
Con la recente ordinanza n. 24135, pubblicata in data 28 agosto 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la V Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito in merito a una questione di notevole rilevanza applicativa nell’ambito del diritto tributario e societario. L’intervento si inserisce nel dibattito, già affrontato dalle Sezioni Unite, sugli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese, con specifico riferimento all’individuazione dei soggetti passivi d’imposta per le obbligazioni sorte in capo all’ente ormai estinto.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
La fattispecie
La controversia nasceva da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società a responsabilità limitata, per l’anno d’imposta 2006, ricavi non dichiarati pari a € 548.374,00. L’Ufficio determinava quei maggiori redditi in via presuntiva, basandosi sulle movimentazioni finanziarie dei conti correnti personali dei due soci.
Poiché riteneva che tali operazioni si riconducessero all’attività imprenditoriale, l’Ufficio rideterminava il reddito d’impresa e le relative imposte (IRES, IRAP e IVA). L’Agenzia, di conseguenza, notificava atti impositivi anche ai singoli soci per i maggiori redditi di capitale, presumendo la distribuzione degli utili extra-bilancio.
In un primo momento, la Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi dei contribuenti e annullava gli atti impositivi. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. Durante il giudizio di gravame, la società si cancellava dal registro delle imprese il 4 ottobre 2013 e, il 16 aprile 2019, il giudice dichiarava formalmente l’interruzione del processo.
Successivamente, l’Ufficio riassumeva il giudizio nei confronti di entrambi i soci, considerandoli successori dell’ente estinto. Tuttavia, emergeva che uno dei due avesse ceduto la propria partecipazione già il 18 maggio 2012, perdendo così la qualità di socio ben prima della cancellazione della società.
Il thema decidendum: l’individuazione del successore ex lege
Il ricorso in Cassazione si incentrava sul difetto di legittimazione passiva del socio che aveva lasciato la compagine sociale prima della cancellazione della società. La difesa sosteneva che la successione nei rapporti giuridici dell’ente estinto potesse riguardare esclusivamente chi rivestiva la qualità di socio nel momento in cui la cancellazione produceva i suoi effetti costitutivi. Ne derivava la contestazione della possibilità di qualificare come “successore” un soggetto che, al momento dell’estinzione, era ormai estraneo alla compagine societaria.
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La decisione
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci […] tale successione comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che tali risultino al momento della cancellazione della società“.
I giudici hanno quindi chiarito che la successione a titolo universale è un effetto legale inscindibilmente connesso all’evento estintivo. Di conseguenza, la responsabilità per le obbligazioni sociali non può essere imputata a soggetti che, pur essendo stati soci durante la maturazione del debito, avevano già perso tale status prima del momento della successione. La pronuncia specifica, inoltre, che tale conclusione non invalida l’autonomo avviso di accertamento notificato direttamente al socio per i redditi a lui imputabili nel periodo in cui ancora deteneva la partecipazione.
Il richiamo agli orientamenti consolidati
L’ordinanza ha ribadito anche altri orientamenti consolidati. In particolare:
- È stata respinta la censura sulla violazione del divieto di praesumptio de praesumpto (doppia presunzione). La Corte ha precisato che, quando una presunzione legale non viene superata da una prova contraria, il fatto “presunto” diventa a tutti gli effetti un fatto “provato” e può fungere da base per un’ulteriore presunzione.
- È stata rigettata la tesi secondo cui la successione dipende dalla percezione di somme dalla liquidazione. Richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha confermato che la successione è un fenomeno che opera per legge (ex lege) e prescinde dalla materiale ripartizione di un attivo.
In conclusione, la decisione fornisce un importante criterio di certezza giuridica, delineando un confine oggettivo e temporale per identificare i soggetti responsabili e allineando la disciplina della successione tributaria ai principi generali del diritto societario.