
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 363/2026) ha esaminato la disciplina del D.lgs. n. 150/2011, stabilendo la perentorietà del termine per la conversione del rito e i criteri di tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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89.30 €
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Recupero crediti dell’avvocato
L’ordinanza n. 363 del 7 gennaio 2026, emanata dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, rappresenta un tassello fondamentale per la comprensione delle dinamiche processuali legate al recupero dei crediti professionali degli avvocati. La pronuncia rappresenta l’esito di una complessa vicenda iniziata nel 1998, riguardante l’incarico professionale conferito per un ricorso al TAR Lazio in materia di “numero chiuso” universitario. Al centro della disputa legale, tuttavia, non vi è il merito della prestazione professionale, bensì la correttezza dell’iter procedurale seguito dinanzi al Tribunale, con particolare riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali.
Tempestività dell’opposizione e sanatoria dell’errore di forma
Uno dei primi nodi sciolti dalla Suprema Corte afferisce alla validità dell’opposizione introdotta con un atto non conforme al rito prescritto. Nella specie, l’opposizione al decreto ingiuntivo per la liquidazione degli onorari era stata proposta mediante atto di citazione, nonostante l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 prescriva l’adozione del rito sommario di cognizione, che richiede quale atto introduttivo il ricorso. La Cassazione, ribadendo un indirizzo ermeneutico consolidato (richiamando Cass. SU n. 758/2022), ha ribadito il principio di “sanatoria piena”. Nonostante il rito speciale preveda il deposito del ricorso, qualora la parte utilizzi erroneamente la citazione, il rispetto del termine decadenziale di 40 giorni (ex art. 641 c.p.c.) deve essere valutato esclusivamente con riferimento alla data di notifica della citazione medesima, e non al momento del suo successivo deposito in cancelleria. Approccio siffatto tutela il diritto di difesa del debitore opponente, evitando che un errore sulla forma dell’atto introduttivo si traduca in un’inammissibilità fatale, a patto che la notifica avvenga nei termini di legge.
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Sbarramento del mutamento del rito
Il punto controverso che ha portato all’accoglimento del ricorso riguarda, invece, i tempi della conversione del rito. Il Tribunale aveva infatti disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale non all’inizio del giudizio, bensì dopo lo svolgimento dell’attività istruttoria. I giudici di legittimità hanno censurato tale operato, rilevando come l’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 150/2011 ponga un “rigido sbarramento” temporale. Il mutamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Tale perentorietà non è un mero formalismo, bensì replica a precise esigenze di certezza sul regime di impugnazione:
- mentre il procedimento speciale si conclude con un’ordinanza collegiale ricorribile direttamente in Cassazione (ex art. 14, comma 4, D.lgs. n. 150/2011);
- il procedimento ordinario si conclude con una sentenza appellabile.
Consentire un mutamento tardivo, magari a ridosso della decisione, significherebbe alterare imprevedibilmente le facoltà impugnatorie delle parti, violando il principio di predeterminazione delle regole processuali.
Principi di diritto ed esito
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo, regolata dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, sia introdotta con citazione anziché con ricorso, il rispetto del termine decadenziale ex art. 641 c.p.c. va valutato con riferimento alla notificazione della citazione. Inoltre, il mutamento del rito deve avvenire entro la prima udienza di comparizione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, in quanto oltre tale limite la modifica è illegittima e incide sul regime delle impugnazioni.
In definitiva, l’ordinanza n. 363/2026 ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale, imponendo al giudice di merito di decidere la causa applicando i principi di diritto sopra enunciati. La decisione sottolinea una volta di più come, nel diritto processuale civile, l’efficienza e la velocità dei riti speciali debbano sempre convivere con la trasparenza e la stabilità delle procedure, garantendo alle parti di conoscere fin dalle prime battute quali saranno le “regole del gioco” fino all’ultimo grado di giudizio.










