La Corte Suprema di Cassazione ha confermato, con l’ordinanza n. 19069 dell’11 luglio 2024, l’interpretazione della Corte d’Appello volta a sottolinere la necessità di equilibrare il principio di bigenitorialità con le esigenze specifiche del bambino. Un equilibrio delicato che, pur garantendo il legame con entrambi i genitori, deve sempre tener conto del benessere e delle necessità evolutive del minore.
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La vicenda
Il caso in esame ha riguardato l’affidamento di un minore, nato nel 2020 dalla relazione tra due ex coniugi. Il Tribunale di Macerata aveva inizialmente stabilito un affidamento condiviso, con collocazione presso la madre e un contributo mensile di mantenimento di 150 euro da parte del padre, rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT. Entrambi i genitori erano stati incaricati di sostenere equamente le spese straordinarie e di partecipare a un percorso di aiuto alla genitorialità.
Tuttavia, la madre ha presentato reclamo alla Corte d’Appello di Ancona, che ha riformato parzialmente la decisione iniziale. La Corte ha aumentato l’assegno di mantenimento a 250 euro mensili, in considerazione del modesto reddito della madre, e ha rivisto le modalità di visita del padre. Per un bambino di soli due anni, la Corte ha ritenuto troppo lungo il tempo settimanale passato con il padre, limitandolo a due pomeriggi settimanali e a visite alternative nei fine settimana, senza pernottamenti.
Inoltre, i giudici avevano precisato che durante il periodo estivo e le festività, le visite avrebbero avuto precise limitazioni.
I motivi del ricorso
Questa decisione ha sollevato dubbi da parte del padre che ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione.
Nel suo ricorso, il padre ha sostenuto la violazione del principio della bigenitorialità a discapito del minore tale da impedirgli una crescita armoniosa.
Il ricorrente ha lamentato che le modalità di visita stabilite non avessero permesso di preservare adeguatamente la relazione genitoriale, soprattutto a causa dell’assenza di pernottamenti presso l’abitazione paterna.
Altresì, il padre ha contestato la mancata valutazione della distanza significativa tra le abitazioni dei genitori e l’incremento del contributo di mantenimento, che avrebbe reso difficili le visite, trasformandole in semplici spostamenti.
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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Il commento dei giudici
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal padre contro il decreto della Corte d’Appello di Ancona riguardante l’affidamento del figlio minore. Nel dettaglio, la Cassazione ha giudicato inammissibili i motivi del ricorso poiché le critiche sollevate non hanno affrontato adeguatamente le motivazioni del provvedimento impugnato. Nello specifico, il padre contestava le modalità di visita e l’assenza di pernottamenti presso l’abitazione paterna, sostenendo che tali disposizioni fossero contrarie al principio di bigenitorialità e arrecassero pregiudizio al il minore.
Tuttavia, i giudici ermellini hanno rilevato che le decisioni prese dalla Corte d’Appello erano basate sulla giovane età del bambino, tali da garantirgli comunque al padre tempi di visita appropriati. Inoltre, le lamentele riguardanti la distanza tra le abitazioni dei genitori e l’aumento del contributo al mantenimento sono state considerate infondate, in quanto non lesive di una violazione del diritto di visita. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le decisioni della Corte d’Appello sono state confermate, a tutela dell’interesse superiore del minore.