Profili fiscali delle cessioni di partecipazioni sociali

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di illustrare, senza pretesa di esaustività, i riflessi fiscali che interessano il fenomeno delle partecipazioni sociali.

Indagando i profili per mezzo dei quali la cessione realizza, rispettivamente, il trasferimento di titolarità, le limitazioni legali/convenzionali alla circolazione della quota fino, il trasferimento dei diritti afferenti alle singole partecipazioni si giunge fino alla disamina del conferimento di partecipazione, quale cessione a titolo oneroso di partecipazione che genera non poche difficoltà rispetto alla corretta individuazione del regime fiscale applicabile.

La cessione di partecipazioni sociali

La disciplina che interessa il fenomeno della circolazione delle partecipazioni sociali deve essere analizzata partendo dal preliminare inquadramento della cessione, dalla quale è possibile derivare elementi utili ai fini della ricostruzione del regime applicabile al trasferimento.

Consiglio: il Codice Tributario 2025 è uno strumento essenziale per i professionisti del settore fiscale perché raccoglie e aggiorna tutta la normativa più recente, integrando le novità della riforma fiscale e della Legge di Bilancio 2025.

Codice Tributario 2025

Codice Tributario 2025

Il volume è aggiornato a: D.Lgs. 41/2024 (riordino del settore dei giochi); D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); D.Lgs. 108/2024 (adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale); D.Lgs. 110/2024 (riordino del sistema nazionale della riscossione); D.Lgs. 139/2024 (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA); D.Lgs. 141/2024 (revisione accise, imposte indirette sulla produzione e sui consumi); D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali); D.Lgs. 174/2024 (testo unico dei tributi erariali minori); D.Lgs. 175/2024 (testo unico della giustizia tributaria); D.Lgs. 180/2024 (aliquote dell’imposta sul valore aggiunto); D.Lgs. 192/2024 (revisione del regime impositivo dei redditi: IRPEF-IRES); L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e riporta:
Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionale
Parte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)
Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni e donazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)
Parte IV: Tributi locali e regionali
Parte V: Imposte straordinarie
Parte VI: Diritti del contribuente e interpello
Parte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscale
Parte VIII: Accertamento
Parte IX: Riscossione
Parte X: Agevolazioni fiscali
Parte XI: Sanzioni amministrative e penali
Parte XII: Contenzioso
Parte XIII: Riforma fiscale (Riforma del 2014, Riforma del 2024)
Parte XIV: Novità normative
Parte XV: Testi Unici
Chiude il volume l’indice cronologico

Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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Luigi Tramontano, 2025, Maggioli Editore
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Nel dettaglio, attraverso il contratto di cessione, costituente una delle forme con cui si realizza il trasferimento del rapporto sociale, viene traslata la titolarità del rapporto sociale limitatamente al singolo socio.

Come noto, infatti, il capitale sociale rappresenta -oltre che una voce contabile dello stato patrimoniale – l’entità monetaria che assurge a dotazione iniziale della società, suggellata nell’atto costitutivo e servente due funzioni:

  • una vincolistica di garanzia minima per i creditori sociali;
  • una di quantificazione dei diritti sociali, amministrativi e patrimoniali dei soci.

Sempre il capitale sociale, inoltre, si atteggia in maniera differente se si tratta di società di persone, ovvero società di capitali.

Ed invero, nelle prime, basate sul primato della persona dei soci e della loro (almeno tendenziale) uguaglianza, esso assume un’importanza relativa:

  • non esiste misura minima fissata dalla legge;
  • solo in materia di s.n.c., la legge detta una disciplina minima delle modifiche di capitale, essenzialmente circoscritta all’ipotesi di riduzione volontaria del capitale e alla regolamentazione dello stesso in caso di perdite.

Nelle seconde, invece, assume significativa rilevanza:

  • la legge ne regola la misura minima: 50.000 euro per le s.p.a. ( 2327 c.c.), 10.000 euro per le s.r.l. (art. 2463, comma 2, n.4), anche se il medesimo articolo prevede la possibilità di costituire una s.r.l. con capitale inferiore, purché pari almeno ad 1 euro, interamente versato in denaro all’atto della costituzione, e con applicazione di un regime particolarmente vincolistico per quanto riguarda la riserva legale;
  • l’obiettivo della legge si sostanzia nel garantire l’effettività del capitale sociale, non a caso i conferimenti in natura devono essere accompagnati ad una perizia giurata di stima attestante il valore del conferimento, salvo ipotesi particolari;
  • la disciplina delle modifiche afferenti al capitale sociale è rigorosa, sia nelle ipotesi di aumento sia, soprattutto, in caso di riduzione, reale o per perdite.

La digressione di cui sopra, avente ad oggetto il diverso atteggiarsi del capitale sociale nelle società di persone/ di capitale, risulta funzionale per comprendere l’ulteriore differenza che attiene la cessione di partecipazioni nei due modelli societari.

Nel dettaglio, infatti, nelle società di capitali, nelle quali, semplificando, “il capitale è tutto ciò che conta”, mentre le persone dei soci contano molto meno (s.r.l.), o nulla (s.p.a.), la cessione di partecipazioni sociali costituisce essenzialmente cessione della quota di capitale sociale spettante al socio cedente. La modifica soggettiva del rapporto sociale, dunque, passa in secondo piano, nel senso che costituisce una conseguenza della cessione, ma non rappresenta un fatto che la legge, ovvero gli altri soci, prendono in particolare considerazione.

Di contro, nelle società di persone, la cessione di partecipazioni sociali genera una sostanziale modifica soggettiva della società e, dei relativi, patti sociali; circostanza, quest’ultima, che non a caso richiede l’approvazione di tutti i soci. Rispetto a quanto detto, sempre in relazione alle società di persone, fa eccezione la cessione della quota del socio accomandante ex art. 2322, comma 2, c.c., che comunque richiede, se non il consenso di tutti i soci, l’approvazione della maggioranza del capitale e, tuttavia, essendo una norma dispositiva risulta derogabile dall’autonomia privata.

Fattispecie impositive della cessione di quote sociali

Sotto il profilo fiscale, la cessione delle partecipazioni sociali impone la disamina di plurime fattispecie impositive, tra cui:

  • la tassazione delle plusvalenze;
  • la cd. Tobin tax (applicabile alle sole cessioni di azioni);
  • la tassazione delle imposte indirette: imposta di registro- donazione- imposta di bollo.

Ma procediamo con ordine.

Le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali sono suscettibili di determinare, a certe condizioni, l’emersione di plusvalenze da tassare.

  • Se il cedente è una persona fisica non imprenditore, che detiene partecipazioni al di fuori del reddito di impresa, la cessione di partecipazioni (o più in generale, di attività finanziarie) è suscettibile di determinare un “capital gain” ( 67 e 68 Tuir). Nel dettaglio, si tratta di proventi derivanti dalla cessione a titolo onero di attività finanziarie (e assimilati), che vengono ricompresi nella più ampia categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, i quali, come noto, scontano la tassazione secondo il cd. criterio di cassa.

Ancora, per verificare l’esistenza di un “capital gain” è necessario confrontare il corrispettivo ricevuto per l’alienazione con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni cedute, dove per c.f.r. si intende “il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi” (art. 48, comma 6, Tuir).

A seguire, nel caso di “acquisto per successione, si assume come costo il valore dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società di persone (art. 5 Tuir), il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”.

Va da sé che risultano esclusi da questa fattispecie impositiva i trasferimenti a titolo gratuito.

Sono invece esenti da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di società costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni; l’esenzione si applica a condizione che, entro 2 anni dal conseguimento delle plusvalenze, queste siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni, e sempreché si tratti di società costituite da non più di 3 anni.

In ogni caso, però, l’importo di questa esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono cedute, nei 5 anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo (art. 68, commi 6-bis e 6ter, Tuir).

  • Se il cedente è un soggetto che svolge attività commerciale vige il regime della “partecipation exemption” (cd. Pex ex 87 Tuir). In particolare, quando a realizzare la cessione è un soggetto che svolge att. d’impresa, la questione della tassazione dei proventi derivanti dall’operazione va affrontata sotto un altro punto di vista, poiché altri sono i presupposti della tassazione. In generale, il criterio per l’individuazione del reddito di impresa è quello dell’attività: perché si possa parlare di “reddito di impresa” è cioè necessario che l’attività svolta dal percipiente sia principalmente di natura commerciale o, in alternativa, che sia organizzata in un determinato modo.

Come anticipato, per i soggetti che svolgono attività commerciale (ossia i soggetti passivi IRES, le società commerciali e le persone fisiche titolari del reddito di impresa), sussiste la possibilità di accedere al regime di favore della Pex.

Nello specifico, tale disciplina consente di detassare parzialmente le plusvalenze, realizzando un considerevole vantaggio per le società.

Requisiti per beneficiare del sopracitato regime sono:

  • l’inserimento della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • il possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (c.d. criterio LIFO;
  • la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata;
  • l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, con esclusione delle società il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da immobili non strumentali all’esercizio di tale attività.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa, scatta la possibilità di optare per una detassazione pari al 95% della plusvalenza realizzata per i soggetti passivi IRES e pari al 41,86% per i soggetti IRPEF imprenditori. In caso contrario, potranno essere seguite le regole ordinarie per la determinazione della plusvalenza.

Focus: il conferimento di partecipazioni sociali

In linea generale, è possibile affermare che sia per i soggetti non titolari di reddito di impresa che per i soggetti titolari di reddito di impresa, il reddito imponibile è dato dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita; sottolineando, tuttavia, e per quel che è di maggior interesse, che per le imprese esistono due particolari ipotesi di tassazione.

La prima forma di tassazione, prevista dall’art. 175 Tuir, è quella prevista dal regime di “tassazione a valori contabili”, che opera esclusivamente tra soggetti titolari di reddito di impresa residenti in Italia, o qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato (e dunque ivi residenti). Questo regime, inoltre, trova applicazione nell’ipotesi di conferimento di una partecipazione di controllo (con rinvio generale all’art. 2359 c.c.), ovvero di collegamento (ossia partecipazioni che consentono di esercitare almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate.).

L’unico requisito soggettivo imposto è che la conferitaria sia una società, o comunque un soggetto residente nel territorio dello Stato: non vi sono limitazioni relative alla tipologia di ente. Ciò che caratterizza questo regime di tassazione, inoltre, è che la determinazione della plusvalenza tassabile dipende strettamente dalle scelte delle parti, nel senso che “si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”.

In altre parole, la norma ci consente di assumere quale valore di realizzo, in caso di conferimento di partecipazioni, il valore maggiore tra il valore dell’incremento del patrimonio netto della società conferitaria e il valore che il soggetto conferente ha attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’apporto.

Il valore di realizzo così determinato, poi, va confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, al fine di determinare l’eventuale plusvalenza realizzata.

Da tale disciplina esce dunque notevolmente rafforzato il ruolo delle parti, lasciate libere di determinare il valore a cui iscrivere le partecipazioni, con le ovvie conseguenze sul piano fiscale. L’art. 175 Tuir consente, infatti, di effettuare il conferimento in “neutralità fiscale”, quando cioè è fatto in continuità di valori contabili, relativamente ad una partecipazione il cui costo fiscale in capo al conferente coincide con il suo valore contabile.

Infine, caso particolare è poi quello previsto dal secondo comma dell’art. 175, ove si prescrive il ritorno al regime ordinario, cioè tassazione piena, nel caso in cui le partecipazioni conferite non abbiano le caratteristiche necessarie per beneficiare della Pex, a differenza di quelle ricevute in cambio, le quali, invece, possiedono tali requisiti. In tale ipotesi, dunque, la plusvalenza da tassare verrà determinata assumendo come valore di realizzo il valore normale delle partecipazioni, non il valore contabile.

La seconda forma di tassazione, prevista per i soggetti titolari di reddito di impresa, ma anche per i soggetti non imprenditori, è invece quella del “realizzo controllato”, (ex art. 177, comma 2-bis, Tuir), inizialmente prevista per i soli casi in cui il conferitario acquisisce o integra il controllo di diritto nella soc. “conferita”, e oggi invece estesa anche alle partecipazioni di minoranza “qualificate”. La norma è rubricata “Scambi di partecipazioni” e, a differenza dell’art. 175, è applicabile a tutti i soggetti, come anticipato, anche non imprenditori.

Nel dettaglio, essa prevede che, per determinare il valore di realizzo, si devono confrontare l’aumento del patrimonio netto della conferitaria (individuabile osservando il valore a cui le azioni o quote ricevute sono state iscritte) con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni in capo a chi le conferisce. Questa regola spalanca le porte a quella che è stata chiamata “neutralità indotta”, considerato che un aumento del patrimonio netto della società ricevente, coincidente con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, determina proprio un’operazione neutra dal punto di vista fiscale e, probabilmente per questo, più appetibile per i vari operatori.

Proprio per il fatto che la neutralità fiscale non è insita nell’operazione, ma dipende dalle scelte delle parti, si è discusso sull’applicabilità di questo regime anche per le holding, nell’ambito di operazioni di riorganizzazione degli assetti imprenditoriali.

Sul punto, a fugare ogni dubbio è intervenuta la Circolare n. 33/2010, la quale ha sancito che il conferimento di partecipazioni non integra una fattispecie di abuso del diritto neppure in assenza di valide ragioni economiche a sostegno dell’operazione, poiché non procura alcun vantaggio fiscale indebito alle parti.

Per questi motivi, la disciplina della neutralità indotta è pienamente applicabile sia nel caso dei riassetti di gruppi societarie e familiari, sia nel caso in cui il conferente sia una società di persone. L’unica limitazione soggettiva è quella che riguarda la destinataria del conferimento, dovendosi necessariamente trattare di società di capitali. Naturalmente l’emersione dell’eventuale plusvalenza sarà comunque tassata in capo al vecchio proprietario secondo le normali regole (e cioè a seconda che il conferente sia persona fisica non titolare di reddito d’impresa, ovvero un imprenditore, ed eventualmente in base all’art. 87 Tuir al ricorrere dei presupposti per la Pex).

Da ultimo, si ricorda che entrambe le disposizioni (art. 175 Tuir – “realizzo contabile”, e art. 177 Tuir – “realizzo controllato”) condividono l’applicazione della disposizione antielusiva nell’ipotesi in cui il conferimento abbia ad oggetto una partecipazione priva dei requisiti necessari per l’applicazione del regime Pex, che sia “remunerata” con una partecipazione dotata dei requisiti di cui all’art. 87 Tuir. In questo caso, l’operazione di conferimento sarà tassata al valore normale secondo le regole ordinarie.

 

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