
La Seconda Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 9534/2025, depositata l’11 aprile (puoi consultare il testo integrale dell’ordinanza cliccando qui), ha affrontato una questione interessante in materia di diritto successorio. I giudici di legittimità hanno chiarito se sia valido il testamento pubblico nei casi in cui il de cuius, affetto da un deficit motorio, abbia espresso la propria volontà a monosillabi o con gesti di assenso del capo.
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Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
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La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
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Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Il caso in esame
I fratelli del de cuius convenivano in giudizio l’erede universale e i legatari chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità delle disposizioni di ultima volontà per incapacità naturale o per inosservanza delle formalità di redazione del testamento pubblico.
Il Tribunale respingeva tutte le domande con sentenza integralmente confermata in Appello. Il giudice distrettuale, in particolare, osservava che l’incapacità del de cuius era prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere. Il testatore era apparso in possesso delle facoltà mentali nel corso del giudizio di interdizione, conclusosi con pronuncia di inabilitazione, e all’esame diretto da parte del CTU e dei medici curanti. Il notaio, dopo aver predisposto l’atto, ne aveva letto il contenuto alla presenza dei testimoni e aveva ricevuto la dichiarazione di conferma da parte del testatore.
Gli attori, avverso tale decisione, presentavano ricorso in Cassazione.
Le censure dei ricorrenti
I ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 603 c.c. perché la Corte d’Appello aveva ritenuto valido il testamento redatto dal notaio, senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.
Il de cuius, infatti, aveva manifestato la propria volontà a monosillabi e con gesti espressivi del capo: tali condotte, secondo i fratelli, non avrebbero rappresentato una valida dichiarazione di assenso al testamento predisposto dal notaio.
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Testamento pubblico e volontà espressa a monosillabi: è sufficiente?
La Suprema Corte, in primo luogo, ha evidenziato come l’art. 603 c.c., per la validità del testamento pubblico, richieda: un’espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà e la successiva lettura dell’atto alla presenza del testatore e dei testimoni, con menzione nella scheda dell’espletamento delle formalità di legge. Non è preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà del de cuius, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni.
Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi.
La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le sue condizioni di salute caratterizzate da un deficit motorio che, tuttavia, non incideva sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile il proprio volere.
Il consenso esternato a monosillabi rappresentava una valida manifestazione di volontà, non potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di assenso che il giudice di merito aveva riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha, quindi, confermato la decisione d’appello non condividendo le censure dei ricorrenti in merito al rispetto delle formalità per la redazione del testamento pubblico. La dichiarazione di volontà espressa in monosillabi, nel caso in esame, non inficiava la validità del testamento:
- il de cuius, affetto da inabilità motoria, non avrebbe potuto esternare il proprio assenso in modo diverso;
- il suo stato di salute non incideva sulla capacità di intendere e di volere e tale circostanza era stata accertata nel giudizio di interdizione, conclusosi con una pronuncia di inabilitazione, e a seguito dell’esame diretto del CTU e dei medici curanti.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte appare particolarmente significativa. I giudici di legittimità, infatti, affermano che il rispetto delle formalità nella redazione del testamento pubblico deve essere varato anche in relazione alle peculiarità del caso concreto.
La dichiarazione di volontà espressa con un cenno del capo o a monosillabi da parte del de cuius è valida se quest’ultimo, affetto da inabilità motoria e in pieno possesso delle facoltà mentali, non avrebbe potuto manifestare il proprio assenso in modo diverso.