
Il tema della ripetizione di indebito nei rapporti trilaterali pone questioni giuridiche di grande interesse pratico: in tale contesto, assumono rilievo particolare il contratto autonomo di garanzia e la delegazione di debito, nei quali la struttura negoziale e il principio di autonomia condizionano l’individuazione dei rimedi esperibili in caso di prestazione indebita o di invalidità dei rapporti sottostanti. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
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Fonti normative e inquadramento generale
L’art. 1173 del codice civile statuisce che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. In tale ultima categoria rientra il pagamento di indebito: dal fatto di aver eseguito un pagamento non dovuto sorge, a norma dell’art. 2033 c.c., l’obbligazione, in capo al beneficiario di tale prestazione, di restituire quanto indebitamente ricevuto. L’azione di ripetizione ha natura personale e recuperatoria.
Pagamento di indebito nei rapporti trilaterali
Nei rapporti trilaterali, in cui gli attori materiali e quelli giuridici dell’operazione non coincidono, la legittimazione attiva a esperire l’azione di ripetizione, compete non all’autore materiale dell’operazione, ma al soggetto cui sia giuridicamente imputabile il pagamento. Questo principio diventa cruciale in due contesti ricorrenti:
- Contratto autonomo di garanzia, quando il garante paga senza che il debito sia dovuto;
- Delegazione di debito, quando si verificano causa di invalidità e inefficacia nei rapporti sottostanti.
Il contratto autonomo di garanzia: natura e struttura
Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., è la più importante figura di garanzia atipica elaborata dalla pratica del commercio nazionale e internazionale. Con tale espressione, ci si riferisce al contratto con cui il garante, su incarico del debitore, assume nei riguardi del creditore l’impegno ad effettuare una determinata prestazione nell’eventualità che il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.
Il pagamento del garante è dovuto a prima richiesta del garantito: il garante rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa all’esistenza, alla validità e alla coercibilità del rapporto obbligatorio.
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Una fattispecie complessa: i tre contratti
Il contratto autonomo di garanzia è una fattispecie complessa al cui interno è possibile individuare tre contratti:
- un contratto base che lega l’ordinante al beneficiario, generando il rapporto di valuta;
- un contratto di mandato senza rappresentanza tra debitore principale e garante, detto rapporto di provvista, in virtù del quale il primo conferisce al secondo l’incarico di stipulare un contratto di garanzia con il beneficiario del rapporto di base;
- un contratto di garanzia tra garante e beneficiario, con il quale il garante si obbliga nei confronti del creditore a versargli, su semplice richiesta e senza opporre eccezioni, l’equivalente della prestazione dovuta.
La finalità di tutela del creditore
Questi contratti, pure se distinti, sono finalizzati a perseguire uno scopo unitario: ossia, quello di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo sul garante il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
La prestazione cui il garante si impegna nei confronti del garantito non deve essere necessariamente identica a quella cui è tenuto il debitore principale: il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per un’astrazione sostanziale rispetto al rapporto garantito.
E se il garante paga senza che il debito sia dovuto?
La definizione della portata dell’autonomia del rapporto tra garante e creditore è funzionale ai fini dell’individuazione dei rimedi esperibili nei casi in cui il garantito riceva una prestazione non dovuta.
Innanzitutto, bisogna evidenziare che, a fronte di una dottrina ormai superata e minoritaria secondo cui l’autonomia della garanzia avrebbe carattere assoluto, la dottrina e la giurisprudenza dominanti hanno adottato una nozione di autonomia relativa e temperata.
Infatti, facendo leva sul principio di necessaria causalità dei negozi giuridici, si è sostenuto che il concetto di garanzia implica, per definizione, un seppur minimo collegamento funzionale con il rapporto garantito che non può essere ignorato in modo assoluto anche di fronte alle più macroscopiche ipotesi di invalidità o inesistenza del rapporto garantito.
Eccezione di dolo e ripetizione di indebito
La giurisprudenza ritiene pacificamente che il garante sia legittimato a rifiutare il pagamento attraverso lo strumento dell’eccezione di dolo, nei casi in cui il debito garantito risulti macroscopicamente inesistente o invalido e la condotta del creditore abusiva e fraudolenta. Tale circostanza si verifica, ad esempio, nelle ipotesi in cui il creditore accetti la prestazione a fronte della palese nullità del titolo per illiceità della causa, dell’oggetto o del motivo o a fronte dell’intervenuta estinzione del debito garantito.
Tuttavia, l’opponibilità dell’eccezione di dolo è, in ogni caso, subordinata all’esistenza di una prova certa e liquida sul carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento del creditore. Per le altre cause di nullità, la tesi prevalente esclude la possibilità che queste possano paralizzare l’escussione della garanzia, in virtù dell’autonomia che connota l’istituto: il debitore potrà far valere tali eccezioni ai fini della ripetizione dell’indebito.
Pertanto, qualora il pagamento non fosse dovuto nel merito, ma il garante abbia dovuto comunque procedervi a causa dell’autonomia della garanzia, il debitore potrà successivamente agire nei confronti del creditore per la restituzione dell’indebito. Il garante ha diritto al regresso nei confronti del debitore per la restituzione della somma pagata.
Tutela preventiva: azione cautelare atipica ex art. 700 c.p.c.
Il debitore, in ogni caso, è legittimato ad attivare forme di tutela preventiva volte ad evitare che il garante paghi indebitamente al beneficiario.
Una forma di tutela preventiva volta ad evitare l’esercizio ex post dell’azione di ripetizione è rappresentata dall’azione cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., che il debitore potrà esercitare, previa verifica dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
In particolare, il debitore, avuta notizia della proposizione dell’istanza di escussione della garanzia da parte del creditore, cita in giudizio il garante per ottenere dal giudice un provvedimento d’urgenza inibitorio che imponga al garante di non provvedere all’adempimento dell’obbligazione di garanzia.
Delegazione di debito: definizione e struttura
La delegazione di debito, ai sensi dell’art. 1268 c.c., rappresenta l’incarico conferito da un soggetto, denominato delegante, a un altro soggetto, il delegato, di pagare o di obbligarsi a pagare a un terzo, detto delegatario.
Da siffatta operazione discende, dunque, una relazione soggettiva trilaterale, caratterizzata dalla presenza di tre distinti rapporti giuridici:
- il rapporto di valuta, tra delegante e delegatario;
- il rapporto di provvista, tra delegante e delegato;
- il rapporto finale intercorrente tra delegato e delegatario.
Secondo l’orientamento prevalente, cosiddetto atomistico, la delegazione passiva integrerebbe un’unica operazione giuridica complessiva all’interno della quale è possibile individuare una pluralità di negozi autonomi e indipendenti tra di loro. Pertanto, ogni rapporto coinvolto dal meccanismo delegatorio, poggerebbe le proprie fondamenta su una giustificazione causale autonoma.
Quali eccezioni può opporre il delegato al delegatario?
A norma dell’art. 1271 c.c., il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Inoltre, il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Legittimazione alla ripetizione e inefficacia dei rapporti sottostanti nella delegazione di debito
Per quanto riguarda, nello specifico, la legittimazione alla ripetizione, bisogna distinguere le diverse ipotesi prospettabili.
Invalidità o inefficacia di uno dei rapporti base
Qualora sia priva di giustificazione causale una delle attribuzioni patrimoniali indirette attuative dei rapporti base, di valuta o di provvista, perché invalida o inefficace, la ripetizione compete sempre al soggetto passivo del rapporto stesso.
Invalidità o inefficacia di entrambi i rapporti base
Il delegato, invece, è sempre legittimato a ripetere la prestazione non dovuta al delegatario per la nullità di entrambi i rapporti di base che determina la nullità della delegazione stessa.
Invalidità o inefficacia della delegazione
Più complessa è la situazione nel caso in cui sia invalida o inefficace la delegazione, ma uno o entrambi i rapporti di base siano integri.
- Parte della dottrina, ha escluso, in tali circostanze, che l’adempimento del delegato possa considerarsi riconducibile al patrimonio del delegante e riferibile al rapporto di valuta, restando altresì esclusa l’imputazione all’adempimento del rapporto di provvista, in assenza di un ordine di pagamento.
- Altri ritengono applicabile alle suddette ipotesi l’art. 1180 c.c.: l’adempimento del delegato sarebbe riferibile al patrimonio del delegante, determinando una duplice attribuzione indiretta, una a favore del delegatario e l’altra del delegante. La seconda darebbe luogo a una pretesa restitutoria del delegato che potrebbe compensarsi con la provvista.
Conclusioni
Il principio equitativo della causalità degli spostamenti, che impone la restituzione delle prestazioni patrimoniali avvenute senza causa e affonda le proprie radici nell’art. 2 della Costituzione, rappresenta il fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, anche nei più complessi schemi trilaterali.
Nel contratto autonomo di garanzia, l’autonomia del rapporto con il creditore non è illimitata: resta lo spazio per l’eccezione di dolo nei casi di abuso evidente, mentre altre eccezioni potranno essere fatte valere solo in sede di restituzione. Nella delegazione di debito, la distinzione tra rapporti autonomi impone un’analisi puntuale per stabilire chi sia legittimato a ripetere.