
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (che puoi leggere cliccando qui), affronta il tema dell’accesso al beneficio dell’esdebitazione per il sovraindebitato incapiente nel caso in cui il debitore sia già stato precedentemente dichiarato fallito. La Corte analizza i presupposti di meritevolezza richiesti dall’art. 283 CCII, il ruolo delle pregresse condotte del debitore e, soprattutto, il rapporto tra la disciplina dell’esdebitazione fallimentare e quella prevista dal Codice della crisi per l’incapiente. La decisione è rilevante per chiarire quando il debitore possa, o non possa, avvalersi degli strumenti introdotti più di recente per il sovraindebitamento.
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
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Monica Mandico, 2025, Maggioli Editore
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
I fatti di causa
Il procedimento trae origine dalla domanda di esdebitazione presentata da un soggetto già dichiarato fallito molti anni prima, il quale si trovava in una condizione di incapienza ai sensi dell’art. 283 CCII. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo assente il requisito della meritevolezza: secondo il giudice di primo grado, le condotte tenute dal debitore poco prima del fallimento, tra cui irregolarità contabili e comportamenti distrattivi, risultavano incompatibili con l’assenza di dolo o colpa grave richiesta dalla norma.
La Corte d’appello confermava il rigetto, valorizzando la documentazione della precedente procedura concorsuale e la mancanza di elementi idonei a dimostrare l’assenza di colpa nella formazione dell’indebitamento. Il debitore proponeva allora ricorso straordinario per cassazione, denunciando un’erronea applicazione dell’art. 283 CCII e una valutazione indebita delle prove. Con un secondo motivo contestava anche il raddoppio del contributo unificato.
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L’inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato. Il decreto che nega l’esdebitazione dell’incapiente, infatti, non è reso nel contraddittorio dei creditori e non incide in modo definitivo su diritti soggettivi contrapposti, essendo sempre possibile una nuova istanza.
Il Collegio, tuttavia, pur dichiarando inammissibile il ricorso ha ritenuto necessario enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge. Il punto centrale era stabilire se un debitore già sottoposto a fallimento, e che non abbia usufruito dell’esdebitazione fallimentare ex art. 142 l.fall., possa successivamente chiedere l’esdebitazione per incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII.
Il principio di diritto sull’esdebitazione dell’incapiente
La Corte ha risposto negativamente. Richiamando precedenti conformi, ha affermato che l’esdebitazione non è un istituto autonomo, ma parte integrante della disciplina della procedura concorsuale cui si collega. Di conseguenza, chi è stato dichiarato fallito può ottenere il beneficio solo alle condizioni e nei termini della legge fallimentare. Non è ammesso aggirare i limiti dell’art. 142 l.fall. utilizzando ex post il diverso strumento dell’esdebitazione dell’incapiente previsto dal Codice della crisi. Ciò varrebbe altrimenti a neutralizzare le garanzie predisposte per i creditori nella procedura fallimentare.
Il principio di diritto è stato così formulato:
“Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento”.
Il secondo motivo, relativo al contributo unificato, è stato disatteso sulla base della giurisprudenza che estende l’ambito applicativo del raddoppio anche ai rimedi impugnatori non tipici.
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Riflessioni finali
La pronuncia chiarisce i confini tra le due discipline dell’esdebitazione: quella fallimentare e quella prevista dal Codice della crisi. Secondo la Corte, l’esdebitazione è indissolubilmente legata alla procedura che la genera e non può essere surrogata, a distanza di anni, dal diverso istituto volto all’incapiente. Un debitore proveniente da un fallimento, quindi, non può sperare di “recuperare” un’esdebitazione mancata mediante il ricorso agli strumenti successivi del sovraindebitamento.
Resta, tuttavia, aperta la questione (espressamente segnalata dalla Corte) dell’accesso all’esdebitazione dell’incapiente quando i debiti siano sorti dopo la chiusura della procedura fallimentare, profilo destinato verosimilmente ad alimentare ulteriori contenziosi.






