Confisca penale e condanna contabile: il “cumulo” sotto scrutinio della CEDU

La sentenza Florio e Bassignana c. Italia del 5 febbraio 2026 affronta il nodo, assai dibattuto nell’ordinamento italiano, del rapporto tra confisca (diretta o per equivalente) disposta dal giudice penale e condanna risarcitoria pronunciata dalla Corte dei conti per i medesimi fatti. La Corte europea dei diritti dell’uomo, muovendo dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ha ritenuto che il rifiuto del giudice contabile di dedurre dal quantum risarcitorio le somme già oggetto di confisca determini, in concreto, un onere eccessivo, poiché l’effetto combinato delle due misure supera quanto necessario a ripristinare la situazione anteriore al reato. La pronuncia sollecita un riallineamento dei criteri interni (penali, civili e contabili) alla luce della duplice natura, ripristinatoria e, talora, sanzionatoria, della confisca, indicando soluzioni operative per evitare duplicazioni e garantire il principio di effettività del danno.

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Premessa

La CEDU, esaminando congiuntamente i ricorsi n. 34324/15 (Florio) e n. 65192/16 (Bassignana), ha esteso la portata applicativa dell’art. 1 Prot. n. 1 (rispetto dei beni), chiarendo che la condanna contabile costituisce “ingerenza” nel diritto di proprietà e deve mantenere un giusto equilibrio rispetto allo scopo di interesse generale perseguito (riparazione del pregiudizio pubblico).

In diritto, la Corte rileva che confisca e risarcimento hanno finalità astrattamente distinte, ma, in concreto, occorre valutarne l’effetto combinato quando riferiti ai medesimi fatti e somme, poiché la confisca non si esaurisce nella funzione punitiva, presentando anche un profilo ripristinatorio (privazione del profitto del reato). Ne deriva che la mancata deduzione delle somme confiscate dal quantum risarcitorio spezza l’equilibrio, facendo gravare sui ricorrenti un onere sproporzionato.

Le vicende giudiziali: dai giudizi penali e contabili al ricorso a Strasburgo

Nel caso Florio, il GIP di Milano ha disposto la confisca del profitto dei reati di corruzione e truffa (artt. 322‑ter e 640‑quater c.p.), qualificando esplicitamente il danno materiale dello Stato in corrispondenza di quel profitto e ammonendo a evitare ogni cumulo tra confisca e ristoro. In sede contabile (Sezione Piemonte, 14.6.2012; conferma in appello 19.6.2014), i convenuti sono stati comunque condannati a risarcire il Ministero della giustizia per importi corrispondenti ai compensi percepiti, senza decurtare le somme confiscate, in nome dell’autonomia delle finalità e della diversa destinazione delle somme.

Nel caso Bassignana, il GIP di Aosta ha disposto la confisca del prezzo della corruzione (anche su fondi in Svizzera), mentre in parallelo l’interessato aveva transatto con la Regione Valle d’Aosta per danno morale e all’immagine; successivamente la Corte dei conti ha quantificato il danno patrimoniale presunto in misura superiore, senza detrarre quanto già confiscato, assumendo che tangenti e sovrapprezzi siano ribaltati sui contratti pubblici. Anche qui, dunque, confisca e risarcimento hanno finito per cumularsi.

La (non) cumulabilità sostanziale tra confisca e risarcimento

La Corte EDU afferma che, laddove confisca e condanna contabile insistano sul medesimo valore economico (il prezzo/profitto del reato che coincide con il danno all’amministrazione), l’effetto congiunto delle due misure può determinare un’ablazione superiore al danno, collocando il condannato in una situazione peggiore rispetto a quella anteriore all’illecito. Non è sufficiente evocare la diversa “destinazione” delle somme (Fondo unico giustizia versus bilancio dell’amministrazione lesa): l’ordinamento può approntare meccanismi di trasferimento inter‑soggettivo tra entità pubbliche per scongiurare duplicazioni. In sintesi, la proporzionalità ex art. 1 Prot. n. 1 impone che il giudice contabile detragga le somme già sottratte in sede penale, potendo residuare solo la frazione di danno che eccede il profitto/prezzo confiscato.

Dialogo con il diritto vivente interno: verso una regola di coordinamento “a monte”

La pronuncia di Strasburgo si innesta su un’evoluzione domestica non univoca. In ambito penale, da tempo la giurisprudenza di legittimità impone di tenere conto delle restituzioni/risarcimenti già effettuati, ai fini della determinazione del quantum confiscabile; in sede civile si è affermato che il principio di effettività del danno esclude duplicazioni tra confisca e ristoro. Sul versante contabile, un orientamento tradizionale ha negato la decurtazione, ma non sono mancate decisioni che hanno iniziato a recepire la logica della compensazione.

Nel 2025, inoltre, le Sezioni Unite penali hanno chiarito che confisca diretta e per equivalente sono modi di esecuzione della stessa misura, con natura ripristinatoria se limitate al profitto e con possibile connotazione punitiva solo extra profitto. Questi approdi interni, letti ora alla luce della CEDU, rafforzano l’esigenza di un principio di coordinamento applicabile ex ante in ogni sede (penale, civile e contabile), fondato sulla non duplicabilità dell’effetto ablatorio e sulla necessaria “convergenza” verso un’unica somma complessiva esigibile.

Implicazioni sistematiche e indicazioni operative per la giurisdizione contabile

La sentenza della Corte EDU sollecita una riflessione più ampia sul modo in cui, nell’ordinamento italiano, si coordinano tra loro le diverse misure ablative che possono incidere sul patrimonio del responsabile di un illecito: confisca penale, condanna contabile, ristori già corrisposti all’amministrazione e restituzioni spontanee. In quest’ottica, acquista rilievo decisivo il principio generale della compensatio lucri cum damno, oggi espressamente recepito anche nel giudizio contabile all’art. 1, comma 1‑bis, della legge n. 20/1994.

In termini concreti, questo principio impone al giudice di tener conto non solo dei pregiudizi provocati dal comportamento illecito, ma anche degli eventuali vantaggi che lo stesso comportamento, o, più spesso, le correlate vicende processuali, abbiano già determinato in favore dell’amministrazione o, comunque, della collettività amministrata. La compensatio svolge quindi una funzione di equilibrio: evitare che l’Amministrazione riceva un indebito arricchimento per effetto del cumulo di più misure ablative riferite al medesimo valore economico.

Applicazione concreta del principio

Applicato al rapporto tra confisca e responsabilità amministrativo‑contabile, ciò significa che, quando la confisca colpisce il profitto del reato e tale profitto coincide con il danno erariale, essa rappresenta già una forma di ripristino patrimoniale, anche se il suo incasso avviene attraverso una diversa “cassa” pubblica (il Fondo unico giustizia, nel sistema vigente). Il giudice contabile deve dunque scomputare dal risarcimento la parte di danno già neutralizzata mediante l’ablazione penale, perché altrimenti finirebbe per quantificare una perdita che, in termini sostanziali, non sussiste più.

La Corte EDU, nel valutare l’effetto combinato delle misure, ha infatti messo in evidenza come la confisca eserciti una duplice funzione: preventiva/sanzionatoria e ripristinatoria. È proprio questa dimensione ripristinatoria a imporre l’applicazione piena della compensatio lucri cum damno: se lo Stato ha già recuperato, tramite confisca, il vantaggio economico derivante dal reato, non può pretendere nuovamente la stessa somma attraverso la condanna contabile, perché in tal modo percepirebbe più di quanto abbia effettivamente perduto.

Un’applicazione coerente di questo principio consente di sciogliere anche il nodo, spesso evocato, della diversa destinazione dei fondi confiscati. La distinzione tra beneficiario formale e beneficiario sostanziale non può incidere sulla ricostruzione del danno, che resta un’operazione unitaria: ciò che rileva è se l’amministrazione pubblica, nel suo complesso, abbia già recuperato il valore economico sottratto. L’ordinamento dispone già di strumenti di trasferimento e assegnazione tra enti pubblici, sicché la “diversità di cassa” non può giustificare il mantenimento di un doppio prelievo sul medesimo valore.

In questa prospettiva, la compensatio lucri cum damno diviene la regola‑cardine che garantisce equità, proporzionalità e coerenza sistemica.

Conclusioni

La pronuncia Florio e Bassignana impone all’ordinamento interno un salto di qualità: la non cumulabilità sostanziale tra confisca e risarcimento non è solo un’esigenza di buon senso contabile, ma un vincolo di proporzionalità convenzionale. Di fronte a fatti identici e importi coincidenti, il giudice contabile deve considerare la confisca quale misura anche ripristinatoria e, quindi, decurtare quanto già sottratto in sede penale, limitando la condanna all’eventuale danno eccedente.

In questa prospettiva la compensatio lucri cum damno non è più una clausola eccezionale, ma un criterio strutturale e generale di bilanciamento fra misure pubbliche, in grado di assicurare che l’effetto ablatorio complessivo non superi mai la misura del danno realmente patito dall’amministrazione. È questa, in ultima analisi, la garanzia che il sistema sanzionatorio, penale e contabile, deve adottare per rimanere fedele alla sua funzione di tutela del patrimonio pubblico senza sconfinare in forme improprie di duplicazione punitiva.

L’alternativa, come rilevato dalla CEDU, è una duplicazione afflittiva che altera il “giusto equilibrio” ex art. 1 Prot. n. 1 e genera esiti paradossali legati al mero ordine temporale dei giudizi. Ne discende l’opportunità di consolidare, anche a livello normativo, criteri uniformi di coordinamento tra misure ablatorie e pretese risarcitorie, a tutela dell’effettività del danno pubblico senza sconfinare in indebiti arricchimenti per sommatoria.

Funzionario istruttore del Procuratore C.Mori, presso la Procura Lazio della Corte dei conti. Dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università La "Sapienza " e l'esercizio della professione di Avvocato, si Specializza in diritto civile, con corso triennale del Prof. Perlingeri.

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