Sezioni Unite: procura alle liti conferita “con ogni facoltà” consente la chiamata del terzo a garanzia impropria

Con la sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria.

La Suprema Corte, precisato cosa si intenda per procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ha in primo luogo chiarito che la legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2° co., c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.). Ne consegue che, secondo le Sezioni Unite, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge e con la procura la parte realizza «semplicemente una scelta ed una designazione», e non anche un’«attribuzione di poteri», al cui riguardo “la volontà della parte è pertanto «irrilevante», potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei «poteri del procuratore derivanti dalla legge»“.

Tant’è che alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica, ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all’art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico conferito. La Corte di legittimità ha dunque rilevato che, pur in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, spetti al difensore, che gode di discrezionalità tecnica (salva la responsabilità verso il mandante per l’eventuale inosservanza delle istruzioni), di:

  • impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
  • proporre tutte le domande comunque ricollegabili all’oggetto originario;
  • fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato.

AI riguardo si sono tuttavia registrati non univoci orientamenti interpretativi relativamente, in particolare, alla domanda riconvenzionale, all’appello incidentale e alla chiamata in causa di un terzo. Proprio in ordine alla chiamata di un terzo in causa, con particolare riferimento al rapporto di garanzia, v’è infatti chi ritiene che il difensore del convenuto, se da una parte può chiamare in causa un terzo in garanzia c.d. propria (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), non è autorizzato a chiamare il terzo in garanzia c.d. impropria (che si ha quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto).

Per la chiamata del terzo in garanzia c.d. impropria si è infatti ravvisato necessario il conferimento espresso al difensore (anche) del relativo potere, se del caso mediante nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata.

Tuttavia, partendo dal già accennato principio in base al quale i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge e la procura vale solamente a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la mera limitazione in base alla volontà della parte, le Sezioni Unite hanno solennemente affermato che la procura conferita con ogni facoltà, deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.

Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria, volta come detto a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016

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