
La Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 1246/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si è pronunciata in materia di avvocati e compenso professionale approfondendo il profilo della maggiorazione in caso di atti redatti con uso di tecniche informatiche che ne facilitino la consultazione nel PCT. Per approfondimenti, segnaliamo la pubblicazione del “Formulario commentato del nuovo processo civile” 2026, disponibile su Shop Maggioli.
Il caso in breve
Una donna agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro e il giudice di primo grado aveva riconosciuto la pretesa risarcitoria. La convenuta aveva proposto appello e, nelle more, aveva richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, che la Corte territoriale aveva concesso all’esito del relativo subprocedimento incidentale, svolto in contraddittorio con l’appellata.
La causa principale di gravame si era poi definita con il rigetto dell’impugnazione, ma la sentenza d’appello non aveva regolato in modo espresso le spese del subprocedimento di sospensione e non aveva considerato la richiesta di aumento del compenso, collegata alla redazione degli atti con tecniche informatiche di consultazione “facilitata” nel PCT.
La decisione della Corte
La Cassazione ha ricondotto l’istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. a un subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla causa di merito, con conseguenze sul piano delle spese, la loro regolazione non può che avvenire con il provvedimento che definisce il giudizio principale, e deve riflettere l’esito complessivo della lite. In questa prospettiva, la mancata considerazione dell’attività difensiva svolta nella fase “interinale” integra un’omissione che impone la riliquidazione delle spese, quando la parte aveva formulato una richiesta analitica.
L’aumento del compenso per l’uso di tecniche informatiche
L’ordinanza, in modo particolare, valorizza la previsione dell’art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, che consente un aumento percentuale (fino al 30%) nella liquidazioni del compenso all’avvocato, quando l’atto è redatto con modalità informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione di atti allegati nel PCT. La Corte ha verificato in concreto la sussistenza di tali modalità, riscontrando rinvii interni e accorgimenti utili alla navigazione documentale, anche attraverso l’esame degli atti depositati telematicamente. Su questa base ha ritenuto dovuta la maggiorazione e ha escluso che l’omissione potesse essere recuperata con la correzione dell’errore materiale, perché non si trattava di una mera “integrazione” di una statuizione già formata.
La Cassazione ha quindi cassato sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito, rideterminando le spese del grado, includendo la voce del subprocedimento e applicando l’aumento riconosciuto.











