
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con l’ordinanza n. 26471 del primo ottobre 2025, hanno chiarito se la clausola di proroga della giurisdizione inserita in un atto costitutivo di trust, che rinvia alla competenza esclusiva di un giudice straniero, possa vincolare i creditori del disponente che intendano proporre l’azione revocatoria in Italia.
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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I fatti di causa
Un creditore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli un debitore, e altri soggetti legati a una società in liquidazione, chiedendo di dichiarare l’inefficacia o la nullità di due trust nei quali erano confluiti i beni del debitore e della società.
Secondo l’attore, il trust era stato utilizzato per sottrarre il patrimonio all’aggressione dei creditori, trasferendo beni di rilevante valore in un contesto di segregazione giuridica.
Il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda, dichiarando inefficace l’atto istitutivo del primo trust e nullo quello relativo al trust denominato “Trust Ge.” per mancanza di causa meritevole di tutela. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione, affermando la giurisdizione italiana e rilevando che la clausola di proroga contenuta nell’atto istitutivo del trust poteva vincolare soltanto disponente, trustee e beneficiari, ma non i terzi estranei, come il creditore.
La società e i soggetti coinvolti ricorrevano in Cassazione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù della legge dell’isola di Jersey e delle clausole contenute negli atti istitutivi.
La questione di diritto: giurisdizione e legge applicabile
La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava se la clausola di proroga della giurisdizione a favore della Royal Court di Jersey potesse precludere l’azione revocatoria promossa in Italia da un creditore del disponente.
I ricorrenti sostenevano che la legge del Jersey prevedesse una riserva legale esclusiva di giurisdizione, avente efficacia erga omnes e non derogabile dalle parti, impedendo dunque ai giudici italiani di pronunciarsi sulla validità o sull’efficacia del trust.
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La decisione delle Sezioni Unite: prevale la lex fori
La Corte ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio già espresso con la storica decisione Cass. SS.UU. n. 14041/2014: la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un trust può vincolare disponente, trustee e beneficiari, ma non i terzi che agiscono a tutela dei propri diritti.
Il creditore, in quanto soggetto estraneo al trust, non è vincolato da una clausola che non ha sottoscritto e può agire dinanzi ai giudici italiani secondo i criteri ordinari di competenza.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’opponibilità ai terzi del trust non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale (lex fori), in forza dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, che tutela espressamente i creditori e i terzi di buona fede.
L’ordinamento italiano, pertanto, conserva il potere di sindacare gli effetti del trust laddove esso sia utilizzato per finalità elusive o in frode ai creditori, anche se istituito secondo una legge straniera.
Il principio di diritto
Le Sezioni Unite hanno così enunciato il seguente principio:
“L’opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla legge nazionale, in quanto non si può derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità mediante una manifestazione della volontà come previsto dall’art. 15, lett. E) della medesima convenzione. Tra le norme a tutela dei creditori, e dunque inderogabili, rientra certamente l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.”
Trust estero e creditori: l’ordinanza delle Sezioni Unite in sintesi
Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con l’ordinanza n. 26471/2025.
Un creditore può impugnare in Italia un trust regolato da legge straniera?
Sì. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il creditore, in quanto terzo, non è vincolato dalla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo del trust e può proporre l’azione revocatoria dinanzi al giudice italiano.
La clausola di proroga della giurisdizione a favore del foro estero è sempre vincolante?
No. Essa vincola soltanto i soggetti che partecipano al trust (disponente, trustee e beneficiari), ma non i terzi, come i creditori, che restano liberi di agire secondo la lex fori.
Cosa stabilisce l’art. 15 della Convenzione dell’Aja sui trust?
L’articolo fa salva l’applicazione delle norme imperative dell’ordinamento interno, tra cui quelle che proteggono i creditori in caso d’insolvenza o di atti in frode. Per questo motivo la legge scelta dal disponente non può prevalere sulle norme nazionali di tutela.
Cosa ha deciso concretamente la Cassazione nel caso in esame?
Ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, rigettando la tesi della riserva esclusiva a favore della Royal Court di Jersey e rimettendo gli altri motivi di ricorso alla Terza Sezione civile.