delle categorie di “lavoratore svantaggiato” indicate dall’art. 2, lettere da b) a g), del Regolamento UE n. 651/2014.
In presenza di tali requisiti, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Restano esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Misura dell’esonero e durata
Il beneficio è riconosciuto distinguendo due tipologie di massimali:
- nel limite massimo di importo pari ad euro 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice;
- nel limite massimo di importo pari ad euro 800 su base mensile se la lavoratrice e residente nelle Regioni della ZES – Unica del Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE.
In ogni caso, l’esonero è consentito nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale per i giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
A seguire, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie della definizione di «lavoratore svantaggiato».
Tale misura spetta, altresì, in relazione alle donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto.
Limiti di spese e note
I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nel limite di spese pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2026 – 63,7 milioni di euro per l’anno 2027 – 51,3 milioni di euro per l’anno 2028, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dallo stesso applicati.
L’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociale e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Occorre specificare poi che l’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamenti previsti dalla normativa vigente.
Diversamente, risulta compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024.
Incremento occupazionale netto, esclusioni e revoca dell’esonero
Infine, è importante puntualizzare che le assunzioni in oggetto devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
In ogni caso, l’esonero di cui sopra non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Da ultimo, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero di cui sopra o di u lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito.









