“Diritto a non nascere se non sani”: non è configurabile

Il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, poiché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico. Lo ha ribadito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza 11 febbraio 2025, n. 3502) attraverso il recap della materia in punto di “diritto a non nascere se non sani”, non configurabile per l’indirizzo ermeneutico esposto.

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La mancata informazione sulle malformazioni e l’eventuale interruzione della gravidanza

I genitori di un minorenne avevano convenuto un’Azienda Sanitaria Locale, le eredi di un medico, nonché una compagnia di assicurazione, evocando quest’ultima in giudizio con funzioni di manleva.

La coppia aveva richiesto la condanna al risarcimento dei danni derivati da inadeguata e negligente prestazione professionale del medico durante la gravidanza della madre.

Lo stesso sanitario, infatti, non avvedendosi delle malformazioni congenite che il nascituro presentava, non aveva consentito alla gestante, ove efficacemente informata, di valutare se procedere, o meno, all’interruzione della gravidanza.

Per l’effetto, sempre secondo la tesi esposta dai genitori in giudizio, il medico tramite tale condotta aveva cagionato al nato l’asserito danno per la sua nascita indesiderata, al contempo violando il suo relativo e preteso diritto a nascere sano.

Il rigetto in tutti i gradi

Il Tribunale rigettava la domanda ravvisando un difetto di legittimazione dell’attore ad agire, non potendosi configurare in capo al figlio un danno da nascita indesiderata sulla scorta di una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 25767/2015) cui aderiva.

La Corte territoriale, adita dalla coppia, confermava la sentenza di prime cure.

Nel frattempo, il ragazzo, divenuto maggiorenne, interpone ricorso per la cassazione della pronuncia territoriale, che tuttavia il giudice di legittimità dichiara inammissibile.

In dettaglio, per la III Sezione Civile della Suprema Corte, i colleghi di merito avevano deciso le questioni in modo conforme all’indirizzo prevalente della medesima giurisprudenza di legittimità, e l’esame dei motivi non aveva offerto elementi per mutare orientamento ermeneutico.

Le pretese violazioni di norme costituzionali e sostanziali, esplicitate dalla difesa del ragazzo, oltre che risultare insussistenti, sono state giudicate sostanzialmente inammissibili.

Per la Cassazione, la tesi del ragazzo non spiega come far ritenere effettiva la sussistenza del diritto in suo favore “di richiedere ed ottenere l’invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere…”, e non riesce a scalfire quanto argomentato in proposito già dai giudici di merito in conformità agli orientamenti della Corte di Cassazione.

Non è configurabile il diritto a non nascere

Alla luce degli indirizzi interpretativi di legittimità, in tale sede richiamati, è stata esclusa, in via generale, la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio.

Per lui, infatti, l’alternativa di non nascere, è risultata non configurabile quale diritto in sé, e anche sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass., Sezioni Unite Civili, n. 25767/2015).

Non esiste il diritto a non nascere se non sano

È stato chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione.

Ciò in quanto l’ordinamento giuridico italiano non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sezione 3, n. 26426/2020).

L’orientamento in parola è stato ribadito con l’osservare che “come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato, non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto “la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo” rivela sostanzialmente quale mero “mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani.

Pertanto, si va “incontro alla (…) obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l’unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza”.

E non essendo d’altro canto possibile stabilire un “nesso causale” tra la condotta colposa del medico e le “sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita”, come già esplicitato da Cass. n. 25767/2015 (richiamata da Cass., Sezione 3, n. 9251/2017).

Nel suesposto orientamento ermeneutico, anche con riferimento al giudizio instaurato dai genitori e già definito in precedente giudizio, così come avvenuto nella vicenda in argomento, era stato precisato che “il danno del nato disabile risulta nella specie dai genitori invero prospettato come conseguenza del danno da essi asseritamente subito, laddove, stante la suindicata ravvisata relativa insussistenza, a fortiori difetta lo stesso presupposto per la configurabilità di un pregiudizio che si assume esserne conseguentemente derivato in capo al nato” (Cass., Sezione 3, n. 9251/2017).

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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