Ultrattività mandato alle liti: stabilizzazione processuale dei soggetti estinti nel giudizio di impugnazione

Ai sensi dell’art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della “fictio iuris” di cui all’art. 10, L.F.).

L’art. 299 c.p.c. prevede poi l’interruzione del processo del quale la società sia parte dal momento in cui l’evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.

In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie: l’interruzione deve essere infatti eccepita dalla parte interessata. Si tratta del principio della c.d. stabilizzazione processuale del soggetto estinto.

Tale principio estende i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione e, in particolare, al giudizio in Cassazione? Lo ha chiarito la Corte di legittimità con la sentenza n. 4677 del 23 febbraio 2017.

La stabilizzazione processuale nel giudizio d’impugnazione

La Corte ha in primo luogo ribadito il principio recentemente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare.

In virtù del principio di ultrattività del mandato di difesa, il difensore può cioè provocare la prosecuzione nell’ulteriore grado di giudizio dell’effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell’evento estintivo.

Ultrattività del mandato e giudizio in Cassazione

Come accennato, l’ultrattività del mandato legittima il procuratore, qualora la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione.

Deve essere fatta tuttavia eccezione per il ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale.

Se dunque deve ritenersi valida la notifica dell’atto di appello effettuata presso il difensore in primo grado della società, il ricorso per cassazione andava proposto non più dal soggetto estinto, ma dai soci.

Ebbene, nel caso in esame, è mancante il requisito della specialità della procura, poiché il difensore della ricorrente si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dalla socia subentrata alla società estinta, ma direttamente da quest’ultima.

I suoi poteri di difesa non risultano quindi legittimati né dall’efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società – procura che per principio non opera in relazione al ricorso per cassazione – né dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente “defunta” e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all’art. 2495 c.c.

Una volta accertato oggettivamente il fatto che la procura speciale è stata illegittimamente conferita da soggetto non più esistente e non da quello che ad esso è per legge subentrato e che quindi la parte autenticamente legittimata non è presente nel processo, l’efficacia ultrattiva della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di merito deve pertanto ritenersi caducata con riferimento a tutte le parti.

Sulla scorta di quanto detto, la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

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