
La comunicazione del numero di targa dopo l’accesso in area ZTL con veicolo elettrico non limita né esclude la responsabilità dell’automobilista, non essendo l’infrazione scusabile. Una delibera di Giunta di ben 5 anni prima stabiliva, infatti, l’onere in capo al conducente di comunicare la targa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, nella Sentenza 06 marzo 2025, n. 6051 (trovi il testo della sentenza qui), confermando la pronuncia di merito. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada”.
La sanzione per aver circolato in ZTL senza comunicare la targa
Un uomo ha impugnato il verbale con cui era stato sanzionato per aver circolato in ZTL senza autorizzazione ai sensi degli artt. 7, comma 9 e 14 del Codice della Strada. Egli sosteneva che non occorresse alcuna autorizzazione comunale per accedere alla ZTL, avendo utilizzato un veicolo a integrale trazione elettrica, e di non essere tenuto a comunicare previamente il numero di targa dell’auto, non essendo la condotta sanzionabile, poiché con delibera del 2011 il Comune aveva disposto che i veicoli elettrici potessero circolare senza dover esporre contrassegno alcuno, essendo la comunicazione della targa, cui aveva comunque provveduto dopo l’accertamento della violazione, volta solo ad agevolare i controlli. Aveva invocato l’esimente della buona fede, sostenendo che la delibera comunale che disciplinava le ZTL non era stata pubblicizzata in modo adeguato.
L’onere di comunicare il numero di targa
Il giudice di pace ha respinto l’opposizione e la sentenza veniva confermata anche in appello. Veniva osservato che la delibera del 2011, che regolava il transito in ZTL, risaliva a ben cinque anni prima della contestazione e che l’onere di comunicazione della targa rispondeva a esigenze legittime di organizzazione e di controllo della regolarità della circolazione. Non era invocabile neanche l’esimente della buona fede, non avendo l’uomo comprovato di aver compiuto il possibile per non incorrere nella violazione.
Consiglio: non perderti il volume “Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo Codice della Strada”. Il libro fornisce risposte chiare sui requisiti di validità degli accertamenti con autovelox, sulle modalità di contestazione delle multe e sul funzionamento del nuovo Tutor 3.0. Uno strumento pratico e aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di circolazione stradale.
Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada
Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali.
Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incon- trano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.
Omologazione o approvazione degli autovelox: quando è valido l’accertamento? Quali sono i requisiti di validità della contestazione delle violazioni mediante i dispositivi tecnologici? Come funziona il nuovo Tutor 3.0 per il controllo della velocità? Quando è possibile contestare una multa per autovelox?
La presente guida risponde ai quesiti più frequenti sulle rilevanti novità intervenute sulla disciplina degli autovelox e dei controlli stradali alla luce del nuovo decreto autovelox e del nuovo codice della strada (legge 25 novembre 2024, n. 177).
Arricchito da esempi pratici e casi giurisprudenziali, il volume offre un pratico strumento per aggiornarsi alle ultime novità normative e giurisprudenziali con un testo di facile consultazione.
Antonio Gerardo Diana
Giurista, esperto di diritto civile, processuale civile ed amministrativo, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche monografiche e collettanee.
Leggi descrizione
Antonio Gerardo Diana, 2025, Maggioli Editore
24.00 €
22.80 €

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La delibera di Giunta
Nel rigettare il ricorso interposto dall’automobilista, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rilevato che la circolazione in ZTL risultava all’epoca disciplinata dall’art. 7, comma 9, Codice della Strada, che autorizzava i Comuni, mediante delibera di giunta, a delimitare le aree pedonali e le ZTL, tenendo conto degli effetti del traffico su sicurezza della circolazione, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale e territorio, potendo subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle ZTL, al pagamento di una somma.
Come avviene la circolazione in ZTL
Il comma 14 sanziona ancora la violazione del divieto di circolazione non autorizzata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. In seguito l’art. 1, comma 103, della L. 145/2018, ha introdotto il comma 9 bis dell’art. 7 che prevede, dal 01 gennaio 2019, che nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Alla data della contestazione l’accesso alle ZTL non era libero per le auto elettriche, bensì soggetto ad autorizzazione. La delibera del 2011 nel disporre che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva, per un’inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa, avvenuta da parte dell’automobilista solo dopo l’accertamento dell’infrazione. La delibera non aveva soppresso la necessità dell’autorizzazione ma aveva reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, ma la mera comunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio. Potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali l’interessato avesse comunicato preventivamente la targa. In mancanza, la circolazione, anche delle auto elettriche, restava sanzionabile ai sensi dall’art. 7, comma 14, del Codice.
La comunicazione del numero di targa dopo l’illecito non scusa l’infrazione
L’uomo ha lamentato anche la violazione dell’art. 3 L. 689/1981, osservando che il giudice d’appello non aveva tenuto conto che aveva comunicato il proprio numero di targa appena saputo dell’esistenza della delibera di giunta, essendo irrilevante che detta delibera fosse stata pubblicata da tempo. Nel dichiarare la doglianza infondata, la II Sezione Civile ha rilevato che il giudice d’appello aveva stabilito che, in considerazione del tempo trascorso dall’adozione della delibera che disciplinava il transito nelle ZTL dei veicoli elettrici, l’uomo era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere le relative prescrizioni, adottata ben cinque anni prima della consumazione dell’infrazione, non essendovi elementi per ritenere che avesse fatto il possibile per ottemperare alle limitazioni per l’accesso. La comunicazione della targa a seguito della consumazione dell’infrazione non poteva limitare né escludere la responsabilità, non essendo l’infrazione scusabile.
L’elemento soggettivo colposo
Nell’ambito delle sanzioni del Codice della strada opera l’art. 3 della L. n. 689/1981, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è quindi sufficiente la mera colpa, per cui l’erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, a condizione che risulti inevitabile, riconducibile a un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione e idoneo a ingenerare la convinzione della liceità del comportamento. È richiesto all’autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mosso, poiché, solo in tal caso, l’errore può ritenersi incolpevole, ossia tale da non poter essere impedito con l’ordinaria diligenza (Cass. Cass. 8588/2024).