Accordi patrimoniali tra coniugi in caso di crisi: sì della Cassazione

L’ordinanza n. 20415, depositata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione il 21 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), concerne una questione emblematica nel contesto del diritto di famiglia: la validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi prima della separazione, preordinati a stabilire in modo preventivo la regolamentazione economica in ipotesi di fallimento del matrimonio. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

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Ida Grimaldi,
Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

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La vicenda

La fattispecie posta sotto la lente della Corte di Cassazione origina dalla controversia tra due coniugi che avevano stipulato, mediante scrittura privata risalente al novembre 2011, un accordo teso a regolare preventivamente i loro rapporti patrimoniali in vista di una futura separazione. L’accordo prevedeva, peraltro, che il marito, riconoscendo il contributo economico della consorte alla famiglia e al mutuo per la ristrutturazione dell’appartamento di sua proprietà, si sarebbe impegnato a restituirle una somma globale in ipotesi di separazione, quantificata in euro 146.400, mentre la donna rinunciava a determinati beni mobili.

Il Tribunale e la Corte territoriale confermavano la validità dell’accordo e condannavano il marito al pagamento dell’importo previamente pattuito. In sede di ricorso per Cassazione, il marito deduceva la nullità della scrittura privata per asserita violazione degli articoli 143 e 160 c.c. (dove si sanciscono i doveri e i diritti inderogabili tra coniugi), oltre a contestare l’interpretazione praticata dai giudici di merito. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la validità dell’accordo e delle disposizioni secondo cui i coniugi possono stipulare patti patrimoniali condizionati all’evento futuro e incerto della separazione.

I principi

La controversia esaminata ruota attorno al bilanciamento tra principi:

  • quello inderogabile sancito dagli articoli 143 e 160 c.c., i quali prevedono diritti e doveri reciproci tra i coniugi destinati a durare per l’intera vita matrimoniale,
  • quello dell’autonomia negoziale, disciplinato dall’art. 1322 c.c., che consente alle parti di disciplinare i propri rapporti patrimoniali tramite patti anche atipici, a condizione che non siano contrari a norme imperative o all’ordine pubblico.

La Cassazione ha precisato che la scrittura privata impugnata fosse qualificabile quale contratto atipico con condizione sospensiva lecita, rivolta a regolare anticipatamente le conseguenze patrimoniali della crisi matrimoniale, evento futuro e incerto, che non sfugge alla tutela giuridica. L’accordo, pertanto, non mirava a derogare ai doveri essenziali del matrimonio, bensì a riequilibrare le risorse economiche in ipotesi di separazione effettiva, mediante obbligazioni di restituzione tra i coniugi.

Il principio sostanziale affermato è che:

“Risulta pienamente valido l’accordo tra coniugi che intendano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in previsione di una possibile crisi matrimoniale, pure attraverso la previsione di obblighi condizionati all’evento futuro e incerto della separazione, in quanto espressione di autonomia negoziale e non contrarietà all’ordine pubblico ovvero a norme inderogabili”.

Riferimenti giurisprudenziali

La Corte ha fondato la propria motivazione su un consolidato orientamento giurisprudenziale che si è fatto strada degli ultimi lustri, e che ha gradualmente riconosciuto:

  • la validità di accordi tra coniugi concernenti patti patrimoniali da attuarsi nell’eventualità di fallimento del matrimonio (Cass. n. 23713/2012; Cass. n. 19304/2013);
  • la possibilità per i coniugi di disciplinare aspetti anche personali della vita familiare nei limiti della tutela di diritti indisponibili, quali l’interesse dei figli (Cass. n. 18066/2014);
  • l’efficacia e la liceità di mutui interni al nucleo familiare che prevedano condizioni sospensive collegate alla separazione (Cass. n. 19304/2013);
  • l’estensione di tali principi a patti stipulati prima di ogni crisi, a condizione che il contenuto risulti conforme ai recinti imposti dalla legge e tuteli le posizioni dei soggetti più deboli (Cass. n. 18843/2024, Cass. 5065/2021, 11012/2021).

Motivazioni della Corte

Nella fattispecie, la Corte ha ribadito che:

  • la condizione sospensiva dell’accordo (la separazione) rappresenta un evento futuro e incerto, lecito agli effetti dell’art. 1354 c.c.;
  • l’obbligazione di restituzione del marito alla moglie, in ragione del suo contributo economico, non si confonde coi doveri di assistenza morale o materiale durante il matrimonio;
  • la rinuncia della moglie ad alcuni beni mobili in favore del marito, inserita nell’accordo, non lede alcun diritto indisponibile né l’ordine pubblico;
  • la circostanza che il contributo economico della moglie derivi dall’eredità dei genitori, dichiarato nella scrittura privata, non è di per sé ostativo alla validità dell’accordo.

Ulteriormente, il collegio della Prima Sezione Civile ha rimarcato come il riconoscimento e la regolamentazione preventiva di obbligazioni di indole patrimoniale tra coniugi si incornicino in una logica di trasparenza e di equità, valori sempre più centrali nel diritto di famiglia e necessari per ridurre contenziosi giudiziari lunghi e conflittuali. Infine, la Cassazione ha rigettato le censure riguardanti l’erronea interpretazione contrattuale sul piano letterale e sistematico, ritenendo che si trattasse di una mera difformità di valutazione dei fatti e non di un vizio di ermeneutica tecnica.

In sintesi

Per la Corte di Cassazione:

  • è valido e lecito l’accordo tra coniugi che regoli i rapporti patrimoniali in previsione di una futura separazione o fallimento del matrimonio, a condizione che non contrasti con norme imperative, diritti indisponibili ovvero l’ordine pubblico, essendo tale accordo un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti;
  • gli accordi tra coniugi orientati a disciplinare preventivamente i rapporti patrimoniali in ipotesi di crisi matrimoniale non sono nulli per violazione degli artt. 143 e 160 c.c., se impostati come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, in quanto rappresentano legittima espressione dell’autonomia negoziale che realizza interessi meritevoli di tutela giuridica.

Prospettive

L’ordinanza n. 20415/2025 della Prima Sezione Civile della Corte Suprema si colloca in un contesto di graduale apertura della giurisprudenza italiana verso forme di autonomia negoziale anche in materia di diritto di famiglia, in particolare per quanto afferisce alla regolazione preventiva degli effetti patrimoniali della crisi coniugale. Permangono limiti severi alla validità di tali accordi, in specie laddove incidano su diritti indisponibili (in primis quelli dei figli) ovvero mirino a eludere norme inderogabili.

La Corte ha ribadito che la tutela dell’ordine pubblico e della solidarietà familiare rimane un limite invalicabile. La vicenda esaminata rappresenta un’evoluzione di rilievo che si potrebbe tradurre in una maggiore legittimazione di patti prematrimoniali o interconiugali, a condizione che venga rispettata la liceità della causa, constatabile nella circostanza che il “fallimento” del matrimonio rappresenta solamente una condizione sospensiva e non la causa genetica del contratto. Ciò apre possibilità di prevedere strumenti negoziali efficaci per prevenire contenziosi e garantire un riequilibrio patrimoniale equo.

L’evoluzione giurisprudenziale, in prospettiva, potrebbe stimolare anche una più ampia diffusione di meccanismi contrattuali di regolamentazione in ambito familiare, sostenendo accordi maggiormente flessibili e personalizzati, bensì sempre nel rispetto dei principi costituzionali che considerino la famiglia quale istituto fondamentale.

Conclusioni

In definitiva, l’ordinanza in disamina valorizza l’autonomia negoziale dei coniugi nel disciplinare preventivamente gli effetti patrimoniali in ipotesi di crisi coniugale, al contempo senza intaccare i diritti fondamentali previsti dal codice civile. L’interpretazione offre strumenti innovativi di gestione delle crisi familiari, incentivando accordi concordati che possono limitare i contenziosi e fornire maggiore certezza e tutela patrimoniale alle parti, contribuendo a un sistema giuridico più aderente alle esigenze familiari contemporanee.

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