I giudici della II sezione civile della Cassazione hanno confermato la rilevanza della prescrizione presuntiva per rapporti professionali caratterizzati dalla rapidità e informalità. Nel 2015, la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 13144 aveva chiarito che la prescrizione presuntiva triennale per i compensi professionali si basasse sulla natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale. Dunque, in assenza di un accordo scritto per l’incarico, la prescrizione presuntiva è applicabile.
Corte di Cassazione, sez. II Civ.- sent. n. 15566 de 04-06-2024 15566
La questione
Il Tribunale di Catania ha respinto un’opposizione al decreto ingiuntivo riguardo il pagamento di una somma di denaro per compensi professionali relativi alla progettazione e la direzione dei lavori di un centro sportivo.
L’opponente sosteneva che il termine triennale di prescrizione era decorso, dato che i lavori erano stati completati nel 2007. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che la prescrizione presuntiva non era applicabile.
In appello, i giudici hanno confermato la decisione chiarendo che la prescrizione presuntiva non si applicava poiché l’incarico non era stato formalizzato per iscritto.
Per questi motivi, il caso è stato portato dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il motivo di ricorso
Il ricorso, basato su un unico motivo, ha contestato la decisione impugnata sostenendo un errore compiuto dai giudici per aver ritenuto incompatibili le prestazioni professionali con la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. La ricorrente ha affermato che la norma nulla dica riguardo alla natura, complessità, durata o altre caratteristiche delle prestazioni professionali: di conseguenza, è errata la sentenza impugnata che limita l’applicabilità della prescrizione presuntiva agli incarichi assolutamente informali e che considera in modo erroneo le modalità di pagamento.
I precedenti giurisprudenziali
I giudici della II sez. civile hanno ritenuto fondato il ricorso richiamando un recente orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite Civili.
Infatti, la Cassazione, con sentenza n. 25442 del 2023 ha confermato che, nonostante l’evoluzione dei meccanismi commerciali e l’uso crescente di strumenti di tracciabilità economica, la prescrizione presuntiva rimane rilevante per i rapporti professionali improntati a rapidità e informalità.
In passato, già la sentenza delle Sezioni Unite Civili, n. 13144 del 2015, ha chiarito che la prescrizione presuntiva triennale per il compenso dei professionisti e il rimborso delle spese correlate si giustifica in base alla natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, caratterizzato da adempimenti rapidi e senza rilascio di quietanza scritta. Tale principio, infatti, esclude l’applicabilità della prescrizione agli incarichi conferiti con strumenti diversi dal contratto d’opera intellettuale, sottolineando che il legislatore ha previsto la prescrizione presuntiva per i contratti d’opera professionale, generalmente pagati rapidamente e senza quietanza scritta.
Le argomentazioni della Cassazione
L’ordinamento italiano stabilisce che i crediti dei professionisti per il compenso delle opere prestate e per le relative spese siano soggetti a prescrizione presuntiva, al fine di garantire certezza e rapidità nei rapporti economici. Tuttavia, la sua applicazione concreta può essere controversa: la sentenza impugnata ha sostenuto che spetta al giudice di merito determinare se un incarico professionale rientra tra quelli per cui si può presumere il pagamento senza quietanza.
I giudici ermellini hanno chiarito che l’art. 2956 n.2 c.c. non esclude che la prestazione del professionista possa essere complessa e continuativa, dunque significa che la norma non conferisce al giudice il potere di valutare le caratteristiche specifiche del rapporto professionale per decidere se sia soggetto a prescrizione presuntiva. Il giudice deve solo verificare se l’incarico è un contratto di prestazione d’opera professionale, senza entrare nel merito delle caratteristiche dell’incarico o dell’entità del compenso. Uno tra gli aspetti determinanti è che la prescrizione presuntiva non si applica quando l’incarico professionale è conferito con atto scritto, come confermato da diversi orientamenti di legittimità.
Nel caso di specie, invece, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di un accordo scritto per il conferimento dell’incarico, rimuovendo così l’unico ostacolo all’applicazione della suddetta prescrizione.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.