
Il percorso giuridico che conduce allo scioglimento del vincolo matrimoniale nell’ordinamento italiano è storicamente strutturato come un iter bifasico, articolato negli istituti distinti e consequenziali della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio (comunemente, ma tecnicamente in modo imperfetto, detta “divorzio”).
Questa architettura, frutto di un complesso equilibrio tra istanze sociali, principi costituzionali e tradizione giuridica, ha subito negli anni significative evoluzioni, tutte dirette verso una progressiva contrazione dei tempi processuali.
La fase necessaria della separazione personale: natura e funzione
La separazione personale, regolata dagli artt. 150 e ss. del codice civile, non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne sospende gli obblighi di convivenza e assistenza, dando avvio a un regime giuridico autonomo. La sua funzione, nell’impianto originario, era duplice: costituire un periodo di riflessione e di tentativo di riconciliazione e, qualora la crisi si rivelasse irreversibile, fungere da presupposto temporale necessario per accedere alla fase successiva. La separazione può essere consensuale (omologata dal Tribunale) o giudiziale (accertata con sentenza). Il superamento di tale fase come passaggio obbligatorio in tutti i casi rappresenta il cuore delle riforme più recenti.
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La “cessazione degli effetti civili” ex L. n. 898/1970: la disciplina originaria
La Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 introduce nel nostro ordinamento l’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La locuzione, tecnicamente precisa, evidenzia come il provvedimento non incida sul matrimonio in toto (potendo permanere gli effetti religiosi, ad esempio per il matrimonio concordatario), ma ne estingua specificamente le ripercussioni nell’ordinamento statale. Il modello iniziale prevedeva una rigida successione temporale: per proporre domanda di divorzio era necessario aver esperito una separazione personale, legittimamente verificatasi, della durata di cinque anni (ridotti a tre con la L. n. 74/1987). La logica era quella di una “prova” incontrovertibile dell’irreversibilità della crisi coniugale.
La rivoluzione del “divorzio breve” (L. n. 55/2015): analisi dogmatica e profili applicativi
La Legge n. 55 del 6 maggio 2015, modificando profondamente la L. n. 898/1970, ha operato una significativa svolta, fondata sul principio della ragionevolezza della durata del procedimento. La riforma differenzia con maggiore nettezza le due procedure principali:
- Domanda di cessazione degli effetti civili proposta da un solo coniuge (art. 3-bis L. 898/1970): il periodo di separazione necessario è abbattuto a dodici mesi. Il termine decorre, in caso di separazione giudiziale, dalla prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente; in caso di separazione consensuale, dalla data dell’omologa del relativo accordo. La riduzione è apprezzabile, ma permane la necessità del doppio iter (separazione + divorzio).
- Domanda congiunta per cessazione degli effetti civili (art. 4-bis L. 898/1970): qui la riforma è stata più incisiva, introducendo la possibilità di bypassare del tutto la fase della separazione. I coniugi, in piena sintonia, possono presentare ricorso congiunto al Tribunale allegando una convenzione regolante tutti gli effetti (patrimoniali e non) dello scioglimento. Il giudice, con un procedimento camerale, verifica la completezza e congruità dell’accordo rispetto all’ordine pubblico e alla tutela degli interessi dei figli e, in caso positivo, omologa con decreto. I tempi si riducono così ai soli mesi necessari per l’espletamento di questo controllo.
Particolare rigore per i casi con prole: la legge mantiene tutele rafforzate per le ipotesi in cui siano coinvolti figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 3, comma 35, L. 55/2015). In tali fattispecie, il termine dei dodici mesi opera solo se sussiste una separazione consensuale già trascritta da almeno un anno, sottoponendo gli accordi a uno scrutinio particolarmente attento del giudice rispetto all’interesse morale e materiale della prole.
Il dibattito sul “divorzio super-breve”: proposte, vantaggi e criticità sistematiche
Nonostante l’accelerazione introdotta nel 2015, il procedimento rimane pur sempre un rito giurisdizionale, con i relativi oneri di tempo e costo. Da qui il dibattito dottrinale e politico sul cosiddetto “divorzio super-breve”, volto a trasformare lo scioglimento del vincolo per le coppie senza prole minore/incapace e in pieno accordo in un atto di natura essenzialmente negoziale-amministrativa.
Le proposte allo studio si muovono lungo due assi principali:
- Attribuzione della competenza all’Ufficiale di Stato Civile (il Sindaco), con una procedura di dichiarazione congiunta dei coniugi, analogamente a quanto avviene per il matrimonio civile.
- Intervento del Notaio, quale pubblico ufficiale chiamato a ricevere l’accordo di scioglimento, verificarne la legittimità e la corrispondenza alla volontà delle parti, e procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile.
Vantaggi prospettici: si otterrebbe una sostanziale deflazione del contenzioso dai Tribunali, una drastica riduzione dei costi per le parti e dei tempi di attesa, e una piena valorizzazione dell’autonomia privata.
Profili critici: emergono, tuttavia, rilevanti questioni di carattere sistematico. In primis, la necessità di garantire un controllo effettivo sull’assenza di vizi della volontà (violenza morale, errore) e sulla equità sostanziale degli accordi patrimoniali, specie in presenza di marcate disparità tra i coniugi. In secondo luogo, si pone il problema del coordinamento con le procedure di separazione dei beni del regime patrimoniale della famiglia. Il modello notarile sembra offrire maggiori garanzie sotto questo profilo, grazie alla tradizionale funzione di legalità e di consiglio del notaio, senza tuttavia escludere del tutto un successivo controllo giurisdizionale in sede di impugnazione.
La dimensione transnazionale: competenza giurisdizionale italiana e riconoscimento delle decisioni straniere
L’aumento dei matrimoni con elementi di estraneità rende cruciale la disamina dei profili di diritto internazionale privato e processuale.
Competenza del Giudice Italiano per Coppie Sposate all’Estero
La competenza giurisdizionale italiana in materia di cessazione degli effetti civili è determinata, per i Paesi UE (ad eccezione della Danimarca), dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis). Il giudice italiano è competente, in via alternativa, quando:
a) I coniugi hanno entrambi la residenza abituale in Italia;
b) l’ultima residenza abituale comune era in Italia ed uno dei coniugi vi risiede ancora;
c) il convenuto ha residenza abituale in Italia;
d) il ricorrente vi risiede da almeno un anno prima della domanda (o da sei mesi se cittadino italiano);
e) entrambi i coniugi sono cittadini italiani.
Il luogo di celebrazione del matrimonio è irrilevante ai fini della competenza. Pertanto, una coppia egiziana sposata al Cairo, ma stabilmente residente a Roma, potrà adire il Tribunale di Roma. La legge applicabile al merito della causa sarà determinata dal Regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III), che consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile; in mancanza, si applicherà la legge dello Stato di comune residenza abituale.
Consulenza pratica: per fondare la competenza italiana, è essenziale documentare la residenza abituale (iscrizione anagrafica, contratto di lavoro stabile, iscrizione al SSN, vita di relazione stabile). Per cittadini extra-UE, la stabilità del permesso di soggiorno è un indizio significativo.
Riconoscimento in Italia delle Sentenze Straniere di Cessazione degli Effetti Civili
- Per decisioni di Stati UE (Bruxelles II-bis): il riconoscimento è automatico, senza bisogno di alcuna procedura. La parte contro cui si invoca la decisione può opporsi solo per motivi tassativi (violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto, con particolare riguardo ai diritti della difesa).
- Per decisioni di Stati extra-UE: si applica la Legge n. 218/1995. Il riconoscimento avviene tramite una procedura di delibazione innanzi alla Corte d’Appello competente. La Corte, verificata la regolarità del procedimento straniero, ne accerta l’idoneità a produrre effetti in Italia, controllando in particolare la mancanza di contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano. Tale controllo non verte sul merito, ma su eventuali violazioni dei principi fondamentali del nostro ordinamento (giusto processo, parità delle parti, tutela essenziale dei figli).
Consulenza pratica: per facilitare il riconoscimento di una sentenza straniera, è opportuno: 1) partecipare attivamente al giudizio all’estero, evitando la contumacia; 2) ottenere una sentenza ben motivata, specialmente su temi sensibili come gli assegni di mantenimento; 3) provvedere a una traduzione giurata in italiano del dispositivo e delle parti motivazionali essenziali.
Conclusioni: semplificazione procedurale e garanzia dei diritti nell’era della mobilità
La direzione verso una sempre maggiore semplificazione delle procedure di scioglimento del vincolo matrimoniale per le coppie di fatto consenzienti e senza carichi familiari peculiari appare ormai irreversibile. L’introduzione di un modello “super-breve” di tipo notarile potrebbe rappresentare un equilibrato punto d’incontro tra l’esigenza di deflazione processuale e la necessità di una garanzia tecnica sulla validità degli accordi.
Tuttavia, questa prospettiva di semplificazione “interna” si scontra con la crescente complessità “esterna” derivante dai casi transnazionali. Per il professionista, la sfida non è più solo quella di conoscere il diritto interno in evoluzione, ma di padroneggiare la rete di regolamenti europei e delle convenzioni internazionali, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La capacità di pianificare la strategia processuale più efficace, valutando foro competente, legge applicabile e successiva circolazione della decisione, diventa competenza indispensabile. In un contesto globale, la vera “brevità” del divorzio passa anche attraverso una scelta giurisdizionale oculata e una corretta gestione dei profili di riconoscimento, garantendo così una soluzione stabile e definitiva alla crisi coniugale.









