L’ordinanza n. 24732 del 16 settembre 2024 ha evidenziato una problematica rilevante in merito alla capacità processuale del beneficiario e alla legittimità delle decisioni che riguardano la nomina dell’amministratore di sostegno, soprattutto in presenza di conflitti familiari.
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Inquadramento tematico: l’amministrazione di sostegno
Nel nostro ordinamento giuridico, l’amministrazione di sostegno rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela di persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. La figura dell’amministratore di sostegno, istituita dalla l. n. 6 del 2004, ha lo scopo di garantire assistenza e protezione a chi si trova in situazioni di fragilità, senza tuttavia privarlo completamente della propria capacità di agire.
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Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia
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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
La vicenda processuale
Il caso in esame trae origine dalla richiesta, presentata dal figlio del beneficiario, di nominare un amministratore di sostegno per il proprio padre, a causa di un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. In opposizione alla richiesta, il beneficiario stesso aveva designato la moglie come amministratore attraverso un atto pubblico, manifestando così la propria volontà di essere assistito dalla coniuge.
Nonostante ciò, il giudice tutelare ha accolto la richiesta del figlio e ha nominato un terzo, come amministratore di sostegno. La decisione ha provocato l’impugnazione da parte del beneficiario, il quale ha ritenuto che la sua volontà fosse stata ingiustamente ignorata.
La decisione della Corte di Appello e il ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione del giudice tutelare, basandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio che evidenziava la necessità di un amministratore esterno a causa dei conflitti familiari.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare se il beneficiario, in una situazione di conflittualità familiare, potesse mantenere il diritto di designare il proprio amministratore e in che misura la sua capacità processuale potesse essere limitata.
La posizione assunta dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema giuridico: anche nelle situazioni in cui viene nominato un amministratore di sostegno, il beneficiario non perde completamente la propria capacità di agire. Questo principio è già previsto dall’art. 716 c.p.c. per i procedimenti di interdizione e inabilitazione, ed è stato esteso anche all’amministrazione di sostegno attraverso l’art. 720-bis c.p.c.
Secondo la Corte, la capacità processuale del beneficiario deve essere preservata in tutti i gradi del giudizio, soprattutto quando sono in discussione i suoi diritti fondamentali. Anche nel caso in cui un amministratore di sostegno sia nominato in via provvisoria, il beneficiario mantiene la possibilità di difendersi autonomamente e di scegliere il proprio difensore. Pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non comporta automaticamente la perdita del diritto di agire in giudizio.
La consulenza tecnica d’ufficio e la partecipazione del difensore
Altro aspetto sollevato nel ricorso riguardava la consulenza tecnica d’ufficio. Il difensore del beneficiario non era stato ammesso a presenziare alle operazioni peritali, un fatto che, secondo la Corte di Appello, non comprometteva il contraddittorio in quanto presente il consulente tecnico di parte. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione erronea: ai sensi dell’art. 194 c.p.c., la presenza del difensore è garantita insieme a quella del consulente tecnico e non può essere esclusa, poiché ciò pregiudicherebbe il diritto di difesa.
Le reali esigenze per il beneficiario
La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che l’amministrazione di sostegno deve essere modellata sulle reali esigenze del beneficiario, non solo in termini di protezione, ma anche rispettando i suoi desideri e la sua autonomia. In particolare, la Corte ha evidenziato che la scelta dell’amministratore di sostegno non può essere standardizzata, ma deve essere su misura, tenendo conto delle condizioni specifiche della persona beneficiaria e delle sue capacità residue di provvedere ai propri interessi.
In definitiva, la designazione anticipata di un amministratore da parte del beneficiario, come nel caso di specie, può essere disattesa solo per gravi motivi, ossia quando la persona designata risulti inadeguata a tutelare gli interessi del beneficiario.
La legittimazione dell’amministratore di sostegno
Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della legittimazione dell’amministratore di sostegno a costituirsi in giudizio in nome e per conto del beneficiario. La Corte ha chiarito che, nel regime processuale applicabile ratione temporis, l’amministratore di sostegno non può agire in rappresentanza del beneficiario senza una specifica procura e che quest’ultimo conserva il diritto di scegliere il proprio difensore e di agire autonomamente, anche in sede di impugnazione del provvedimento di nomina dell’amministratore.
Conclusioni
In definitiva, l’Ordinanza ha confermato la centralità del principio di autodeterminazione del beneficiario nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. La nomina di un amministratore, pur necessaria in alcuni casi, non deve mai comportare una compressione eccessiva dei diritti del beneficiario, che mantiene la sua capacità processuale anche in presenza di un amministratore provvisorio.
È ridicolo se si pensa che perfino una procura generale può essere annullata ed imposta l’amministrazione di sostegno. Con che faccia si afferma che la volontà del beneficiario è al centro di questa misura pseudo tutelare? Vengono tolti tutti i diritti, compreso quello di poter disporre dei propri beni. Gli abusi ed i furti ai danni dei beneficiari sono all’ordine del giorno, ed i magistrati non vengono minimamente toccati dalla legge nonostante siano responsabili di tante situazioni negative. Ditelo agli italiani che invecchiando sono destinati tutti ad essere amministrati