Validità del mutuo solutorio: la questione rimessa alle Sezioni Unite

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente la questione sulla validità del mutuo solutorio. Le Sezioni Unite dovranno stabilire se l’accredito su conto corrente per ripianare un debito pregresso configuri una reale disponibilità del denaro per il mutuatario o solo una operazione contabile.

Corte di Cassazione- II Sez. Civ.- ord. int. n. 18903 del 10-07-2024

La questione

Due opponenti avevano fatto ricorso al Tribunale di Ferrara contro un decreto che li obbligava a pagare 50.742,86 euro alla Cassa di Risparmio di Cento s.p.a., più interessi e spese, per il saldo negativo di un conto corrente garantito da ipoteca. Gli opponenti avevano affermato che la banca aveva concesso mutui su conti correnti ipotecari per coprire debiti esistenti, senza effettivamente erogare denaro. Il Tribunale di Ferrara ha annullato il decreto ingiuntivo, ma ha condannato gli opponenti a pagare 35.262,69 euro più gli interessi. In appello, la Corte di Bologna ha confermato la sentenza, rigettando le pretese degli appellanti. La Corte ha stabilito che l’accredito delle somme sul conto corrente equivaleva alla consegna del denaro e che l’utilizzo di queste somme per estinguere mutui precedenti era legittimo.

I motivi del ricorso

Nella prima parte del ricorso, i ricorrenti hanno denunciato la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. contestando la decisione della Corte d’Appello nell’aver ritenuto che l’utilizzo delle somme mutuate per estinguere debiti precedenti fosse una libera scelta consapevole, volta a mantenere il rapporto con la Banca. I ricorrenti hanno sostenuto che mancava la prova degli atti di disposizione del denaro, e che la Banca aveva semplicemente effettuato un giroconto senza traferire le somme. Inoltre, i ricorrenti hanno affermano che la sentenza avesse  ignorato il precedente giurisprudenziale della sentenza della Cassazione n.  20896/2019, rilevante poiché in quel caso, come nel loro, non vi era stato alcun reale trasferimento di proprietà ma solo una operazione contabile.

Il secondo motivo del ricorso ha riguardato la presunta violazione degli artt. 2730 e 1852 c.c. in relazione all’art. 1813 c.c. e agli artt. 112 e 342 c.p.c., per nullità della sentenza.  I ricorrenti hanno sottolineato che l’estratto conto qualificava come “operazione di giro” ciò che la Corte d’Appello aveva erroneamente considerato come mutuo solutorio.

Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno evidenziato la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, con conseguente violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., da cui derivava la violazione della L. 7 marzo 1996.

Il quarto e quinto motivo del ricorso hanno constatato la presenza di  violazioni relative alla determinazione e applicazione del tasso soglia di mora e la valutazione dell’usura concreta secondo l’art. 644 c.p.

Infine, i restanti motivi di ricorso hanno precisato alcuni errori procedurali e sostanziali.

Le argomentazioni della Corte

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso sollevano questioni fondamentali per la decisione, relative alla qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”, su cui la giurisprudenza di legittimità ha fornito risposte differenti.

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Orientamento prevalente

Secondo l’orientamento prevalente, il mutuo solutorio, utilizzato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, è valido. Non contrasta né con la legge né con l’ordine pubblico e non può essere considerato come una proroga del termine di pagamento del debito preesistente o come un pactum de non petendo. In definitiva, l’accredito delle somme su un conto corrente è considerato sufficiente per soddisfare il requisito della datio rei giuridica del mutuo. Inoltre, l’utilizzo delle somme per estinguere un debito preesistente contribuisce a liberare il patrimonio del mutuatario da una passività. Tale orientamento si allinea con i precedenti che affermano che il contratto di mutuo  si perfeziona quando la somma mutuata, pur non essendo materialmente consegnata, è messa a disposizione del mutuatario, indipendentemente dal suo utilizzo per estinguere un debito pregresso.

Orientamento minoritario

L’orientamento minoritario, invece, sostiene che l’uso di somme da parte di un istituto di credito per coprire un debito pregresso del correntista, insieme alla costituzione di una garanzia reale a favore della banca, è una semplice operazione contabile di dare e avere sul conto corrente e non può essere qualificata come un mutuo ipotecario, il quale richiede sempre la consegna effettiva del denaro dal mutuante al mutuatario. Questa operazione è considerata un pactum de non petendo ad tempus, modificando solo il termine per l’adempimento senza novazione dell’obbligazione originaria del correntista.

Rimessione alle Sezioni Unite

Il Collegio ha osservato che, nonostante l’orientamento minoritario non neghi che per il perfezionamento del mutuo solutorio sia sufficiente la dazione giuridica delle somme, ritiene che la traditio debba comportare il passaggio effettivo delle somme dal mutuante al mutuatario. Pertanto, l’accredito in conto corrente deve creare un titolo autonomo di disponibilità per il mutuatario.
Per questi motivi, la Corte ha deciso di trasmettere gli atti al Primo Presidente affinché possa valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite.

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Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.

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