Attestazione di conformità: novità in arrivo dal correttivo alla riforma Cartabia

La disciplina sulle attestazioni di conformità era stata oggetto di novella sia da parte della cd. “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022) che del D.M. Giustizia n. 217/2023, così integrando gli art. da 196-octies all’art. 196-undecies delle disp. attuazione al c.p.c., che risultano novellati da un correttivo già licenziato in Consiglio dei Ministri e che sta percorrendo le ultime fasi dell’iter per divenire operativo. La riforma Cartabia aveva anche modificato la Legge n. 53/1994 sulle notificazioni, che peraltro risulta ulteriormente oggetto di novella a opera della bozza di correttivo approvata lo scorso 27 settembre in C.d.M.

La base normativa

Nelle disposizioni di attuazione al c.p.c., in particolare, sono 4 gli articoli che afferiscono alle attestazioni di conformità:

  • il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (art. 196-octies) dove peraltro è stabilita un’equipollenza, ovvero che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice come anche dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all’originale pure se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale;
  • il potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti (art. 196-novies) dove si stabilisce che gli operatori giudiziari, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto, e che la copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Inoltre, il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali;
  • il potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario (art. 196-decies), dove è statuito che quando gli operatori giudiziari trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico, e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all’atto detenuto e, inoltre, vi si stabilisce che la copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto, del provvedimento o del documento;
  • le modalità dell’attestazione di conformità (art. 196-undecies) che peraltro contiene una precisazione fondamentale, chiarendo che “I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.

La Legge 21 gennaio 1994, n. 53, titolata “Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, all’articolo 3bis rubricato “Notificazione in modalità telematica”, tratta l’attestazione di conformità al comma 2, argomentando che quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede a estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, al contempo specificando che la notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. Il medesimo articolo, al comma 5, prescrive all’avvocato di redigere la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio di posta elettronica certificata e, tra gli altri elementi, la relazione deve contenere (lettera g) l’attestazione di conformità (di cui al comma 2). Al contempo, l’articolo 9 della medesima legge n. 53, che disciplina il “Deposito dell’atto notificato”, al comma 1-bis statuisce che ove non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis (che reca la notificazione in modalità telematica), l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il comma 1-ter precisa che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del predetto comma 1-bis.

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Verso una semplificazione delle procedure

La bozza del decreto correttivo alla riforma cd. Cartabia (che reca, appunto, disposizioni correttive e di coordinamento del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) licenziato lo scorso 27 settembre dal Consiglio dei Ministri, nella finalità di risolvere le difficoltà operative e gli ostacoli ermeneutici insorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile, che contiene anche norme di coordinamento alla legislazione vigente, migliora e semplifica ulteriormente la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e amplia l’utilizzo di questo strumento. L’intervento si pone sulla via di un’integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti, resi ormai superflui dal progresso tecnologico, per l’effetto provvede ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano a un ormai superato processo “analogico” e contemplavano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria. L’articolo 4 della bozza in parola va a novellare talune disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e, specificamente, il comma 5 modifica il titolo V-ter delle disp. att. del c.p.c. e disp. trans., che recano “Disposizioni relative alla giustizia digitale”. La lettera a) interviene sui commi I e IV dell’art. 196-quater, contenente disposizioni sull’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Al comma 1 viene soppresso il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e viene riformulata la previsione sul deposito di copie cartacee su ordine del giudice. La lettera b) modifica l’art. 196-quinquies, commi 1 e IV, che recano norme in tema di atto del processo redatto in formato elettronico. La lettera c) interviene sull’articolo 196-nonies sopprimendo dal comma 2 il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. Con la lettera d) si inserisce nell’articolo 196-duodecies, che disciplina l’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma dopo il IV. Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L’autorizzazione è concessa su istanza di parte ed è richiesta l’attestazione, da parte dei difensori, sul fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo art. 196-duodecies e che esse sono in possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento. Ulteriormente, la medesima bozza di decreto legislativo licenziata dall’esecutivo, all’articolo 6 che reca “Modifiche a leggi speciali”, comma 4, novella ancora una volta la legge n. 53/1994 che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall’avvocato. La lettera a) modifica l’articolo 3-ter della legge relativo alle notifiche tramite PEC, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall’articolo 149-bis per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall’ufficiale giudiziario. La lettera b) interviene sull’articolo 9, comma 1, il quale prevede che l’avvocato che notifichi un atto di impugnazione ovvero un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell’atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato e possa effettuare le dovute annotazioni. Attraverso un ulteriore correttivo, licenziato in pari data, il governo intende introdurre disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in ambito di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, nella finalità di recepire anche le plurime indicazioni pervenute dai soggetti interessati. L’articolo 1 della bozza novella in più punti il d.lgs. n. 28/2010, e l’unico comma viene articolato nelle lettere dalla a) alla t), dove la lettera m) interviene sull’articolo 12, relativo alla “Efficacia esecutiva ed esecuzione” dell’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Il numero 1) apporta modificazioni al comma 1, prevedendo che l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 196-decies e 196-undecies del r.d. n. 1368/1941 recante “Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”, in un’ottica evolutiva di digitalizzazione di ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con eventuali fasi giudiziali o esecutive, compresa quella relativa alle comunicazioni tra gli avvocati che assistono una parte in una procedura di mediazione e l’Ufficiale giudiziario, quando occorre mettere in esecuzione l’accordo conciliativo. Viene corretto, nel medesimo comma, un errore di formulazione, tramite l’inserimento del riferimento al comma stesso e non al “periodo precedente”.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Sull’attestazione di conformità sottoscritta, nella versione normativa vigente, si è quest’anno pronunciata la Corte di Cassazione Civile e Sezioni Unite (Sentenza 12 marzo 2024, n. 6477) puntualizzando che, ove privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico risulta affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato. Sempre in ambito di giudizio di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 13 novembre 2023, n. 31460) è stato chiarito che i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio dal medesimo poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. Nella specie, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall’avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso. Invece, sulla mancata attestazione (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 4 luglio 2023, n. 18840) sempre in ambito di ricorso per cassazione, si è stabilito che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, bensì non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità per nessuno degli intimati, quand’anche alcuni di questi siano rimasti tali, a condizione che a) ad essere intimati siano gli appellanti che nel giudizio “a quo” erano unitariamente difesi dal medesimo avvocato e questi abbia, in nome e per conto degli stessi, provveduto in unico contesto alla notifica della sentenza a mezzo PEC, e che b) il controricorso, in rappresentanza di alcuni di detti intimati, sia stato depositato per ministero del medesimo avvocato; in tali casi, infatti, il soggetto processuale a cui riferire la verifica del comportamento concludente previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia analogica della notifica a mezzo PEC e dei suoi allegati) è l’avvocato che in appello difendeva tutti gli intimati e che aveva provveduto alla notifica della sentenza.

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