Bagaglio smarrito o consegnato in ritardo: quando il risarcimento

In ipotesi di smarrimento o consegna in ritardo del bagaglio, il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata? Sì, a condizione che comprovi che l’inadempimento abbia superato una soglia minima di tolleranza e pregiudicato il godimento delle ferie. Si procede al calcolo del danno in via equitativa, tenendo conto dell’irripetibilità del viaggio e del disagio subito. Escluso il risarcimento per le spese sostenute per l’acquisto di beni non essenziali per la vacanza, in mancanza di prova di un danno economico concreto (Tribunale di Siracusa, n. 356/2024).

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Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Quando l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto “non è di scarsa importanza” ai sensi dell’articolo 1455 c.c., il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità che deriva dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti coi rispettivi contratti, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. La prescrizione del diritto al risarcimento è di 3 anni, ovvero del più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi inclusi nel pacchetto, che decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Questo, in sostanza, il dettato normativo posto dall’art. 46 (rubricato “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”) del Codice del Turismo (Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”).

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Il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata

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Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it

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Di Napoli Roberto, 2024, Maggioli Editore
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Il danno da vacanza rovinata

Per tale danno si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente, nell’ambito specifico trattato nel presente contributo, nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio. Come sopra già esposto, il relativo risarcimento è disciplinato dall’articolo 46 del d.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo). Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l’articolo 46 del Codice del Turismo, l’inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito.

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Quando le vicende del bagaglio fanno scattare il risarcimento

Limitando la trattazione all’aspetto “bagagli”, è possibile delineare un’evoluzione giurisprudenziale che si affianca a quella normativa, e che fornisce una lettura contestualizzata del summenzionato articolo 46:

  • nel 2005 il Giudice di Pace di Napoli (Sezione II Civile, Sentenza 19 gennaio 2005), per l’ipotesi di furto parziale di bagaglio nel trasporto aereo, oltre al danno strettamente patrimoniale, aveva sentenziato che per l’acquisto di parte della merce rubata per il ripristino di parte del vestiario, dovesse essere riconosciuto il diritto per danno esistenziale e da “vacanza rovinata” determinato dalla condotta negligente e omissiva del vettore;
  • l’anno successivo il Tribunale di Cagliari (Sentenza 09 ottobre 2006, n. 2502) aveva esaminato una fattispecie piuttosto peculiare, dove il cliente aveva rifiutato di utilizzare le attrezzature sostitutive per le immersioni messe a disposizione dall’organizzazione, così chiarendo che lo smarrimento del bagaglio, che conteneva le attrezzature di proprietà del cliente, necessarie per lo svolgimento delle immersioni programmate nel pacchetto turistico, non rappresentasse causa di danno da vacanza rovinata. La mancata partecipazione alle immersioni programmate, nella specie, non risultava imputabile a una condotta negligente del tour operator ma, come già evidenziato, a una scelta del cliente;
  • nel 2007 il Tribunale di Marsala (Sentenza 05 aprile 2007) aveva posto dei paletti alla risarcibilità, chiarendo che la responsabilità del vettore aereo verso il viaggiatore per l’ipotesi di smarrimento del bagaglio risultasse in ogni caso, pure quando la prestazione veniva resa nell’ambito di un pacchetto turistico regolato dal d.lgs. n. 111/1995 (provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) soggetta ai limiti risarcitori previsti dalla Convenzione di Montreal e inerenti pure al danno non patrimoniale cd. “da vacanza rovinata”. Nel caso di smarrimento del bagaglio, l’acquirente di un viaggio tutto compreso, oltre all’azione contrattuale verso il venditore od organizzatore, poteva esperire l’azione risarcitoria in via diretta verso il vettore aereo (o ulteriore prestatore dei servizi acquistati col pacchetto) sia a titolo contrattuale (il consumatore era stato configurato quale terzo, in favore del quale era stato stipulato il contratto), che in via aquiliana;
  • il Tribunale di Mondovì (Sentenza 09 maggio 2008), nell’ambito di risarcimento del danno da vacanza rovinata per ritardo del volo aereo, aveva sentenziato che il vettore, una volta riconosciuto come responsabile del danno, non potesse limitarsi a versare la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario, bensì dovesse essere condannato a risarcire l’intero danno subito dal contraente che, pertanto, tenesse conto dello stato di stress procurato al viaggiatore, della perdita della coincidenza, dell’eventuale smarrimento del bagaglio, nonché dei giorni di vacanza non goduti;
  • il Giudice di Pace di Milano (Sezione VIII Civile, Sentenza 01 febbraio 2011, n. 1635) aveva invece chiarito che il danno da vacanza rovinata risultasse risarcibile, in modo esclusivo, in presenza di inadempimento, ovvero inesatto inadempimento, delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico all inclusive, in virtù del quale l’organizzatore medesimo si fosse obbligato a procurare al viaggiatore una genericità di servizi preordinati al godimento della vacanza. Al contempo, era stato chiarito che detta disciplina non potesse, quindi, applicarsi in via analogica al contratto di trasporto, ove l’obbligazione del vettore risultasse, invece, quella di trasferire da un luogo a un altro il viaggiatore e il bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che avessero determinato la stipulazione da parte del creditore del contratto di trasporto, argomentando che le ragioni del viaggio del passeggero restassero indifferenti per il vettore aereo, né il medesimo assumesse impegno alcuno in merito al buon esito della personale finalità del passeggero;
  • il Giudice di Pace di Palermo (Sezione III Civile, Sentenza 18 marzo 2011, n. 1376), pur ammettendo che interessi di indole non patrimoniale possano trovare ingresso nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, come quelle scaturenti da un contratto di trasporto aereo, il danno non patrimoniale può, invero, essere risarcito solamente ove abbia pregiudicato un diritto inviolabile della persona, legislativamente o costituzionalmente riconosciuto e tutelato. In tal senso, atteso che non è possibile configurare, nell’ordinamento, la fattispecie del danno esistenziale, poiché in contrasto col principio di tipicità ex art. 2059 c.c. doveva essere escluso, in particolare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e da vacanza rovinata in capo al trasportato per i danni che conseguivano alla ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo, che, invece, doveva ritenersi tenuto a risarcire il solo danno patrimoniale, come previsto dall’art. 942 c.n.;
  • il Tribunale di Reggio Emilia (Sentenza 23 febbraio 2013, n. 279), nell’ipotesi di smarrimento di bagaglio da parte del vettore aereo, aveva statuito che il turista-consumatore avesse diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata il quale doveva da considerarsi di maggiore gravità qualora si fosse trattato di viaggio di nozze e, quindi, di occasione irripetibile;
  • la Corte di Cassazione (Sezione III Civile, Sentenza 06 luglio 2018, n. 17724), ha stabilito che il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, per cui spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede, e alla considerazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e, per l’altro, della condizione concreta delle parti. Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza;
  • da ultimo, sotto la lente del Tribunale di Siracusa (Sezione II Civile, Sentenza 15 febbraio 2024, n. 356), è stata posta la fattispecie che ha riguardato lo smarrimento del bagaglio durante una crociera, chiarendo che il viaggiatore vanta il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata a condizione che sia dimostrato che l’inadempimento abbia oltrepassato una soglia minima di tolleranza, come anche compromesso il godimento della vacanza. Nella vicenda in esame il viaggiatore ha dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio, come risultava sia dalla dichiarazione di smarrimento bagaglio, dove era stata sbarrata la risposta “no” nella casella “bagaglio ritrovato” e aggiunta in calce la nota in inglese “luggage did not arrive on board, but was localized and will be delivered to guest’s home address after the cruise” ovvero “il bagaglio non è arrivati a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all’indirizzo di casa dell’ospite dopo la crociera”, sia dalla mail dove si confermava che il bagaglio era stato riconsegnato soltanto successivamente. Ha pure dimostrato che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli ha permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio, poiché con la mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento non ha potuto partecipare a escursioni, attività sportive e serate a tema, causandogli un evidente stato di stress che non gli ha consentito di rilassarsi come aveva previsto. Ulteriormente, il Tribunale siculo ha puntualizzato che la quantificazione del danno può essere effettuata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dalla data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato sino al soddisfo, tenendo conto dell’irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore, dello stress subito a causa dei disservizi, al contempo precisando che non spetta il risarcimento per le spese sostenute per l’acquisto di beni non essenziali per la vacanza, se non sia fornita la prova di un danno economico effettivo.

 

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