Efficacia delle clausole claims made in contratti d’assicurazione della responsabilità professionale

Le clausole claims made, praticate nei contratti di assicurazione della responsabilità professionale ex art. 1917 c.c., prevedono la copertura assicurativa per comportamenti dell’assicurato anche anteriori alla data della conclusione del contratto, a condizione però che la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data.

Si discute, dunque, se sia legittimo inserire in un contratto di assicurazione della responsabilità professionale una clausola “claims made”.

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V’è chi ritiene tale clausola inefficace, in virtù del fatto che essendo l’alea elemento essenziale del contratto di assicurazione, la sua mancanza determinerebbe la nullità del contratto medesimo: essa, infatti, deve riguardare un evento futuro ed incerto; al contrario, con la “claims made” risulterebbero coperti anche eventi già verificatisi prima della conclusione del contratto, con conseguente assenza di aleatorietà.

Le clausole claims made sono efficaci

Tuttavia, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato la loro validità ed efficacia. 

In primo luogo, la sentenza in esame ha specificato che l’alea non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell’assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi.

Non è detto, infatti, che qualunque comportamento colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni.

In secondo luogo, l’estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipulazione della polizza è frutto di una precisa scelta dell’assicuratore che, di sua iniziativa e in virtù del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., inserisce la clausola fra le condizioni generali di contratto, sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni.

Inoltre, i contratti contenenti la clausola “claim made” normalmente delimitano la garanzia a non più di due o tre anni prima della sottoscrizione della polizza, nonchè ai casi in cui l’assicurato non sia a conoscenza dell’illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell’intenzione del danneggiato di agire in risarcimento (resta intatta, in mancanza, la possibilità di opporre all’assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. Sul punto v. Cass. civ. Sez. 3, 22 marzo 2013 n. 7273).

(Cass. Sez. III Civile del 17/2/2014, n. 3622)

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