Codice ATECO 96.99.92: come si regolarizza l’attività di sex worker

Dal 1° Aprile 2025 con il codice ATECO 96.99.92 – Servizi di incontro ed eventi simili -, grazie alla nuova classificazione delle attività economiche, per “i” e “le” sex worker ed escort risulta possibile iscriversi alla Camera di Commercio per regolarizzare il proprio inquadramento fiscale e contributivo.

Si tratta di un’evoluzione normativa tutt’altro che marginale che, fuori da ogni valutazione di ordine morale, riconosce formalmente l’attività sessuale a pagamento come fiscalmente rilevante, purché esercitata in forma autonoma e non eterodiretta.

Tale riconoscimento, tuttavia, trova collocazione all’interno di sistema penale che mantiene ben saldi i propri paradigmi repressivi, determinando una naturale frizione tra legittimazione economica e repressione penalmente rilevante.

Prostituzione: il quadro normativo vigente

L’analisi del trattamento giuridico – fiscale della prostituzione, l’esame delle plurime manifestazioni di un fenomeno erroneamente considerato omogeneo così come la comprensione del fondamento giustificativo che anima l’istituzione di un codice ATECO volto alla regolamentazione di specifiche prestazioni, richiedono alcune considerazioni introduttive e di sistema.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Per comprendere la portata innovativa del disegno fiscale, occorre partire da una premessa: la prostituzione in sé non è vietata nel nostro ordinamento; essa, infatti, pur non potendo essere ragionevolmente considerata un lavoro, costituisce comunque attività economica nella quale alla prestazione resa (che si serve del sesso tout court inteso) corrisponde una dazione economica, riproducendo il tradizionale schema economico della cessione reciproca di beni e servizi in vista dell’ottenimento di altrettanti beni/servizi o denaro.

La legge n. 58/1975 (nota come Legge Merlin), infatti, ha abrogato solo lo sfruttamento, l’organizzazione ed il favoreggiamento della prostituzione altrui, non sanzionando, di contro, la prostituzione compiuta volontariamente da soggetto maggiorenne, in quanto espressione dei principi costituzionalmente garantiti di autodeterminazione sessuale (ex art. 2 Cost.) e di tutela dell’inviolabilità della libertà personale (ex art. 13 Cost.).

Nell’attuale sistema ordinamentale penale, dunque, le principali condotte a cui si riconosce rilevanza penale sono:

  • lo sfruttamento della prostituzione;
  • la prostituzione minorile;
  • il reclutamento o l’induzione alla prostituzione, anche con strumenti informatici;
  • la gestione di immobili destinati alla prostituzione. A riguardo, la giurisprudenza ritiene penalmente rilevanti anche condotte apparentemente neutre, quali ad esempio l’affitto di un locale se consapevolmente funzionale allo svolgimento dell’attività sessuale altrui.

Istituzione del codice ATECO 96.99.92

L’istituzione del nuovo codice consente, dal punto di vista gestorio – fiscale, l’apertura per attività svolte come sex worker o escort a condizione che siano autonome, poste in essere da soggetti maggiorenni, non etero – organizzate e non soggette a forme di reclutamento, pubblicità, direzione o coordinamento.

Nel dettaglio, la denominazione ufficiale è “Servizi di incontro ed eventi simili” ed include:

  • attività di accompagnatori e accompagnatrici (cd. escort);
  • agenzie di incontri;
  • agenzie matrimoniali;
  • organizzazione di eventi e speed dating e networking;
  • fornitura di servizi sessuali.

L’attribuzione del codice ATECO non interviene per modificare il codice penale, essa implica solo che:

  • l’attività autonoma non è sanzionata ed è fiscalmente dichiarata;
  • qualsiasi forma di intermediazione resta penalmente rilevante.

Inquadramento fiscale

La procedura da seguire per aprire una partita Iva con questo codice segue l’iter tradizionale previsto per qualsiasi attività professionale, ossia:

  • presentazione della dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, con specificazione del codice ATECO 96.99.92 quale attività preminente;
  • scelta tra regime forfettario (per fatturato fino ad euro 85.000,00) o regime ordinario (nel caso si prevedano volumi superiori);
  • comunicazione alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ove necessaria per lo svolgimento dell’attività scelta;
  • iscrizione all’INPS per i contributi previdenziali alla gestione separata, obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi.

A seguire, si precisa che l’emissione della fattura è obbligatoria per ogni prestazione, con applicazione dell’Iva al 22% nel regime ordinario o dell’imposta sostitutiva del 5% nel regime forfetario. Inoltre, la tenuta della contabilità deve essere scrupolosa, registrando tutte le entrate e le spese deducibili mentre, in materia previdenziale, si garantisce la copertura di malattia, maternità e pensione.

Conclusioni

Concludendo, il riconoscimento fiscale contribuirà ad apportare maggior trasparenza all’interno di un settore che vale circa 4,7 miliardi di euro annui, spesso schiacciato dalle dinamiche dell’economia sommersa e all’interno del quale si insinua lo sfruttamento e, più in generale, l’ombra di organizzazioni illecite interessate solo al reperimento dei proventi illecitamente realizzati.

Non si vuole, dunque, mettere in relazione prostituzione e morale, né rivendicare nulla di ciò che è già riconosciuto e garantito in termini di autodeterminazione come diritto inviolabile (all’interno del quale rientra la sessualità dell’individuo), bensì consentire la regolarizzazione di chi opera nel settore in modo volontario, offrendo la possibilità di gestire in autonomia la propria attività e fruire dei diritti di cui beneficiano tutti i prestatori d’opera e/o servizi.

Codice ATECO 96.99.92, sex worker ed escort: in sintesi

Che cos’è il codice ATECO 96.99.92?

È un codice introdotto nel 2025 che identifica le attività di “Servizi di incontro ed eventi simili”, includendo escort, accompagnatori/accompagnatrici, agenzie di incontri e – soprattutto – i servizi sessuali svolti in forma autonoma. Serve esclusivamente a definire l’inquadramento fiscale e contributivo dell’attività.

Qual è l’inquadramento normativo della prostituzione in Italia?

La prostituzione in sé non è vietata nel nostro ordinamento; essa, infatti, pur non potendo essere ragionevolmente considerata un lavoro, costituisce comunque attività economica nella quale alla prestazione resa (che si serve del sesso tout court inteso) corrisponde una dazione economica, riproducendo il tradizionale schema economico della cessione reciproca di beni e servizi in vista dell’ottenimento di altrettanti beni/servizi o denaro.

Il codice ATECO 96.99.92 legalizza la prostituzione in Italia?

No: sfruttamento, favoreggiamento, reclutamento e gestione di immobili destinati alla prostituzione restano reati. Il codice ATECO regola solo gli aspetti fiscali dell’attività svolta autonomamente.

Posso aprire partita IVA come escort o sex worker?

Sì, purché l’attività sia svolta in autonomia, senza intermediari e senza forme di organizzazione altrui. È possibile scegliere tra regime forfettario (fino a 85.000 euro annui) e regime ordinario.

L’attività deve essere registrata alla Camera di Commercio?

Sì, nei casi in cui la prestazione rientri tra quelle per cui l’iscrizione al Registro delle Imprese è richiesta. La procedura segue l’iter ordinario delle attività professionali.

Sono obbligata/o a emettere fattura?

Sì. Ogni prestazione deve essere fatturata:

  • IVA al 22% nel regime ordinario,
  • imposta sostitutiva al 5% (o 15%) nel forfettario.

È inoltre necessaria una contabilità ordinata e la registrazione delle spese deducibili.

Quali contributi INPS deve versare un sex worker con partita IVA?

L’attività rientra nella Gestione Separata INPS. I contributi garantiscono copertura per maternità/paternità, malattia e pensione.

L’uso di un appartamento per l’attività è penalmente rischioso?

Sì. Se l’immobile è messo a disposizione da terzi o organizzato da altri, può configurare sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. Per evitare rischi penali è essenziale che l’attività sia interamente autonoma.

Un sito web o un profilo social possono integrare reato di favoreggiamento della prostituzione?

Dipende. La promozione della propria attività autonoma non è vietata. Diventa penalmente rilevante se altri gestiscono la piattaforma con funzione organizzativa, direttiva o di intermediazione.

Perché il codice ATECO non riguarda la prostituzione eterodiretta o organizzata?

Perché il legislatore ha voluto regolare solo l’attività autonoma. Qualunque forma di organizzazione altrui (agenzie, case di appuntamenti, intermediari) ricade tuttora nel perimetro delle condotte punite dalla legge Merlin e dal codice penale.

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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