
La Cassazione, con l’ordinanza n. 10741/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito i presupposti probatori necessari per il riconoscimento dell’indennizzo ex legge n. 210/1992, ribadendo la centralità della prova del nesso causale tra vaccinazione e danno, alla luce delle acquisizioni scientifiche e degli elementi clinici concreti.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
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- Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
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Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
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75.05 €
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Il caso: domanda di indennizzo e riforma in appello
La vicenda traeva origine dalla domanda proposta dai genitori di un minore volta a ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, assumendo che il figlio avesse contratto una patologia encefalica a seguito di somministrazione vaccinale.
In primo grado la domanda veniva accolta. La Corte d’appello, invece, riformava la decisione, ritenendo non dimostrato il nesso causale sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata in secondo grado.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, con i quali si contestavano, tra l’altro, la validità dell’atto di appello, la regolarità del contraddittorio e la valutazione del nesso causale tra vaccinazione e patologia.
Prova del nesso causale e ruolo delle evidenze scientifiche
L’aspetto più rilevante della decisione ha quindi riguardato la verifica del nesso causale tra vaccinazione e patologia.
La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’appello, evidenziando che il rigetto della domanda non si fondava sul solo criterio cronologico, ma su una valutazione complessiva delle risultanze scientifiche e probatorie.
In particolare, è stato ribadito che:
- non esiste, allo stato delle conoscenze scientifiche, alcuna teoria accreditata che colleghi la somministrazione di vaccini all’insorgenza di patologie dello spettro autistico;
- difetta qualsiasi elemento indiziario concreto idoneo a dimostrare il nesso causale;
- la mera successione temporale tra vaccinazione e insorgenza della patologia non è sufficiente a fondare la responsabilità.
Predisposizione individuale e sintomatologia
La Suprema Corte ha altresì escluso la rilevanza decisiva della dedotta predisposizione genetica del soggetto a reazioni avverse.
Secondo il Collegio, tale elemento, isolatamente considerato, non è idoneo a dimostrare il nesso causale in assenza di riscontri clinici significativi. In particolare, è stata valorizzata l’assenza di sintomi tipici di una encefalite post-vaccinale, quali disturbi neurologici gravi, convulsioni o deficit motori.
La presenza di una sintomatologia febbrile è stata qualificata come reazione ordinaria alla vaccinazione, priva di valore indiziario.
Ne consegue che, in mancanza di manifestazioni cliniche compatibili e di evidenze scientifiche condivise, la pretesa indennitaria non può essere accolta.
Esito della decisione e principio affermato
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex legge n. 210/1992, la prova del nesso causale tra somministrazione vaccinale e patologia deve fondarsi su evidenze scientifiche accreditate e su elementi clinici concreti, non essendo sufficiente né il mero criterio temporale né la sola predisposizione individuale in assenza di sintomatologia compatibile con una reazione avversa significativa.











