Il tempo di vestizione e di svestizione della divisa è considerato orario di lavoro e, come tale, deve essere retribuito. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 2965 del 3 febbraio 2017.
Il tempo impiegato per indossare la divisa è lavoro effettivo
Secondo la Suprema Corte il tempo impiegato per indossare la divisa rientra nel lavoro effettivo, cioè ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa.
Di conseguenza, il c. d. tempo divisa deve essere retribuito nel caso in cui tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel rapporto di lavoro occorre infatti distinguere:
- una fase finale, che soddisfa direttamente l’interesse del datore di lavoro;
- una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell’ambito della disciplina d’impresa (art. 2104 c.c., comma 2).
Ebbene, le attività preparatorie sono autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Di conseguenza, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.
Tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria che nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14, ha chiaramente affermato che “il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro”.
Gli accertamenti necessari per la retribuzione del tempo divisa
Ciò chiarito, per consentire la retribuzione del tempo necessario per cambiarsi ed indossare la divisa di lavoro, il giudice dovrà accertare che tali operazioni preparatorie avvengano secondo le regole organizzative aziendali.
Nel caso in esame, il giudice dell’appello ha correttamente accertato che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgessero:
- nei locali aziendali prefissati;
- nei tempi delimitati dal passaggio nel tornello azionabile con il badge e quindi dalla marcatura del successivo orologio
- nel limite di 29 minuti prima dell’inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all’interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti.
Alla luce dell’esito positivo dei suddetti accertamenti, è stato pertanto riconosciuto il diritto dei lavoratori ad una retribuzione aggiuntiva per il tempo necessario ad indossare la divisa.