Caso fortuito e condotta del danneggiato nella responsabilità da cose in custodia

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025 (puoi leggerla cliccando qui), è intervenuta nuovamente sul tema della responsabilità da cose in custodia, soffermandosi sulla rilevanza della condotta colposa del danneggiato nella ricostruzione del nesso causale e sui presupposti affinché tale condotta integri il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi all’interno di un piazzale comunale adibito a mercato settimanale, in custodia del Comune. Una donna, mentre camminava a piedi in un tratto affollato dell’area, cadeva a terra in corrispondenza di una buca presente nella pavimentazione, riportando gravi lesioni.

La danneggiata conveniva in giudizio il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., deducendo la pericolosità del luogo e la mancata segnalazione dell’insidia. Il Comune si costituiva contestando la domanda e chiamava in causa la società incaricata della manutenzione delle strade e delle piazze comunali, chiedendone la manleva.

Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendola infondata. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, la quale, pur accertando che la caduta era effettivamente avvenuta a causa della presenza della buca, riteneva integrato il caso fortuito ex art. 2051 c.c., valorizzando la condotta negligente della danneggiata, giudicata idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.

Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la condotta della vittima, per poter escludere la responsabilità del custode, avrebbe dovuto presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, che nella specie non ricorrevano.

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La decisione della Corte: responsabilità oggettiva e prova del caso fortuito

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo la sentenza impugnata pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità. In via preliminare, ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: ai fini della sua configurazione è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre grava sul custode l’onere di dimostrare il caso fortuito quale fattore idoneo a interrompere tale nesso.

Il caso fortuito può consistere non solo in un fatto naturale o nel fatto di un terzo, ma anche nella condotta del danneggiato. In quest’ultima ipotesi, la Corte ha precisato che l’accertamento deve essere condotto secondo criteri specifici, volti a verificare se il comportamento della vittima abbia avuto un’efficienza causale tale da porsi come causa esclusiva dell’evento.

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Condotta della vittima e nesso causale: l’irrilevanza dell’imprevedibilità in senso assoluto

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il chiarimento secondo cui, quando il caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, non è necessario che essa sia imprevedibile, eccezionale o abnorme. La Corte ha affermato espressamente che la prevedibilità astratta del comportamento della vittima non ne esclude la rilevanza causale.

Ciò che rileva è, piuttosto, la verifica del rispetto del dovere di ragionevole cautela esigibile in relazione alle circostanze concrete. Quanto più la situazione di pericolo è percepibile e superabile mediante l’adozione di cautele normalmente attese, tanto maggiore è l’incidenza causale del comportamento imprudente del danneggiato.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva accertato che la buca era visibile, che il sinistro era avvenuto in pieno giorno e che l’intera area presentava una diffusa situazione di dissesto, tale da imporre una particolare attenzione a chi la percorreva. In tale contesto, la condotta disattenta della vittima è stata correttamente valutata come causa esclusiva del sinistro, idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, a prescindere da ogni valutazione sulla diligenza del Comune custode.

La Corte ha ribadito, inoltre, che la valutazione sull’efficienza causale della condotta del danneggiato costituisce un tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione coerente e priva di vizi logico-giuridici.

Conclusioni

Nella responsabilità da cosa in custodia, quindi, la condotta colposa del danneggiato può integrare il caso fortuito anche se non imprevedibile o eccezionale, quando si ponga, secondo un criterio di regolarità causale, come causa esclusiva dell’evento.

La decisione assume particolare rilievo nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità dei Comuni per danni da dissesto delle aree pubbliche, chiarendo che l’accertamento del nesso causale non può prescindere da una rigorosa valutazione del comportamento della vittima.

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