
La Seconda Sezione civile della corte di Cassazione, con la sentenza n. 6888/2025, pubblicata il 14 marzo (trovi il testo della sentenza qui), ha fornito chiarimenti sulla decorrenza degli effetti del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, qualora il giudice abbia accolto l’istanza dopo l’iniziale rigetto del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso
Il ricorrente aveva presentato opposizione all’ordinanza con la quale il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore, senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 126, comma 3, d.p.r. 115/2002.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione asserendo che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, decisa dal giudice con decreto, non retroagiscono al momento della presentazione della prima istanza, rigettata dal COA. Avverso tale ordinanza, l’opponente aveva presentato ricorso in Cassazione.
Il motivo di ricorso
Il ricorrente, dopo aver premesso di avere un proprio interesse ad agire, con l’unico motivo di ricorso, contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.p.r. 115/2002, nonché dell’art. 6 CEDU. In particolare, sosteneva che, in tema di ammissione al gratuito patrocinio, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione suddetta all’ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente.
La legittimazione ad agire della parte ammessa al beneficio
La Suprema Corte ha, innanzitutto, riconosciuto la legittimazione ad agire del ricorrente.
La Cassazione, in particolare, ha evidenziato che, in tema di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, qualora il magistrato competente per il giudizio accolga l’istanza, originariamente rigettata dal COA, con decorrenza ex nunc, e invece che a far tempo dall’originaria richiesta all’ordine professionale, la parte ammessa al beneficio è legittimata ad impugnare il relativo provvedimento, in quanto gli effetti dell’ammissione al beneficio non solo limitati al pagamento dei compensi e spese del difensore, ma si estendono:
- al pagamento delle spese di viaggio spettanti a testimoni e consulenti tecnici;
- al contributo unificato, alle imposte di bollo, di registro, catastale e ipotecaria;
- ai diritti di copia e alle spese per la notificazione e richiesta d’ufficio.
Di conseguenza, per la copertura di tali spese, sussiste l’interesse ad agire del patrocinato.
L’orientamento contrario
La Suprema Corte ha dato atto anche dell’orientamento contrario che riteneva che il difensore fosse l’unico legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato.
Tale orientamento, tuttavia, restringeva il dibattito al contenzioso riguardante l’art. 170 d.lgs. n. 150/2002, ossia la revoca del decreto di liquidazione e la determinazione del compenso al difensore, escludendo un coinvolgimento attivo del patrocinato nella contestazione della decisione.
La Cassazione ha, invece, evidenziato come, nel caso in esame, il giudizio non avesse ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore, per la quale certamente l’avvocato è l’unico legittimato ad agire, ma riguardasse il diverso caso del riconoscimento dell’effetto ex tunc del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Se, infatti, la quantificazione del compenso è di esclusiva pertinenza del difensore, la decorrenza degli effetti dell’ammissione, in particolare quando ottenuta dopo l’iniziale rigetto del COA, incide direttamente anche sul patrocinato. Quest’ultimo, senza un riconoscimento della copertura retroattiva, si troverebbe a dover sostenere personalmente le spese affrontate nel periodo compreso tra il rigetto dell’istanza da parte del Consiglio dell’ordine e la successiva ammissione al gratuito patrocinio disposta, con decreto, dal giudice.
I giudici di legittimità hanno, pertanto, chiarito che l’orientamento contrario al riconoscimento della legittimazione ad agire del patrocinato non potesse trovare applicazione nel caso di specie.
L’efficacia ex tunc del decreto di ammissione al gratuito patrocinio
La Seconda Sezione Civile, in merito agli effetti del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, ha affermato il seguente principio:
“ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio”.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto di impugnare il provvedimento che l’ha ammesso al patrocinio, trattandosi di parziale mancato riconoscimento del beneficio, e stabilendo che gli effetti del decreto di ammissione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza al COA.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sull’efficacia temporale del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, garantendo una maggiore tutela per il patrocinato. La Suprema Corte, affermando il principio della decorrenza ex tunc degli effetti del decreto di ammissione, assicura che il non abbiente non debba farsi carico delle spese sostenute nel periodo tra il diniego iniziale del COA e l’ammissione definitiva al beneficio.
Questa interpretazione rafforza il diritto di difesa e ribadisce il ruolo dello Stato nel garantire un accesso effettivo alla giustizia per chi si trova in condizioni economiche svantaggiate.