
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8992/2026 (puoi leggerla cliccando qui), torna a pronunciarsi sul rapporto tra accordi patrimoniali in sede di separazione consensuale e tutela dei creditori, ribadendo la piena assoggettabilità all’azione revocatoria degli atti dispositivi tra coniugi quando pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il caso
La vicenda trae origine dall’azione revocatoria proposta nel 2019 da un creditore nei confronti del proprio debitore e della sua ex coniuge, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della vendita di diciannove immobili effettuata dal marito in favore della moglie.
Tale trasferimento era stato posto in essere in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale, omologata in primo grado dal Tribunale poco tempo prima.
All’azione aderiva anche un ulteriore creditore intervenuto in giudizio.
I convenuti si opponevano, sostenendo, tra l’altro, che il patrimonio residuo del debitore, anche dopo la cessione, fosse ampiamente capiente e tale da garantire i creditori.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo integrati i presupposti dell’eventus damni e del consilium fraudis.
La Corte d’appello confermava la decisione e respingeva il gravame proposto dalla ex coniuge acquirente.
Quest’ultima ricorreva, quindi, per cassazione, contestando sia la valutazione del pregiudizio patrimoniale sia la sussistenza della consapevolezza del danno, nonché invocando la tutela degli accordi familiari omologati.
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La revocabilità dell’atto e i limiti del sindacato di legittimità
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo in primo luogo che l’atto dispositivo compiuto in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione consensuale non è sottratto all’azione revocatoria ordinaria, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 2901 c.c.
Il Collegio ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’insussistenza dell’eventus damni, in quanto diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
La ricorrente, infatti, si era limitata a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie (in particolare, sulla consistenza del patrimonio residuo del debitore) rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto sussistente un pregiudizio per i creditori.
Trattandosi di accertamenti di fatto adeguatamente motivati, gli stessi risultano insindacabili in sede di legittimità.
Analoga sorte subisce il motivo relativo alla scientia damni, fondato sulla contestazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal giudice d’appello.
Anche in questo caso, la Corte ha rilevato come la doglianza si risolvesse in una critica al giudizio fattuale, non consentita in cassazione.
Il richiamo agli accordi familiari e la conferma della “doppia conforme”
Quanto al richiamo alla tutela costituzionale e sovranazionale degli accordi familiari, la Suprema Corte ha ritenuto la censura eterogenea e priva di adeguata specificità. La ricorrente, infatti, non indicava puntuali violazioni di legge. Si limitava, piuttosto, a invocare un generico bilanciamento tra le ragioni dei creditori e la tutela dell’ordine familiare. In questa prospettiva, richiamava anche la giurisprudenza della Corte EDU, sostenendo che gli ordinamenti nazionali devono garantire stabilità e prevedibilità agli accordi familiari, soprattutto quando siano stati omologati dal giudice.
In conclusione, la Corte ha affermato che la verifica della sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, così come la valutazione degli indizi presuntivi, costituisce tipico accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Tale accertamento, se sorretto da motivazione non apparente e confermato nei due gradi di giudizio (c.d. “doppia conforme”), non è sindacabile in cassazione, con conseguente rigetto del ricorso.
I precedenti più rilevanti della Cassazione in tema di revocatoria degli atti esecutivi della separazione
Particolarmente significativa è Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8516, la quale ha chiarito due profili centrali:
- da un lato, la piena validità delle clausole di trasferimento immobiliare contenute negli accordi di separazione, qualificandole come espressione di autonomia negoziale atipica ai sensi dell’art. 1322 c.c., con funzione di sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- dall’altro, la loro piena assoggettabilità all’azione revocatoria, in quanto tali operazioni possono concretamente ledere l’interesse dei creditori.
La stessa pronuncia evidenzia, inoltre, che il giudizio revocatorio può investire non solo l’atto definitivo di trasferimento, ma anche gli accordi preliminari intervenuti in sede di separazione, senza necessità di una loro autonoma impugnazione, purché siano dedotti i presupposti rilevanti.
Ne consegue che la verifica dei requisiti dell’azione va compiuta in relazione all’intera operazione negoziale.
Cass. civ. n. 11914/2008: irrilevanza della causa solutoria ai fini della revocatoria
Ulteriori conferme si rinvengono in Cass. civ., n. 11914/2008 (richiamata più volte nella prassi), nella quale la S.C. ribadisce come la causa solutoria dell’attribuzione patrimoniale (anche quando collegata all’adempimento di obblighi di mantenimento) non impedisca il sindacato revocatorio, atteso che quest’ultimo non incide sull’obbligo in sé, ma sulle modalità di adempimento prescelte dal debitore.
Cass. civ. n. 28558/2024: continuità dell’orientamento
Da ultimo, l’ordinanza della Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 2024, n. 28558 si inserisce in linea di continuità con tale orientamento, riaffermando che anche gli atti esecutivi di accordi omologati restano soggetti alla verifica dei presupposti dell’art. 2901 c.c. e che le relative valutazioni, specie in ordine al pregiudizio e alla consapevolezza, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
L’equilibrio tra autonomia familiare e tutela dei creditori
Nel complesso, il quadro giurisprudenziale evidenzia un equilibrio stabile: da un lato, il riconoscimento della liceità e meritevolezza degli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione; dall’altro, la ferma tutela dei creditori, attraverso l’assoggettamento di tali atti al rimedio revocatorio ogniqualvolta si traducano in una diminuzione della garanzia patrimoniale.











