Violazione dell’art. 352 c.p.c. e lesione del diritto di difesa

L’ordinanza della I sezione Civile n. 23380 del 2024 ha esaminato un caso vertente sulla presunta violazione dell’art. 352 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale, dopo aver fissato una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, non aveva concesso ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c. La società ricorrente aveva sostenuto che tale omissione avesse compromesso il suo diritto di difesa, impedendole di adeguarsi alle novità giurisprudenziali, in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9769/2020. La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, affermando che la mancata concessione dei termini richiesti avesse effettivamente leso il diritto di difesa della parte ricorrente, che avrebbe dovuto essere messa in condizione di replicare e adeguare le proprie difese alla luce della nuova giurisprudenza.

Corte di Cassazione- Sez. I. civ.-ord. n. 23380 del 30-08-2024

La questione

Una recente questione controversa ha esaminato il pagamento di quattro assegni bancari non trasferibili per un totale di € 7.040,00. Questi assegni sono stati indebitamente incassati da un soggetto diverso dai legittimi beneficiari, che aveva contraffatto i titoli sostituendo il proprio nome a quello degli originari destinatari.

Il tribunale di primo grado ha riconosciuto la responsabilità della banca, accogliendo la richiesta di restituzione dell’importo pagato, oltre agli interessi e alla rivalutazione. La decisione è stata impugnata in appello, ma la stessa ha confermato la responsabilità della banca, sottolineando la negligenza nell’identificazione del presentatore degli assegni. La Corte ha inoltre riscontrato anomalie nella condotta del falso beneficiario e ha riconosciuto la contraffazione degli assegni.

La Corte ha anche parzialmente accolto l’appello, individuando una responsabilità concorrente da parte della compagnia assicurativa per aver utilizzato un servizio di posta ordinaria, in linea con un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Questa condotta è stata considerata un antecedente causale che ha contribuito al danno, insieme all’errore della banca.

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Violazione del diritto di difesa

Dunque, sono emersi due motivi di contestazione che hanno messo in luce questioni  riguardanti il diritto di difesa e la responsabilità nella gestione di titoli finanziari.
Il primo motivo di ricorso ha riguardato la presunta violazione dell’art. 352 c.p.c. Il ricorrente ha  lamentato che la Corte d’Appello, dopo aver rimesso la causa in discussione e fissato una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, non avesse concesso ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

Questo, secondo la società ricorrente, avrebbe leso gravemente il suo diritto di difesa, impedendole di adeguarsi alle novità giurisprudenziali intervenute medio tempore, in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9769/2020, che ha modificato importanti aspetti relativi alla corresponsabilità nell’uso del sistema postale ordinario per la trasmissione di assegni non trasferibili.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo di ricorso, sottolineando che la mancata concessione dei termini richiesti ha effettivamente impedito alla parte ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Infatti, in assenza di rinuncia esplicita ai termini, la Corte d’Appello avrebbe dovuto concederli, garantendo così alle parti il tempo necessario per replicare e sviluppare le proprie difese alla luce della nuova giurisprudenza.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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Responsabilità nella spedizione di assegni

Il secondo motivo di ricorso ha riguardato la contestazione della responsabilità attribuita alla società ricorrente per la spedizione di assegni non trasferibili tramite posta ordinaria. La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto sussistente la sua responsabilità per aver utilizzato un metodo di spedizione meno sicuro.

La Corte di Cassazione ha respinto questo motivo di ricorso, dichiarandolo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. La decisione della Corte territoriale è stata considerata conforme alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (Sent. n. 9769/2020), che afferma come la spedizione di assegni tramite posta ordinaria, sebbene muniti di clausola d’intrasferibilità, esponga il mittente a un rischio ingiustificato. Questa condotta viene considerata negligente poiché aumenta il rischio di smarrimento o sottrazione del titolo, e dunque, configurerebbe un concorso colposo nel danno subito, soprattutto se il mittente non adotta misure cautelative come l’utilizzo di posta raccomandata o assicurata.

Conclusione

L’ordinanza della I Sezione della Cassazione mette in luce due aspetti fondamentali: l’importanza di garantire il pieno diritto di difesa in ogni fase processuale e la necessità di adottare comportamenti diligenti e prudenti nella gestione di strumenti finanziari come gli assegni.

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