
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2196 del 2 febbraio 2026, ha statuito che una liquidazione onnicomprensiva, unitaria e non specifica delle competenze per ciascuna delle fasi del giudizio di merito è da ritenersi erronea, lesiva dei minimi tariffari, nonché anche del decoro e della dignità professionale del difensore, richiamando l’art. 36 della nostra Carta, che sancisce una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto; e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il fatto
Un lavoratore, con la pronuncia della sentenza del giudice di prime cure, vedeva acclamata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del beneficio richiesto, che decorreva dalla data della revoca da parte dell’istituto di previdenza. Inoltre, lo stesso tribunale condannava l’ente a rifondere al ricorrente le spese di lite in una determinata somma complessiva, comprendente i compensi, oltre le spese generali e gli accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 del codice di rito.
Il motivo dell’impugnazione
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamentava la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., dell’art. 91, primo comma, c.p.c, dell’art. 2033 c.c., dell’art. 9 del Decreto legge n.1/2012, dell’art. 13 della Legge dell’ordinamento professionale forense (Legge n. 147 /2012), e, infine, del Decreto ministeriale n. 147/2022 che ha rinnovato la disciplina parametrica relativa alla professione forense.
Più in dettaglio, il lavoratore deduceva la violazione dei minimi tariffari, oltre ad una liquidazione onnicomprensiva delle spettanze legali, con l’assenza di ogni precisazione in relazione ai singoli rapporti per le diverse fasi di entrambi i gradi di giudizio.
Le ragioni della decisione
La liquidazione onnicomprensiva lede il decoro della professione del difensore
Per la Cassazione il motivo del ricorso è da ritenersi fondato, per il principio indicato in precedenza. Infatti, deve ribadirsi come una liquidazione onnicomprensiva sia erronea, e, inoltre, lede il minimo tariffario e il decoro e la dignità della professione del difensore, richiamando l’art. 36 della Costituzione che sancisce il principio di retribuzione proporzionale al lavoro svolto.
Il richiamo a precedenti giurisprudenziali
Nel dettaglio, il giudice di legittimità richiama alcune pronunce della Corte stessa che stabiliscono come le “liquidazioni delle spese processuali non possono essere compiute in mood globale per spese competenze di procuratore e avvocato” dovendo, al contrario, esser eseguita in modo da poter mettere la parte interessata a tali voce nella posizione di poter controllare se il giudice di merito abbia rispettato i limiti di ogni tabelle, cosicché possa concederle la possibilità di denunciare ogni violazione della legge o della tariffa (cfr. Cass. civ., Sez. VI-T, 21 febbraio 2019, ord. n. 5250; Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5318; Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2002, n. 11276).
Per di più, un’ulteriore sentenza di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 27020/2017) precisa che “in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con indicazione delle spese sostenute e dei diritti e onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci”, perché deve consentire l’accertamento della liquidazione in base a ciò che risulta dagli atti e dalle tariffe applicabili alla singola controversia, relazionandosi anche all’inderogabilità dei minimi e dei massimi.
La reciprocità della parte interessata
Non può mancare la reciprocità e l’onere della parte interessata, che intende impugnare tramite ricorso per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e onorari di avvocato, per presunta violazione dei minimi tariffari, di specificare in modo analitico sia le voci che gli importi ai quali il giudice del merito sarebbe incorso in errore, come ribadito in una delle più recenti ricostruzioni sul tema (cfr. Cass. civ., 30 aprile 2024, n. 11657).
La liquidazione per più gradi di giudizio
Nondimeno, giova segnalare che la giurisprudenza della corte di Cassazione ha imposto al giudice di distinguere quanto imputato, nel caso di liquidazione delle spese, anche in ciascun grado di giudizio (Cfr., ex multis, Cass., 19 aprile 2017, n. 18905).
Considerazioni conclusive
La pronuncia resa dalla Corte di Cassazione è di rilievo poiché, nel ritenere erronea un a liquidazione onnicomprensiva e unitaria, tutela il decoro e la dignità della professione del difensore nel momento della liquidazione delle spese in suo favore, richiamando il principio dell’art. 36 della Costituzione che sancisce il diritto ad una retribuzione che sia proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Tuttavia, non sottrae alla parte interessata alla liquidazione delle spese l’onere di specificare ogni singola voce e gli importi che ritiene siano stati violati dal giudice di merito incorso nell’errore di valutazione.










