Teleriscaldamento geotermico: stop al doppio credito d’imposta

La Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 366/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), chiarisce l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali per le reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica, affrontando il tema della possibile “moltiplicazione” del credito d’imposta lungo la filiera. La Corte esclude che, in presenza di una catena di più gestori nella fornitura del calore all’utente finale, il beneficio possa essere cumulato oltre il limite dello sforzo economico massimo fissato dal legislatore, imponendo un coordinamento rigoroso tra dato normativo e prassi per evitare duplicazioni indebite.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso

La controversia trae origine dal ricorso di una società agricola in fallimento avverso un atto di recupero IRES per un importo di oltre 189.000 euro. La società, operante nel settore florovivaistico, disponeva di 23 ettari di serre riscaldate tramite calore geotermico fornito da un termodotto di proprietà di una SPA terza. La struttura della fornitura era tecnicamente complessa: il calore veniva trasportato dal fornitore fino a un punto di collegamento in prossimità della società ispezionata, dove si innestava nell’impianto di scambio termico di proprietà della ricorrente.

In questo contesto, la società agricola rivendicava la doppia qualifica di gestore della rete (per il tratto di termodotto in sua proprietà) e di utente finale. Tale pretesa si fondava sulla volontà di usufruire integralmente dell’agevolazione fiscale, contestando il fatto che il fornitore a monte avesse già applicato uno sconto in fattura, maturando a sua volta un credito d’imposta. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la legittimazione al beneficio spettasse in via esclusiva all’ultimo gestore della catena.

La normativa di riferimento è l’art. 8, comma 10, lett. f) della Legge n. 448/1998. Essa prevede un’agevolazione fiscale per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse o energia geotermica, consistente in un credito d’imposta parametrato ai chilowattora (Kwh) di calore forniti. Tale beneficio deve essere obbligatoriamente traslato sul prezzo di cessione all’utente finale.

La tesi della ricorrente

L’aspetto rilevante della vicenda risiede nell’interpretazione dell’art. 2, comma 138, della Legge Finanziaria 2008. Questa norma di interpretazione autentica ha chiarito che l’agevolazione spetta anche quando il gestore coincide con l’utilizzatore dell’energia. Tuttavia, la norma non specificava esplicitamente cosa accadesse in presenza di una “pluri-gestione”. Sul punto la ricorrente sosteneva che solo l’ultimo gestore è legittimato, poiché è colui che effettua l’ultima transazione verso il consumo.

Viceversa la tesi dell’Amministrazione Finanziaria asseriva che lo sconto applicato dal primo fornitore erode il massimale fruibile, impedendo al secondo gestore di richiedere il credito per la stessa energia già agevolata.

La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la ratio dell’incentivo è esclusivamente quella di favorire l’utente finale, riducendo le emissioni inquinanti attraverso lo stimolo all’uso di fonti rinnovabili. La Corte ha sottolineato che lo Stato ha definito uno “sforzo massimo” che intende sopportare, corrispondente a un valore fisso per Kwh (originariamente 20 lire, poi elevato a 42,50 lire, pari a euro 0,02194).

Secondo la Suprema Corte, ammettere che ogni soggetto della catena distributiva possa maturare il credito integralmente porterebbe a una “moltiplicazione artificiosa” dei benefici fiscali. Ciò trasformerebbe una misura ambientale in una forma di finanziamento indebito per le imprese coinvolte. Pertanto, sebbene la legge non escluda la pluralità di gestori, tutti devono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo entro un tetto massimo comune.

Conclusioni

La sentenza n. 366/2026 fissa un principio di diritto fondamentale per la materia tributaria e ambientale: la coincidenza tra gestore e utilizzatore non può creare un vantaggio economico superiore rispetto a quello di un utente terzo. Il credito d’imposta è un “valore chiuso” che si consuma man mano che l’energia transita tra i diversi gestori.

Per evitare futuri contenziosi e atti di recupero, la Corte suggerisce ai collaboratori e agli operatori del settore che le modalità di ripartizione dello sconto dovrebbero essere “auspicabilmente concordate mediante apposite convenzioni preventive”. In assenza di tali accordi, l’iniziativa precoce del gestore “a monte” condiziona irreversibilmente la possibilità di manovra dei soggetti successivi, che dovranno limitarsi a trasferire lo sconto già ricevuto senza poterne generare di nuovo oltre il limite di legge.

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