Fideiussioni ABI: le questioni rimesse alle Sezioni Unite

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con il provvedimento dell’11 novembre 2025 (che puoi leggere cliccando qui) e a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, ha rimesso alle Sezioni Unite alcune questioni centrali in materia di fideiussioni bancarie che riproducono lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005. La rimessione nasce dal persistente contrasto giurisprudenziale su nullità delle clausole, efficacia della riproduzione del modello ABI e limiti operativi dell’art. 1957 c.c. nell’esercizio del credito garantito. 

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: le questioni sollevate

Nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo separatamente promossi da
due fideiussori e successivamente riuniti, il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1°
agosto 2025, ha sollevato le seguenti questioni, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.

Validità delle clausole ABI fuori dal periodo 2002-2005

La prima questione riguarda il perimetro temporale dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia. Ci si chiede, in particolare, se la riproduzione delle note clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. debba comportare la nullità della fideiussione anche quando il contratto è stato stipulato al di fuori del periodo 2002–2005.

Una parte della giurisprudenza nomofilattica considera sufficiente il semplice recepimento del modello ABI; un’altra ritiene necessario dimostrare un collegamento concreto della singola fideiussione con l’intesa vietata.

Estensione della nullità alle fideiussioni specifiche

La seconda questione riguarda l’ambito oggettivo della nullità. Il problema è se essa debba riguardare soltanto le fideiussioni omnibus oppure anche quelle riferite a un’unica operazione.

Su questo punto, la giurisprudenza della Cassazione oscilla: talune pronunce richiedono una verifica puntuale della natura dell’impegno di garanzia, altre applicano automaticamente la nullità in presenza delle clausole censurate, indipendentemente dal tipo di fideiussione.

Pagamento “a semplice richiesta” e art. 1957 c.c.

La terza questione investe, infine, il rapporto tra la clausola “a prima richiesta” e la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.: la banca può evitare la decadenza rivolgendo al garante una richiesta stragiudiziale, oppure è necessario instaurare un giudizio entro sei mesi dall’inadempimento del debitore?

Anche rispetto a questo, la giurisprudenza di legittimità è divisa: alcune sentenze considerano sufficiente la richiesta stragiudiziale; altre richiedono l’avvio di un vero giudizio.

Per approfondire:

Perché la rimessione alle Sezioni Unite era inevitabile

Il Primo Presidente della Cassazione, nel dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa, ha evidenziato che non si tratta di divergenze interpretative marginali. I contrasti, infatti, investono l’intera struttura applicativa delle fideiussioni bancarie e comportano esiti estremamente differenziati per casi praticamente identici: per questo si è ritenuto congruo rimettere i dubbi interpretativi direttamente alle Sezioni Unite.

Interpretazioni incoerenti anche nelle corti di merito

Nel panorama delle corti di merito, come detto sopra rispetto alle stesse sezioni della Cassazione, si registrano decisioni difficilmente conciliabili. Da una parte, le sentenze che ritengono automaticamente nulla la fideiussione conforme al modello ABI; dall’altra, le decisioni che richiedono elementi probatori ulteriori per ricondurre il contratto all’intesa vietata. Alcuni giudici, poi, rispetto all’art. 1957 c.c., sostengono la sufficienza dell’atto stragiudiziale; altri, invece, la necessità dell’azione giudiziale.

Questa disomogeneità, come ha sottolineato il Primo Presidente D’Ascola, genera un contenzioso destinato a replicarsi su vasta scala, coinvolgendo imprese, banche e professionisti in una incertezza sistemica.

Cosa dovranno chiarire le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, quindi, dovranno chiarire:

  • quando la riproduzione del modello ABI comporta la nullità;

  • se la nullità si estende anche alle fideiussioni specifiche;

  • quali sono gli atti idonei a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.

La risposta dovrà garantire coerenza sistematica, certezza dei rapporti bancari e prevedibilità delle decisioni giudiziali, in un settore dove l’affidamento delle parti è essenziale.

Ricadute sistemiche e operative

L’intervento delle Sezioni Unite avrà ricadute che ovviamente prescindono dal caso concreto. La decisione, infatti, inciderà sull’effettività della tutela contro le intese anticoncorrenziali e sulla stabilità dei rapporti tra banche e garanti, settori in cui l’affidamento delle parti è determinante. Chiarire se e quando le clausole standardizzate riproduttive del modello ABI comportino responsabilità e nullità consentirà anche di rendere prevedibile la posizione del garante. Allo stesso modo, una linea interpretativa univoca sull’art. 1957 c.c. definirà prassi operative certe per evitare la decadenza. Per questi motivi, l’esito della rimessione avrà un impatto immediato non solo sugli istituti di credito, ma anche sui garanti e sulla gestione complessiva del rischio nelle operazioni bancarie.

Conclusioni

Il provvedimento di rimessione delinea un quadro di questioni che richiedono un intervento nomofilattico organico. Le Sezioni Unite saranno chiamate a dare una risposta definitiva ai contrasti e a stabilire principi chiari, capaci di riportare ordine in una materia che da anni alimenta incertezza e un contenzioso crescente. Il loro intervento definirà non solo la sorte delle fideiussioni ABI, ma anche l’equilibrio tra tutela della concorrenza, stabilità dei rapporti bancari e affidamento dei garanti.

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