
La II Sezione civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 2223/2026) ha chiarito quando l’affare può dirsi “concluso” ai fini dell’art. 2957 c.c., ribadendo che la legge sul numero chiuso, intercorsa per la facoltà di Odontoiatria, non estingue il rapporto professionale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Un mandato iniziato nel 1996 e un contenzioso mai definito nel merito
La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con l’ordinanza n. 2223/2026, pubblicata il 3 febbraio 2026, interviene su una tematica diffusa nella pratica forense: quando inizia a decorrere la prescrizione del credito professionale dell’avvocato, ai sensi dell’art. 2957, comma 2, c.c.
Il caso principia da un incarico professionale conferito nell’anno 1996 per impugnare innanzi al TAR gli atti che impedivano l’immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare e della successiva pronuncia della Corte costituzionale sulla tematica del numero chiuso, il legislatore è intervenuto tramite la legge n. 264/1999, che ha sanato la posizione degli studenti già immatricolati con riserva. Il giudizio amministrativo, tuttavia, non è mai stato definito nel merito ed è restato pendente fino al decreto di perenzione del 17 febbraio 2010.
L’avvocato ha, in seguito, richiesto il pagamento del residuo compenso, ottenendo un decreto ingiuntivo poi revocato dal Tribunale e dalla Corte d’appello, che hanno ritenuto prescritto il credito professionale.
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Quando si considera “concluso” l’affare?
La Cassazione ribalta la decisione di merito e chiarisce un punto essenziale: l’elenco delle circostanze che segnano la conclusione dell’affare ai fini della prescrizione non è tassativo. L’art. 2957, comma 2, c.c. distingue, infatti, tra:
- affari conclusi, per i quali la prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato;
- affari non conclusi, per i quali decorre dall’ultima prestazione.
Per il collegio della II Sezione Civile della Suprema Corte, la nozione di “affare concluso” include tutti gli eventi che rendono impossibile ovvero inutile la prosecuzione del rapporto professionale, pure se non espressamente previsti dalla norma: morte del cliente, rinuncia o revoca del mandato, estinzione del processo, cessazione dell’attività professionale.
Legge sul numero chiuso, non estingue il mandato
La Corte d’appello aveva ritenuto che la legge n. 264/1999, avendo soddisfatto l’interesse sostanziale dello studente, avesse di fatto concluso l’affare. La Cassazione non condivide impostazione siffatta:
- la legge del 1999 non chiude il processo,
- non disciplina il rapporto professionale,
- non equivale a revoca o rinuncia del mandato.
Il rapporto fiduciario tra cliente e avvocato, per l’effetto, rimane in piedi fino a un evento che lo estingua in modo inequivoco.
La prescrizione decorre dal decreto di perenzione
In assenza di un fatto estintivo certo, la Cassazione individua il dies a quo nel decreto di perenzione del 2010, che ha formalmente definito la lite. La Corte richiama anche il precedente n. 7429 del 20 marzo 2024, secondo cui, nei giudizi amministrativi, la prescrizione decorre dal provvedimento che dichiara la perenzione, non dalla mera scadenza del termine per la riassunzione.
Gli effetti della decisione
L’ordinanza in disamina ha offerto ben quattro principi di diritto:
- In tema di compensi professionali del difensore, l’elenco delle circostanze, verificatesi le quali, gli affari possono considerarsi terminati, di cui all’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato;
- In tema di compensi professionali, in assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente, ai sensi dell’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all’adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000;
- La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 341 del 1990, in quanto già beneficiari di una precedente ordinanza cautelare di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi della loro iscrizione ai detti corsi emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con il quale sono dichiarate la perenzione del ricorso e l’estinzione della causa pendente davanti a tali giudici e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata legge n. 264 del 1999;
- La rinuncia al mandato da parte del procuratore e la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera. Pertanto, il loro verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni.
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, cassato la sentenza impugnata, quindi rinviato alla Corte territoriale per un nuovo esame, anche sulla congruità del compenso e sull’eventuale accordo tra le parti. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, relativi alla quantificazione del compenso e alla prova delle attività svolte.
Perché la decisione è rilevante
L’ordinanza offre chiarimenti di rilievo per la professione forense:
- ribadisce un’interpretazione estensiva e sostanziale dell’art. 2957 c.c.;
- conferme che la prescrizione non può decorrere da eventi che non incidono sul mandato;
- valorizza il provvedimento conclusivo del giudizio quale momento certo di definizione dell’affare.
Un indirizzo che rafforza la tutela del professionista e fornisce un criterio applicabile a plurime situazioni in cui il processo si protrae per anni in assenza di una decisione nel merito.











