L’ordinanza del Tribunale di Roma analizza la legittimità del trattenimento di un cittadino extracomunitario ai sensi del D.Lgs. n. 142/2015. Il focus principale è rappresentato dai criteri di designazione del Bangladesh come “Paese di origine sicuro” e la tutela dei diritti fondamentali del trattenuto.
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Trib_Roma ordinanza XVIII Sezione Civile-11/11/2024
Trattenimento amministrativo
Il trattenimento amministrativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, attuativo della Direttiva UE 2013/33/UE. Si tratta di una misura eccezionale, limitata ai casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di adottare alternative meno restrittive, come l’obbligo di firma o l’ospitalità in centri aperti. I presupposti principali che giustificano l’adozione di questa misura includono il rischio di fuga, la necessità di identificare il soggetto o ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha ravvisato un concreto rischio di fuga determinato da un precedente tentativo del cittadino di sottrarsi alla misura amministrativa disposta. Il giudice, pur ritenendo giustificata l’adozione della misura, ha sottolineato che il trattenimento non deve essere adottato automaticamente, ma richiede un bilanciamento tra le esigenze di controllo e il rispetto della libertà personale.
“Paese di origine sicuro”
Uno dei temi affrontati dall’ordinanza è la classificazione del Bangladesh come “Paese di origine sicuro”. Ai sensi dell’art. 36 della Dir. 2013/32/UE, tale designazione implica una presunzione di sicurezza per i cittadini proveniente da quel Paese, riducendo la loro possibilità di riconoscere la protezione internazionale. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha sollevato dubbi sulla conformità di questa classificazione ai requisiti della direttiva europea, in ottica di un aggiornamento delle valutazione su dati di natura oggettiva.
Il giudice ha richiamato il principio per cui la designazione di un Paese come sicuro non può precludere un esame individuale e approfondito delle richieste di protezione. Ogni domanda deve essere analizzata tenendo conto delle circostanze personali del richiedente, evitando automatismi che potrebbero compromettere il diritto a un ricorso effettivo.
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Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Le garanzie procedurali e le condizioni di trattenimento
Altro aspetto centrale dell’ordinanza riguarda il rispetto delle garanzie processuali e delle condizioni materiali di trattenimento. Il giudice ha verificato che il cittadino trattenuto fosse stato informato tempestivamente e in una lingua a lui comprensibile delle ragioni della misura. Le condizioni di trattenimento sono state valutate alla luce degli standard fissati dall’art. 3 della CEDU e dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che vietano trattamenti inumani o degradanti. Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che al trattenuto fossero garantiti servizi essenziali, inclusi cure mediche, supporto legale e comunicazioni con l’esterno.
La normativa prevede inoltre limiti temporali stringenti per il trattenimento, che non può superare i 90 giorni, salvo eccezioni giustificate. Il Tribunale ha ribadito l’importanza di rispettare rigorosamente tali limiti, evitando che la misura si trasformi in una forma di detenzione arbitraria.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE
L’ordinanza del Tribunale di Roma si distingue per la decisione di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Cgue. Tre sono i quesiti principali posti alla Corte:
- La conformità della normativa italiana ai principi sanciti dalla Direttiva 2013/33/UE, con particolare riferimento ai criteri per l’adozione del trattenimento.
- L’adeguatezza dei criteri per designare un Paese come sicuro, con specifico riferimento alla classificazione del Bangladesh.
- Le garanzie minime da assicurare ai cittadini trattenuti, incluse le tutele procedurali e il diritto a un ricorso effettivo.
L’ordinanza del Tribunale di Roma sottolinea la centralità del giudice nazionale nell’assicurare l’applicazione corretta delle norme sovranazionali. Attraverso il rinvio pregiudiziale, il giudice ha posto in evidenza alcune criticità, evidenziando il rischio di sovrapposizioni o contrasti tra la normativa interna e quella europea.