Spese di sponsorizzazione: quando sono sempre deducibili

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 30036 del 13 novembre 2025 (puoi leggerla cliccando qui), si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata relativa alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione e al principio di inerenza fiscale.

La controversia esaminata oppone l’Agenzia delle Entrate alla Società Alfa, la quale aveva dedotto spese di sponsorizzazione erogate a due distinti soggetti: un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD Beta) e una società a scopo di lucro (Società Gamma).

La pronuncia di legittimità è decisiva poiché riafferma la natura di presunzione legale assoluta prevista dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 per le ASD, ma al contempo ribadisce, per le altre fattispecie, la netta prevalenza dell’approccio qualitativo e potenziale sulla valutazione strettamente utilitaristica o quantitativa dell’inerenza dei costi.

Analisi del caso

La lite trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso nei confronti della Società Alfa per il recupero a tassazione dei costi per spese di sponsorizzazione sostenuti nell’anno 2015. La società contribuente aveva sostenuto spese promozionali per due beneficiari: l’ASD Beta (percettore di € 30.000) e la Società Gamma (percettore di € 70.000). L’Ufficio contestava l’indeducibilità di tali costi, ritenendoli non inerenti e in parte inesistenti, basando la propria pretesa sulla presunta sproporzione e la carenza di prova sull’effettivo ritorno economico.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EMILIA ROMAGNA, con la sentenza n. 50/09/2023 , aveva annullato l’atto impositivo riconoscendo l’inerenza dei costi. L’Agenzia delle Entrate proponeva dunque ricorso per Cassazione, imperniando le proprie censure sulla violazione dell’art. 108 dpr 917/1986 e dell’art. 19 bis 1 dpr 633/1972 in relazione al principio di inerenza e sull’omesso esame di fatti decisivi.

La Suprema Corte, ha affrontato il caso analizzando separatamente le spese sostenute per i due soggetti sponsorizzati, in quanto sottoposti a discipline giuridiche profondamente diverse.

La presunzione assoluta per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche

Il primo motivo di ricorso si incentrava sulla totale indeducibilità dei costi, basandosi su una presunta omessa o insufficiente valutazione dell’inerenza da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha chiarito che, relativamente alla spesa di € 30.000,00 versata a favore dell’ASD Beta, trova applicazione l’articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002. Questa norma, come ribadito in numerose pronunce di legittimità (da ultimo Cass. n. 4612/2023) , introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) e, conseguentemente, sulla piena deducibilità di tali costi.

Tale presunzione è subordinata a due condizioni essenziali:

  • il soggetto beneficiario deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
  • l’erogazione deve essere finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e deve essere collegata ad una specifica attività promozionale effettivamente posta in essere dal beneficiario.

L’elemento dirimente è la natura assoluta di questa presunzione : l’Ufficio non può sindacare né l’inerenza né la congruità della spesa. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso su questo punto, confermando l’applicazione del regime agevolato per l’importo destinato all’ASD.

La valutazione dell’inerenza al di fuori dell’ambito agevolato

La Corte ha poi rivolto la sua attenzione alla spesa sostenuta a favore della Società Gamma (€ 70.000), un soggetto che, per forma giuridica, non rientrava nell’alveo agevolato previsto dall’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 (in quanto non costituita come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, cfr. Cass. n. 9614/2019) . Per questa parte dei costi, si è tornati all’applicazione del regime ordinario della deducibilità. In tale ambito, la Cassazione ha riaffermato il principio ormai dominante in materia tributaria, secondo cui l’inerenza non può essere esclusa in base a un mero giudizio di utilità o vantaggio economico o in termini di stretta quantità. L’inerenza è un concetto qualitativo e non utilitaristico, che esprime la necessaria correlazione tra il costo sostenuto e l’esercizio dell’attività d’impresa in senso lato.

Come già sostenuto da numerosi precedenti (tra cui Cass. n. 1239/2025 e Cass. n. 11324/2022), la spesa è inerente quando risulta oggettivamente o funzionalmente correlata all’attività produttiva di reddito, anche se tale correlazione è indirettapotenziale o proiettata in un futuro non immediato. Non spetta all’Amministrazione finanziaria né al giudice di merito sindacare la convenienza economica o la validità delle scelte di management dell’imprenditore. Nel caso specifico, il giudice del gravame ha accertato che sussisteva una specifica correlazione fra l’utilizzo del marchio e la potenziale utilità per l’attività dell’impresa. Su tale accertamento di fatto, la Cassazione ha confermato l’impossibilità di sindacare la scelta di Società Alfa, ribadendo che l’Ufficio non aveva dimostrato la macroscopica antieconomicità.

Le contestazioni sulle modalità esecutive della sponsorizzazione

Un altro elemento rilevante della pronuncia riguarda la contestazione dell’Agenzia delle Entrate sull’inesistenza di alcune specifiche attività di sponsorizzazione (striscioni, cartelloni, servizio hospitality). L’Agenzia aveva sostenuto che tali carenze documentali avrebbero dovuto portare alla dichiarazione di inesistenza dei costi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile questo secondo motivo di ricorso per difetto di decisività. Il thema decidendum non verteva sull’assenza totale della pubblicità, bensì sull’eventuale incompletezza delle prestazioni concordate. L’Agenzia stessa, infatti, aveva ammesso che l’attività promozionale era stata comunque realizzata, seppur in forma minima (ad esempio, con la sola apposizione degli adesivi sulle autovetture degli sponsees).

Come specificato dalla Corte, l’eventuale mancata esecuzione delle altre modalità di sponsorizzazione pattuite (come striscioni e cartelloni) rileva soltanto tra le parti del contratto, configurando al più un inadempimento contrattuale del beneficiario , ma non intacca l’esistenza oggettiva della spesa sostenuta dalla società sponsor ai fini fiscali.

Conclusioni

La decisione offre un utile riepilogo della disciplina delle spese di sponsorizzazione. In sintesi, la Cassazione ha stabilito che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) vige una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e, quindi, di piena deducibilità, rendendo irrilevante ogni sindacato di merito sull’utilità effettiva della spesa, purché siano rispettati i requisiti formali e il limite quantitativo agevolato. Per tutti gli altri soggetti, si applica la regola generale dell’inerenza, che è un giudizio di natura qualitativa (e non utilitaristica). L’onere della prova in capo al contribuente è soddisfatto dimostrando la correlazione funzionale del costo all’attività d’impresa, anche in via potenziale o indiretta. La condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio (€ 6.000,00 oltre accessori) segna la chiusura definitiva del contenzioso, confermando la piena legittimità delle spese sostenute dalla Società Alfa.

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