Sezioni Unite: struttura sanitaria complessa e giurisdizione su incarichi di direzione

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3868/2026 (puoi leggerla cliccando qui), sono intervenute nell’ambito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal T.A.R. Liguria su un tema che, dopo le modifiche del 2022 al d.lgs. n. 502/1992, aveva generato orientamenti non allineati nella giurisprudenza amministrativa: quale giudice debba conoscere delle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Il caso, come si era delineato davanti al T.A.R.

Il direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta indiceva un avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di direttore di Struttura complessa “Liguria” (ruolo sanitario, profilo veterinario). All’esito della selezione veniva pubblicata la graduatoria, con una candidata al primo posto e la seconda classificata in posizione immediatamente successiva. Quest’ultima impugnava davanti al T.A.R. Liguria la deliberazione di approvazione dei verbali e di conferimento dell’incarico, chiedendo anche misure cautelari. Nel giudizio si costituivano sia la vincitrice, sia l’Istituto, resistendo al ricorso.

Il T.A.R., nel decidere sull’istanza cautelare, riteneva che la controversia potesse non appartenere alla giurisdizione amministrativa e, proprio per la “grave difficoltà interpretativa” emersa dopo la novella del 2022, sollevava rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione di giurisdizione, evidenziando il contrasto tra decisioni che mantenevano la giurisdizione del giudice ordinario e pronunce del Consiglio di Stato che, valorizzando il nuovo assetto procedurale, tendevano a ricondurre la selezione nell’area delle procedure concorsuali.

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Il rinvio pregiudiziale e il perimetro del quesito

Le Sezioni Unite, in via preliminare, hanno ricostruito la funzione dell’istituto di cui all’art. 363-bis c.p.c., chiarendo che il rinvio può riguardare anche questioni incidenti sulla giurisdizione, purché il tema sia esclusivamente di diritto, rilevante nel giudizio a quo, connotato da seria difficoltà interpretativa e suscettibile di riproporsi in una pluralità di controversie.

In questa cornice, la Corte ha rimodulato il quesito nei suoi termini essenziali: occorre stabilire se, alla luce del combinato disposto tra art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dalla l. n. 118/2022) e art. 63 d.lgs. n. 165/2001, il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa integri una procedura concorsuale “per l’assunzione” ai fini dell’eccezione di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il quadro normativo sanitario e le modifiche del 2022

La decisione ha dedicato ampio spazio alla ricognizione dell’evoluzione della disciplina. Da un lato, viene richiamata la regola generale del lavoro pubblico contrattualizzato: il giudice ordinario conosce di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle su conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, mentre al giudice amministrativo restano le controversie sulle procedure concorsuali “per l’assunzione” (art. 63 d.lgs. n. 165/2001). Dall’altro, si ricostruisce la disciplina speciale della dirigenza sanitaria (d.lgs. n. 502/1992), soffermandosi sui passaggi che hanno inciso sulla procedura: la fase del 2012 e, soprattutto, la novella del 2022, che ha reso più stringente il vincolo della nomina, imponendo la scelta del candidato con miglior punteggio.

“Concorso” o attribuzione di incarico, la chiave interpretativa

Il cuore dell’argomentazione risiede nella distinzione, tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato, tra l’accesso al ruolo dirigenziale mediante concorso e il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale a termine, che si innesta su un rapporto già costituito. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, nel settore sanitario, l’accesso alla dirigenza avviene tramite concorso pubblico, mentre la procedura ex art. 15, comma 7-bis, è funzionale all’attribuzione di un incarico temporaneo (direzione di struttura complessa), sottoposto a verifiche e potenzialmente rinnovabile o revocabile secondo le regole del sistema.

In questa prospettiva, anche l’eventuale apertura della selezione a candidati non appartenenti all’azienda che bandisce non viene letta come “reclutamento ex novo”, perché il presupposto rimane l’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria e, quindi, l’avvenuto superamento di procedure concorsuali di accesso al ruolo. Parallelamente, la Corte ha escluso che l’attribuzione dell’incarico configuri una progressione verticale in senso tecnico, idonea a determinare una novazione oggettiva del rapporto, richiamando la struttura del “ruolo unico” della dirigenza sanitaria e la concezione funzionale della dirigenza nel lavoro pubblico privatizzato.

Il vincolo del “miglior punteggio” e la natura della funzione datoriale

Un passaggio delicato riguarda l’effetto della novella del 2022: se l’eliminazione della discrezionalità nella scelta finale e la centralità della graduatoria trasformino la procedura in concorso. Le Sezioni Unite hanno negato che tale vincolo produca automaticamente la “concorsualizzazione” in senso tecnico, osservando che il legislatore ha inciso sulla discrezionalità datoriale per rafforzare esigenze di imparzialità e buon andamento, senza mutare la natura dell’atto, che resta espressione dei poteri del datore di lavoro pubblico in regime di privatizzazione.

Ne deriva un corollario operativo importante: la maggiore vincolatività della scelta e la procedimentalizzazione possono semmai rafforzare, sul piano delle tutele, la possibilità di controllo giudiziale sulla correttezza della selezione e sugli esiti della comparazione, restando però fermo il criterio di riparto che radica la cognizione nel giudice ordinario quando non si è in presenza di concorso per assunzione (o di progressione verticale concorsuale).

Il principio di diritto enunciato

Le Sezioni Unite hanno enunciato quindi il seguente principio di diritto:

«L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165».

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