Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 16 gennaio 2025, ha adottato una delibera volta a chiarire la controversa questione dell’applicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini forensi e, più in generale, agli Ordini professionali. Approfondisci il nuovo codice dei contratti pubblici con il percorso di formazione Mini master di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici dopo il correttivo appalti 3^ edizione per operatori economici, consulenti PA/PNRR e aziende
delibera COA Milano del 16 gennaio 2025
L’inquadramento giuridico degli Ordini forensi
Il nodo centrale è rappresentato dall’inquadramento giuridico degli Ordini forensi. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha a più riprese sostenuto che gli Ordini professionali debbano essere considerati amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del Codice, in quanto rientranti nella categoria degli enti pubblici non economici e degli organismi di diritto pubblico previsti dalla normativa comunitaria. Una posizione, questa, che ha trovato conferma nella delibera n. 687 del 2017 e che è stata ribadita in più occasioni.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense
Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha sempre espresso un parere contrario, sottolineando come gli Ordini non possano essere equiparati a organismi di diritto pubblico sulla base della giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare con la sentenza del 12 settembre 2013 (C-526/11), ha escluso gli Ordini professionali dalla definizione di amministrazioni aggiudicatrici, evidenziando che tali enti non soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva europea di riferimento.
Il quadro normativo attuale
La posizione del CNF è stata rafforzata dalla recente modifica normativa apportata all’articolo 2-bis del d.l. n. 101 del 2013, che ha introdotto il principio della non applicabilità agli Ordini professionali delle disposizioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, salvo espresse previsioni di legge. Questo intervento legislativo, insieme alle considerazioni di carattere sistematico e costituzionale, ha portato molti Ordini a ritenere non condivisibile l’orientamento espresso dal TAR Lazio nella sentenza n. 7455 del 2024, che confermava l’applicabilità del Codice ai contratti stipulati dagli Ordini.
L’autonomia degli Ordini forensi
Nella sua delibera, il COA di Milano ha ribadito che gli Ordini forensi sono enti pubblici non economici con natura associativa, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, e finanziati esclusivamente dai contributi degli iscritti. La ratio sottostante al Codice dei contratti pubblici – ossia garantire trasparenza e concorrenza nell’uso di fondi pubblici – non sarebbe, dunque, applicabile agli Ordini, i cui contratti non sono finanziati da risorse pubbliche.
Le criticità procedurali e la richiesta di intervento legislativo
Il Consiglio milanese ha inoltre evidenziato come l’applicazione delle norme del Codice comporterebbe oneri amministrativi e procedurali sproporzionati, privi di reali benefici. Per questo motivo, ha auspicato un intervento legislativo che confermi esplicitamente la non applicabilità del Codice agli Ordini professionali e ha proposto una modifica all’articolo 24 della legge professionale n. 247/2012 per chiarire ulteriormente il quadro normativo.
Conclusioni e prospettive
In conclusione, il COA di Milano ha scelto di allinearsi alle iniziative già intraprese da altri Ordini territoriali, adottando un’interpretazione che esclude gli Ordini professionali dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. La delibera è stata trasmessa alle autorità competenti, con l’obiettivo di favorire un indirizzo unitario su scala nazionale e di promuovere un chiarimento definitivo da parte del legislatore.
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