
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5844/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato la materia deontologica delle professioni sanitarie, accogliendo parzialmente il ricorso di una medico sanzionata per la registrazione non autorizzata di una conversazione con un collega. La pronuncia affronta il delicato bilanciamento tra tutela della privacy, obblighi deontologici e diritto alla difesa nel contesto dell’attività sanitaria pubblica.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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Vicenda
Tramite l’ordinanza n. 5844 del 5 marzo 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha esaminato e si è pronunciata sul ricorso presentato da un medico avverso il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di una provincia siciliana. Il caso origina da una sanzione disciplinare, nella specie una censura, irrogata dall’Ordine alla professionista per la registrazione non consensuale di una conversazione con un collega, in seguito impiegata nel contesto penale per supportare una denuncia contro un dirigente dell’unità ospedaliera.
Disciplina operativa anche per i medici del settore pubblico
Il medico ricorrente aveva contestato la competenza dell’Ordine a sanzionarla per un fatto avvenuto nell’ambito dell’attività di pubblico impiego, ritenendolo avulso dall’esercizio della libera professione. La Corte ha rigettato tale eccezione, spiegando che il potere disciplinare degli Ordini professionali si estende pure alle condotte che, pur realizzandosi in contesti di impiego pubblico, si connettano all’esercizio delle prerogative proprie della professione medica. In particolare, viene sanzionato ogni comportamento lesivo del decoro professionale, pure se non intrinsecamente legato all’attività libero-professionale.
Riservatezza e diritto di difesa
Il focus della pronuncia afferisce al secondo motivo di ricorso, fondato sulla violazione degli articoli 24 della Costituzione, 51 del codice penale e 24 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). Il collegio della Seconda Sezione Civile della Cassazione, condividendo la lettura presentata della difesa e accogliendo il motivo formulato, ha riconosciuto che la registrazione di una conversazione a opera di un soggetto che vi partecipa non costituisce, di per sé, violazione della privacy, sempreché risulti finalizzata alla tutela del diritto di difesa, anche se avviene in assenza del consenso dell’altro interlocutore.
Operando richiami a precedenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha messo l’accento sulla circostanza che il diritto di difesa si estende finanche alle fasi antecedenti l’instaurazione del procedimento, e che il Codice Privacy, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (e confermata in seguito a opera normativa europea), prevede l’esclusione della punibilità per violazione della riservatezza qualora il trattamento dei dati risulti necessario per accertare, far valere, ovvero difendere un diritto in sede giudiziaria.
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Impatto sui procedimenti disciplinari nel settore pubblico
La pronuncia in disamina potrebbe assumere importanza cruciale nell’ambito del settore pubblico, dove i professionisti risultano soggetti a una duplice responsabilità, ovvero disciplinare interna (amministrativa), nonché ordinistica.
L’estensione del potere disciplinare degli Ordini anche alle condotte poste in essere nel contesto del pubblico impiego sancisce un principio di continuità dell’etica professionale, che non può essere sospesa all’interno delle strutture statali. Tuttavia, il riconoscimento del diritto alla difesa quale causa di giustificazione impone agli organi disciplinari, inclusi quelli pubblici, una valutazione attenta e proporzionata dei comportamenti censurabili. In quest’ottica, la pronuncia rappresenta un monito a non irrigidirsi in ermeneutiche formalistiche dei codici deontologici, in specie quando i fatti sottoposti a giudizio si innestato all’esercizio legittimo di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Principio affermato
La Suprema Corte ha cassato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, rinviando a un nuovo esame della vicenda al medesimo organo, ma in differente composizione. Nella motivazione si afferma un principio di peculiare rilevanza per i professionisti del settore sanitario e per l’intera categoria degli esercenti le professioni ordinistiche: non può considerarsi deontologicamente illecita una condotta che, pur ponendosi in contrasto col diritto alla riservatezza, risulta giustificata dall’esercizio legittimo del diritto di difesa.
La pronuncia segna uno step di rilievo nell’evoluzione del rapporto tra norme deontologiche, diritti fondamentali e responsabilità professionale. In un contesto sempre più attento alla protezione dei dati personali e alla trasparenza nei rapporti professionali, la pronuncia in commento ribadisce l’importanza del bilanciamento tra interessi contrapposti, riaffermando la centralità del diritto alla difesa quale principio cardine dell’ordinamento. Professionisti, giuristi e Ordini professionali dovranno tenerne conto, anche nella stesura e negli update dei codici deontologici, affinché dette regole restino coerenti con i principi costituzionali e le evoluzioni giurisprudenziali.