Telecamere di sicurezza in condominio: quando l’installazione non è illecita

La Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 2181/2026 (puoi leggerla cliccando qui), affronta un tema ricorrente in ambito condominiale: l’installazione di un sistema di videosorveglianza in un immobile condiviso o contiguo, e la sua possibile interferenza con la riservatezza altrui. Per approfondimenti, consigliamo il volume “Manuale di sopravvivenza in condominio”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon

La vicenda processuale e i fatti rilavanti

Una proprietaria di un appartamento in un immobile a più livelli agiva in giudizio nei confronti della sorella, comproprietaria di parti comuni e titolare di altra unità nello stesso fabbricato. Rappresentava che, a fine 2008, la convenuta si faceva installare due telecamere, una su area di pertinenza comune e una su area di proprietà della convenuta, sostenendo che le riprese coinvolgevano anche l’abitazione dell’attrice, i familiari e i visitatori, in violazione della normativa privacy. Chiedeva l’accertamento della lesione della riservatezza, l’ordine di rimozione dell’impianto e il risarcimento dei danni.

La convenuta si costituiva, contestava le allegazioni e proponeva domanda riconvenzionale per il ripristino della funzionalità del cancello di accesso al fabbricato. Il Tribunale rigettava le domande attrici, sulla base degli esiti di CTU e accertamento tecnico, e accoglieva la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello confermava la decisione.

Privacy e limiti del giudizio di legittimità sulla CTU

La ricorrente, tra gli altri motivi, lamentava violazioni del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., insistendo sull’intrusività delle telecamere, sulla loro pretesa mobilità e sulla sproporzione del trattamento rispetto alla finalità di sicurezza.

La Corte ha chiarito che la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, diretto a rivalutare accertamenti fattuali e tecnici già compiuti dai giudici di merito. Proprio per questo, il motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, e la Corte ha confermato la correttezza dell’impostazione seguita in appello.

In questo quadro, la Corte ha ribadito che la doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi tipizzate, ossia quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale. Se invece si contesta soltanto il cattivo apprezzamento della prova, la censura resta estranea al vizio di violazione di legge e non può trasformarsi in un riesame del merito.

Quanto alla proporzionalità del trattamento, la Corte ha condiviso l’accertamento secondo cui le telecamere riprendevano unicamente gli ingressi dell’abitazione della proprietaria e il sistema risultava lecito, proporzionato e necessario per esigenze di sicurezza.

Esito del giudizio e impatti pratici

All’esito dell’esame complessivo dei motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello.

La pronuncia conferma che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni istruttorie e tecniche già adeguatamente motivate nei gradi di merito.

Sul piano sostanziale, invece, la Cassazione ribadisce che la videosorveglianza in ambito domestico o condominiale non è di per sé illecita, purché limitata a spazi propri o ingressi dell’abitazione e sorretta da finalità di sicurezza, nel rispetto dei criteri di liceità, proporzionalità e necessità.

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