
Il reclamo previsto dall’art. 591-ter c.p.c. si colloca nel cuore della disciplina delle vendite immobiliari delegate, quale rimedio interno volto a garantire il controllo giudiziale sugli atti del professionista ausiliario.
L’istituto, pur configurandosi formalmente come procedimento di giurisdizione volontaria, riveste natura eminentemente contenziosa, incidendo su diritti soggettivi e situazioni soggettive qualificate. Esso è pertanto da analizzarsi nella sua duplice funzione: strumento di verifica del corretto esercizio dell’attività delegata e meccanismo di stabilizzazione procedimentale degli atti del sub-procedimento di vendita.
Dal punto di vista sistematico, il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. rappresenta un rimedio specialistico, distinto ma complementare rispetto all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., destinato a colpire atti non immediatamente riferibili al giudice ma comunque idonei a incidere sull’effettività del processo esecutivo. Come chiarito da Cass. civ., Sez. Un., 14 dicembre 2020, n. 28387, gli atti del delegato, seppur non formalmente riconducibili al giudice, partecipano della funzione giurisdizionale in quanto esercitati in sua vece e sotto la sua direzione. Per approfondire il tema, consigliamo il volume “Reclamo degli atti del professionista delegato”, un pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di questo istituto.
Evoluzione normativa e struttura attuale del rimedio
L’art. 591-ter c.p.c. ha subìto, nel tempo, una trasformazione significativa: dalla versione originaria (introdotta con il D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005), in cui si affermava la concorrente esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., alla versione post-riforma del 2015, che escludeva quest’ultima, per giungere infine alla novella del 2022 (D.lgs. n. 149/2022), che ha reintrodotto un sistema a doppio grado, vincolando l’accesso all’opposizione all’esperimento del reclamo e introducendo un termine di decadenza di 20 giorni.
La riforma Cartabia ha così attribuito all’istituto una funzione non più meramente interlocutoria ma preclusiva: la mancata attivazione del rimedio nel termine stabilito determina infatti la stabilizzazione dell’atto delegato, che non potrà essere più oggetto di contestazione in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Tale struttura garantisce una progressiva e definitiva cristallizzazione del sub-procedimento esecutivo, rispondente all’esigenza di certezza e rapidità dell’esecuzione.
Ulteriore elemento innovativo è rappresentato dall’obbligo, in capo al professionista delegato, di dare comunicazione degli atti rilevanti secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità legale, anche tramite il Portale delle vendite pubbliche.
L’inadempimento di tale obbligo può incidere sulla decorrenza del termine per il reclamo e, in prospettiva, sulla validità stessa degli atti successivi. Per approfondire il tema, consigliamo il volume “Reclamo degli atti del professionista delegato”, un pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di questo istituto.
Reclamo agli atti del professionista delegato
Quali sono le condizioni di ammissibilità e i termini del reclamo ex art. 591-ter c.p.c.? I vizi e le irregolarità degli atti reclamabili? Quali sono gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di merito? A questi e a molti altri interrogativi risponde questo pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di un istituto che è stato oggetto di rilevanti modifiche normative, da ultimo dalla Riforma Cartabia. Sono esaminati il rapporto tra il reclamo e gli altri strumenti di tutela offerti dal codice di rito (in particolare l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e le implicazioni derivanti dalle recenti innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia. Il testo è arricchito da utili strumenti operativi quali schemi riepilogativi, checklist dettagliate per la verifica degli atti delegati e numerosi modelli di ricorso, disponibili anche online.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.
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Maria Teresa De Luca, 2025, Maggioli Editore
24.00 €
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Reclamo agli atti del professionista delegato
Quali sono le condizioni di ammissibilità e i termini del reclamo ex art. 591-ter c.p.c.? I vizi e le irregolarità degli atti reclamabili? Quali sono gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di merito? A questi e a molti altri interrogativi risponde questo pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di un istituto che è stato oggetto di rilevanti modifiche normative, da ultimo dalla Riforma Cartabia. Sono esaminati il rapporto tra il reclamo e gli altri strumenti di tutela offerti dal codice di rito (in particolare l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e le implicazioni derivanti dalle recenti innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia. Il testo è arricchito da utili strumenti operativi quali schemi riepilogativi, checklist dettagliate per la verifica degli atti delegati e numerosi modelli di ricorso, disponibili anche online.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.
Atti reclamabili, legittimazione ed effetti
Gli atti oggetto di reclamo sono tutti quelli compiuti dal professionista delegato nell’ambito della vendita forzata, suscettibili di incidere sugli interessi delle parti o di soggetti terzi.
L’ampia formulazione normativa consente di ricomprendervi tanto atti gestori (es. avviso di vendita, verbale di gara, aggiudicazione), quanto atti organizzativi o preparatori, ove idonei a produrre effetti giuridici.
La legittimazione attiva spetta alle parti esecutive (creditori e debitore) e agli interessati, concetto che la giurisprudenza ha esteso agli offerenti non aggiudicatari, agli aggiudicatari provvisori, ai comproprietari e talvolta anche ai custodi (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12238).
Sul piano processuale, il reclamo si propone con ricorso motivato, contenente l’indicazione dell’atto impugnato e delle ragioni di doglianza, corredato dai documenti giustificativi.
La sua presentazione non sospende automaticamente le operazioni di vendita, salvo diverso provvedimento del giudice.
Il professionista delegato è generalmente invitato a fornire osservazioni, e in molti uffici giudiziari è prassi che il giudice dell’esecuzione fissi un’udienza camerale.
L’ordinanza con cui il giudice decide sul reclamo, pur non essendo dotata di efficacia di giudicato, ha effetti conformativi vincolanti nell’ambito della procedura.
La sua impugnabilità ex art. 617 c.p.c. consente, tuttavia, una verifica a cognizione piena, che può condurre alla modifica o alla rimozione dell’atto delegato e dei suoi effetti.
Natura giuridica, rapporti con altri rimedi e problematiche applicative
La dottrina (Panzani, Luiso, Fabiani) ha discusso ampiamente la natura del reclamo, oscillando tra la qualificazione in termini di atto endoprocedimentale di giurisdizione volontaria e quella di vero e proprio subprocedimento contenzioso, anche in ragione della presenza di un contraddittorio effettivo e della possibilità di incidenza su situazioni soggettive protette.
In prospettiva funzionale, il reclamo ha natura bifasica: consente al giudice dell’esecuzione una verifica rapida ed efficiente degli atti del delegato e, al contempo, assicura un filtro preclusivo per eventuali opposizioni successive, conformemente ai principi di economia processuale e concentrazione dei rimedi.
La previsione di un termine di decadenza ha inoltre una portata deflattiva, che risponde alle esigenze di rapidità e affidabilità delle vendite giudiziarie, specialmente nell’ottica dell’aggiudicatario terzo estraneo.
Problematiche applicative sorgono, tuttavia, sul piano della decorrenza del termine: la nozione di “conoscenza dell’atto” non è univoca e la prassi dei tribunali, non sempre uniforme, pone interrogativi sulla tutela effettiva degli interessati non costituiti.
Si auspica, in tal senso, un coordinamento più rigoroso tra le modalità di comunicazione degli atti da parte del delegato e le esigenze di certezza giuridica.
È stato altresì rilevato che il reclamo presenta una dimensione “devolutiva impropria”: non trasferisce la decisione a un grado superiore (come nel modello del reclamo collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c., oggi abrogato per questa materia), ma attiva una seconda fase del giudizio di esecuzione, affidata sempre al giudice dell’esecuzione, eventualmente rinnovabile dinanzi allo stesso ufficio con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni e prospettive evolutive
Il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. costituisce oggi un cardine del sistema delle vendite esecutive delegate, connotato da una funzione mista di controllo, stabilizzazione e filtro.
La riforma del 2022 ha razionalizzato il sistema dei rimedi, eliminando sovrapposizioni e incertezze e conferendo al reclamo un rilievo preclusivo idoneo a favorire la certezza del procedimento esecutivo.
La sua efficacia, tuttavia, dipende strettamente dalla qualità delle prassi applicative e dalla sensibilità degli uffici giudiziari nell’assicurare la trasparenza degli atti e la corretta informazione delle parti. Un impianto normativo ben congegnato rischia, in assenza di applicazione uniforme e corretta, di non raggiungere gli obiettivi perseguiti.
In un contesto sempre più orientato all’efficienza e alla tutela del credito, l’effettività di tale istituto dipenderà dalla capacità della giurisprudenza e degli operatori di interpretarne e applicarne le regole in modo coerente con i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata.
In tale prospettiva, l’evoluzione della prassi giudiziaria e l’omogeneizzazione delle soluzioni operative assumeranno un ruolo decisivo per consolidare la funzione del reclamo quale strumento di effettiva giustizia esecutiva.
L’auspicio è che il reclamo ex art. 591-ter possa diventare, anche sul piano culturale, un momento ordinario e fisiologico di controllo di legalità, e non già un ostacolo alla rapidità dell’esecuzione.
Solo così potrà adempiere alla sua duplice vocazione: garantire la correttezza del procedimento e rafforzare la stabilità degli esiti della vendita forzata.
Riferimenti bibliografici
- PANZANI P., “Le vendite immobiliari delegate nel processo esecutivo”, in Riv. esec. forz., 2006, 3 ss.
- LUISO F.P., “Diritto processuale civile”, vol. III, Giuffrè, ult. ed., p. 464.
- FABIANI M., “Processo esecutivo e rimedi: il reclamo al giudice e la stabilità degli atti”, in Giur. it., 2023, 243 ss.