
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 788/2026, pubblicata il 14 gennaio (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito due principi in materia di polizza infortuni legata all’attività sportiva. La decisione, in particolare, si concentra sul rapporto tra “somma assicurata” e limite dell’obbligazione dell’assicuratore, e sull’interpretazione di clausole che, nel descrivere il sinistro, oscillano tra “lesione” e “postumi”, con conseguenze dirette sul calcolo dell’indennizzo.
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I fatti di causa
Il caso nasce da un grave infortunio occorso nel 2015 a un minorenne (caduta dal cavallo), tesserato presso una Federazione sportiva e quindi beneficiario di copertura assicurativa contro gli infortuni stipulata con una compagnia. La polizza indicava una “somma assicurata” pari a 80.000 euro per gli infortuni non mortali, rinviava ai criteri tabellari del d.P.C.M. 3 novembre 2010 e prevedeva un aumento dell’indennizzo “di venti volte” in presenza, entro 60 giorni dall’evento, di tetraplegia o paraplegia (clausola dedicata).
A seguito dell’evento, l’assicuratore rifiutava in sede stragiudiziale l’operatività dell’aumento; l’assicurato agiva in giudizio per ottenere il maggior indennizzo. Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava una somma superiore al milione di euro. In appello, la Corte territoriale riduceva radicalmente l’importo, ritenendo dovuto soltanto quanto già corrisposto in corso di causa, qualificando la “somma assicurata” come “massimale” e, soprattutto, assumendo come base di calcolo una percentuale minima di invalidità (ricondotta alla frattura vertebrale, e non ai postumi neurologici).
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La decisione: la “somma assicurata” non coincide con un massimale (e il moltiplicatore non si sterilizza)
La prima questione affrontata dalla Cassazione riguarda l’interpretazione del contratto alla luce dell’art. 1367 c.c. La Corte precisa, innanzitutto, che la polizza rinviava a un sistema di liquidazione tipico dell’assicurazione infortuni, in cui l’indennizzo si determina applicando alla somma assicurata la percentuale di invalidità permanente ricavata dalla tabella di riferimento. Ne consegue che la “somma assicurata” svolgeva anzitutto funzione di valore-base di calcolo.
Se il contratto prevede un meccanismo di aumento dell’indennizzo (nel caso di specie, il moltiplicatore x20) e manca un patto espresso che fissi un limite massimo dell’obbligazione, è incompatibile con l’art. 1367 c.c. l’interpretazione che, pur riconoscendo il moltiplicatore, ne contenga il risultato entro l’importo della somma assicurata, perché così si finisce per svuotare di effetto la clausola di aumento. La Corte lo dimostra anche con un ragionamento aritmetico applicato alle percentuali tabellari: se i postumi “rilevanti” partono da percentuali tali che, una volta moltiplicate, superano inevitabilmente gli 80.000 euro, allora la clausola di aumento diventerebbe, per costruzione, inapplicabile.
La Terza Sezione Civile distingue, poi, il lessico dell’assicurazione contro i danni (in cui la somma assicurata è parametro di determinazione dell’indennizzo) dalla nozione di massimale tipica delle assicurazioni di patrimonio, chiarendo che l’equivoco terminologico rischia di produrre letture “riduttive” non sostenibili quando il contratto introduce moltiplicatori o correttivi dell’indennizzo standard.
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Il secondo principio: “lesione” e “menomazione” non sono sinonimi, e l’ambiguità si risolve contro il predisponente
Il secondo profilo rilevante dell’ordinanza affronta un tema molto pratico: quale “dato medico-legale” selezionare per individuare la percentuale di invalidità. La Corte d’appello aveva privilegiato la causa iniziale (frattura vertebrale) e la relativa percentuale, trascurando che i postumi accertati erano di natura neurologica e ben più incisivi. La Cassazione censura questa impostazione perché, nell’assicurazione infortuni, ciò che conta ai fini dell’indennizzo è la menomazione, cioè l’esito permanente suscettibile di quantificazione percentuale; la “lesione” è l’evento anatomico, che sta a monte.
La Corte valorizza poi un ulteriore elemento: la clausola che dispone l’aumento dell’indennizzo “per la lesione” è, di per sé, ambigua, perché usa un termine che, nel linguaggio medico-legale, non coincide con l’oggetto della valutazione percentuale. In presenza di testo polisenso predisposto unilateralmente, il giudice deve fare applicazione dell’art. 1370 c.c., interpretando la clausola nel senso più favorevole all’assicurato: quindi, non guardando alla “lesione iniziale” come causa, ma ai postumi (menomazione) che ne sono derivati e che determinano l’invalidità permanente. L’ordinanza richiama anche l’esigenza di chiarezza redazionale del contratto assicurativo, segnalando la distanza della clausola dal canone di trasparenza.
Esito e ricadute operative
Accolti i primi due motivi, la Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo accertamento conforme ai principi enunciati. Nelle polizze infortuni, la “somma assicurata” non può essere utilizzata come tappo automatico all’indennizzo quando il contratto prevede moltiplicatori o meccanismi di incremento e non fissa, con patto espresso, un limite massimo; inoltre, la base percentuale va ricavata dai postumi e non dalla sola lesione causale, specie quando la clausola impiega termini ambigui che impongono l’interpretazione contro il predisponente.











