Mobbing nella PA: il dirigente risponde in proprio se agisce per fini personali

La Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3103/2026 ha chiarito che il dirigente pubblico risponde in proprio per le condotte vessatorie poste in essere con finalità personali, anche quando l’ente datore di lavoro sia esente da responsabilità perché ha vigilato e adottato misure di tutela. In tali ipotesi, l’immedesimazione organica non opera come schermo: l’azione persecutoria, estranea ai fini istituzionali, ricade sul suo autore. La tutela del lavoratore trova così fondamento nell’art. 2043 c.c., con autonoma valutazione dell’illecito e del danno rispetto a eventuali esiti penali.

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Il caso

La vicenda processuale nasce da una prolungata situazione di conflittualità presso un Centro di Salute Mentale di un’Azienda Sanitaria Provinciale. Una dirigente medica, con incarico di Direttrice di struttura, aveva attuato una sistematica strategia di marginalizzazione nei confronti di una collega psichiatra. Tale condotta si era manifestata attraverso l’esautoramento della vittima dalle proprie funzioni assistenziali e il suo confinamento in compiti puramente ambulatoriali, precludendole l’accesso alle attività territoriali di soccorso e prevenzione che costituivano il nucleo della sua professionalità.

L’istruttoria ha dimostrato che non si trattava di scelte organizzative legittime o dettate da carenze del servizio, bensì di un disegno vessatorio volto a colpire la dignità della lavoratrice. La gravità del comportamento è stata ulteriormente evidenziata dal fatto che la direttrice aveva ignorato persino gli ordini di servizio della Direzione Generale dell’ASP, la quale, dopo aver accertato la correttezza dell’operato della psichiatra, aveva intimato invano il ripristino delle mansioni originarie. Questo scenario ha permesso ai giudici di merito di ravvisare non un semplice errore gestionale, ma una precisa volontà di annichilimento professionale.

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Immedesimazione organica e fine personale

Il passaggio più significativo della sentenza della Suprema Corte riguarda la tenuta del principio di immedesimazione organica, spesso invocato come scudo dai pubblici dipendenti. La difesa della dirigente sosteneva che ogni sua azione, in quanto espressione di un potere gerarchico amministrativo e formalizzata in atti d’ufficio, dovesse essere imputata esclusivamente all’Azienda Sanitaria. Secondo tale tesi, l’esclusione di responsabilità dell’ente, già sancita nei gradi precedenti perché l’ASP aveva attivamente vigilato e tentato di risolvere il conflitto, avrebbe dovuto comportare automaticamente l’assoluzione della persona fisica.

La Cassazione ha invece respinto fermamente questa impostazione, ribadendo che il legame tra l’ente e il funzionario si spezza quando quest’ultimo agisce per un fine strettamente personale, del tutto estraneo o addirittura contrario agli interessi dell’Amministrazione. In presenza di un intento persecutorio provato, l’agire del dirigente perde la sua copertura pubblicistica e si “privatizza”, trasformando l’esercizio della funzione in un mero pretesto per consumare una vendetta o una prevaricazione individuale.

Responsabilità aquiliana del dirigente e unità del disegno vessatorio

Sotto il profilo dogmatico, la decisione opera una netta distinzione tra la responsabilità contrattuale del datore di lavoro e quella extracontrattuale del dirigente. Mentre l’Amministrazione risponde ex art. 2087 c.c. per il mancato adempimento degli obblighi di sicurezza e tutela del dipendente, la posizione del superiore gerarchico come persona fisica segue una logica differente.

Non essendoci un contratto diretto tra i due colleghi, la fonte dell’obbligo risarcitorio risiede nel principio del neminem laedere sancito dall’art. 2043 c.c. Questa qualificazione richiede l’accertamento di un danno ingiusto causato da dolo o colpa grave. Il mobbing, in questo contesto, funge da elemento unificatore: atti che singolarmente potrebbero apparire leciti (come un trasferimento o un cambio di mansioni) rivelano la loro natura illecita e dannosa una volta inseriti in una strategia persecutoria globale.

La Corte ha sottolineato che il diritto alla salute e alla professionalità è tutelato erga omnes, e chiunque lo leda con dolo è tenuto al ristoro economico, indipendentemente dalla qualifica ricoperta.

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Esito penale e giudizio civile, piano autonomi

Un ulteriore elemento di riflessione offerto dalla pronuncia riguarda il valore del precedente giudizio penale. La dirigente ricorrente aveva infatti evidenziato di essere stata assolta dall’accusa di omissione di atti d’ufficio, sostenendo che tale esito dovesse precludere la condanna civile. I giudici di Cassazione hanno però chiarito che il sistema di tutele civilistiche gode di una piena autonomia: l’assenza di un reato specifico non equivale all’assenza di un illecito civile.

Il mobbing non richiede necessariamente la violazione di norme penali, ma si sostanzia in una lesione dell’integrità psicofisica della persona, bene protetto dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Poiché il processo penale segue regole probatorie e finalità diverse (la punizione del reo rispetto al ristoro della vittima), il giudice civile può e deve valutare autonomamente se la condotta abbia prodotto un danno ingiusto, garantendo che i diritti fondamentali del lavoratore non rimangano privi di protezione a causa di tecnicismi procedurali.

Conclusioni

La sentenza n. 3103/2026 chiude definitivamente la porta alla ricerca di impunità dietro la scrivania dirigenziale. Stabilendo che il dirigente risponde “in proprio” delle condotte vessatorie quando queste sono mosse da animosità personale, la Corte non solo offre una tutela aggiuntiva al lavoratore mobbizzato, ma rafforza il sistema di prevenzione all’interno della Pubblica Amministrazione. La responsabilità personale del dirigente diventa così un potente deterrente contro l’uso distorto del potere gerarchico.

In un’epoca in cui il benessere organizzativo è riconosciuto come fattore chiave per l’efficienza dei servizi pubblici, specialmente in sanità, questa decisione ribadisce che il potere direttivo deve essere sempre orientato verso criteri di oggettività, trasparenza e rispetto. La dignità del lavoratore non è una variabile dipendente del capriccio del superiore, ma un limite invalicabile che, se violato, comporta conseguenze dirette sul patrimonio di chi abusa della propria funzione.

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