Stato di necessità e violazioni stradali, i limiti dell’esimente

La Cassazione (Sezione II Civile, Ordinanza 24 novembre 2025, n. 30833) ha rigettato il ricorso interposto da un automobilista che aveva invocato l’urgenza medica per giustificare un sorpasso vietato. La decisione riafferma i confini rigorosi dello “stato di necessità”. Il volume “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo codice della strada”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, vuole offrire una guida utile per aiutare gli avvocati (o lo stesso automobilista) ad analizzare con metodo il verbale di accertamento, scegliere i mezzi di contestazione giusti ed avere consigli efficaci per impugnare le violazioni più frequenti.

Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada

Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del foro di Roma. Si occupa di contenziosi civili, bancari, recupero crediti, espropriazioni e crisi d’impresa. Fondatore e curatore di Giuricivile.it. Autore di volumi, contributi e guide pratiche su riviste giuridiche e portali online.

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Gabriele Voltaggio, 2024, Maggioli Editore
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Vicenda

Il caso giudiziario origina da un verbale elevato da una Unione Comunale verso un uomo, accusato di aver effettuato un sorpasso in prossimità di un’intersezione, così violando il disposto dell’art. 148 del Codice della Strada. L’automobilista si era giustificato sostenendo di trovarsi in stato di necessità, poiché il passeggero trasportato lamentava dolori al torace e, temendo un attacco cardiaco, aveva deciso di accelerare la marcia e sorpassare per raggiungere l’ospedale. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione in modo parziale, riducendo la sanzione, mentre il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la responsabilità, ritenendo non sussistenti i presupposti dello stato di necessità.

Posizione della Cassazione

Con l’ordinanza in disamina, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo alcuni principi già consolidati:

  • lo stato di necessità (art. 54 c.p. nonché art. 4 della l. n. 689/1981) richiede la presenza di un pericolo grave e imminente per la persona, non provocato dall’agente, proporzionato rispetto al bene tutelato e non altrimenti evitabile;
  • l’onere della prova grava sull’autore della condotta, il quale ha l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti;
  • non è sufficiente una percezione soggettiva del pericolo, bensì occorrono riscontri oggettivi, documentali e circostanziali.

La Corte ha richiamato alcuni propri precedenti (Cass. n. 14286/2010 nonché Cass. n. 16155/2019) evidenziando che l’esimente non può essere invocata per giustificare violazioni stradali se non vi è prova di un imminente pericolo di vita o di danno grave, né dell’impossibilità di agire diversamente.

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Elementi valutati dai giudici

Il Tribunale aveva evidenziato alcuni aspetti cruciali:

  • la certificazione medica allegata riportava solo “dolore epigastrico”, sintomo non sufficiente a dimostrare un pericolo imminente di vita;
  • la direzione di marcia non era verso il pronto soccorso più vicino, ma verso una struttura priva di medicina d’urgenza;
  • l’erronea convinzione soggettiva dell’automobilista non poteva integrare lo stato di necessità, in assenza di elementi oggettivi.

La Cassazione ha ritenuto tale motivazione logica e coerente, sottraendola al sindacato di legittimità: non è compito della Suprema Corte rivalutare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e formale della decisione di merito.

Rilevanza della pronuncia

L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a circoscrivere l’applicabilità dello stato di necessità nelle violazioni stradali. La ratio è quella di evitare che l’esimente assurga a un “paravento” per giustificare condotte imprudenti o pericolose alla guida. Il diritto, infatti, riconosce lo stato di necessità solo quando la condotta illecita rappresenta l’unico mezzo per salvaguardare un bene giuridico di pari o superiore valore. In ambito stradale, ciò significa che l’automobilista deve dimostrare:

  • l’imminenza del pericolo per la vita o l’integrità fisica del passeggero;
  • l’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative (ad esempio chiamare il 118 o dirigersi verso un pronto soccorso attrezzato);
  • la proporzionalità tra la violazione commessa e il bene tutelato.

Implicazioni per gli automobilisti

La pronuncia presenta un impatto di rilievo:

  • non è sufficiente il timore soggettivo, chi guida deve poter comprovare con elementi concreti che la condotta era necessaria e inevitabile;
  • l’opzione della struttura sanitaria è determinante: dirigersi verso un ospedale privo di pronto soccorso non può giustificare manovre pericolose;
  • la prova documentale (certificazioni mediche, testimonianze, circostanze oggettive) risulta essenziale per invocare l’esimente.

In mancanza di tali elementi, il rischio è quello di vedersi confermata la sanzione, con l’aggravio delle spese processuali e del contributo unificato, come accaduto nella vicenda esaminata dalla Cassazione.

Principio di diritto

In ambito di opposizione a sanzioni irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del Codice della Strada, non vale a escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica consequenziale a un malore lamentato da un passeggero, ove l’opponente non abbia provato:

  • l’imminente pericolo di un danno grave alla persona del passeggero medesimo (pericolo reale o seriamente supposto tale);
  • l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo;

L’esimente dello stato di necessità richiede il simultaneo ricorrere dei seguenti presupposti, che l’autore della violazione ha l’onere di provare:

  • il pericolo deve essere costituito dal rischio di un danno grave alla persona;
  • il pericolo deve essere attuale e imminente;
  • il pericolo non deve essere stato provocato dallo stesso soggetto agente;
  • vi deve essere proporzione tra il fatto (la violazione commessa) e il bene minacciato;
  • il pericolo non deve essere altrimenti evitabile;
  • la condotta formalmente illecita deve essere l’unica via percorribile per l’autore del fatto.

Inoltre, un’erronea supposizione dell’esistenza dello stato di necessità (“stato di necessità putativo”) per essere tutelabile non può derivare da una percezione meramente soggettiva o dallo stato d’animo dell’agente, ma deve avere dei riscontri oggettivi.

Certezza giuridica al centro

La Cassazione ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove spetta al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. Ciò rafforza la funzione della Corte quale garante della corretta applicazione del diritto, evitando che il giudizio di cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. L’ordinanza in disamina rappresenta anche un monito per gli automobilisti e per gli operatori del diritto: lo stato di necessità non è una giustificazione “elastica” da invocare in ogni situazione di urgenza percepita, bensì un istituto rigoroso che richiede prova puntuale e circostanziata. La decisione, infine, ribadisce l’indirizzo restrittivo della giurisprudenza, preordinato a bilanciare la tutela della vita e della salute con la necessità di garantire sicurezza e ordine nella circolazione stradale.

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