
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 17179/2025, depositata il 26 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità civile da sinistro stradale e, in particolare, sulla configurabilità del nesso causale tra un tamponamento e un evento patologico successivo, nella specie un infarto miocardico con esito letale. La Corte coglie l’opportunità per ribadire alcuni principi cardine del sistema risarcitorio civilistico, tra cui l’autonomia della causalità civile rispetto a quella penale, l’applicazione del criterio del “più probabile che non” e la piena operatività del principio della “thin skull rule”.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
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Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2025, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
Il caso: tamponamento e decesso
La vicenda origina da un tamponamento stradale apparentemente modesto. Subito dopo l’urto, il conducente del veicolo tamponato, pur soccorso tempestivamente, è deceduto a causa di un infarto miocardico. I familiari della vittima hanno dunque convenuto in giudizio il conducente del veicolo danneggiante e la sua compagnia assicurativa, ritenendoli responsabili dell’evento letale.
Il Tribunale aveva inizialmente riconosciuto un parziale risarcimento, mentre la Corte d’Appello di Palermo, riformando la decisione, aveva rigettato integralmente la domanda. La motivazione si fondava sulla scarsa entità del sinistro e su una CTU che escludeva, in termini di regolarità causale, il collegamento diretto tra urto e infarto. I giudici d’appello avevano ritenuto che lo stress connesso all’evento potesse, tutt’al più, aver agito come concausa in un contesto clinico già compromesso da molteplici fattori di rischio, ma tale eventuale incidenza veniva considerata, nella valutazione ex ante, del tutto eccezionale.
Avverso tale pronuncia, il danneggiato aveva proposto ricorso per Cassazione articolando quattro motivi.
La censura alla motivazione della Corte d’appello
La Cassazione ha ritenuto viziato il ragionamento della Corte di merito per aver ritenuto arbitrariamente interrotto il nesso causale fondando la motivazione su un uso improprio del principio dell’“id quod plerumque accidit”. In sostanza, la Corte territoriale aveva sostenuto la tesi secondo cui, da sinistri di lieve entità, in base alla normalità statistica, non potessero derivare danni gravi come un infarto. Tuttavia, secondo la Cassazione, si tratta di una presunzione che, se non corroborata da una rigorosa analisi delle risultanze peritali e delle peculiarità del caso concreto, finisce per trasformarsi in una petizione di principio.
La Corte ribadisce, al contrario, che anche una condotta non gravemente lesiva può integrare una concausa giuridicamente rilevante ai fini risarcitori, specialmente quando agisce su un organismo già vulnerabile, secondo la regola del “più probabile che non”.
Il ruolo della CTU e la motivazione solo apparente
Altro punto critico evidenziato dalla Cassazione riguarda l’utilizzo delle consulenze tecniche. I giudici d’appello, pur richiamando formalmente le conclusioni della CTU, non ne avevano valorizzato adeguatamente il contenuto. La Corte sottolinea come entrambe le CTU, in primo e secondo grado, avessero riconosciuto una possibile concausalità tra il sinistro e l’evento cardiaco, pur nella consapevolezza della complessità fisiopatologica del quadro clinico. Escludere il nesso senza confrontarsi in modo approfondito con tali risultanze peritali equivale, per la Cassazione, a una motivazione solo apparente, dunque nulla.
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Il principio della “thin skull rule”
Elemento centrale della pronuncia è l’applicazione della cosiddetta “thin skull rule”, principio di matrice anglosassone da tempo accolto anche nella giurisprudenza di legittimità. In base a tale regola, il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato.
In tema di responsabilità civile, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della particolare condizione del soggetto danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 28990 dell’11 novembre 2019). Il concorso di una causa naturale non esclude la responsabilità del danneggiante, se la sua condotta ha avuto un’efficacia causale rilevante nella produzione dell’evento, secondo il criterio del “più probabile che non” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011).
Nel caso in esame, la condotta colposa dell’agente, pur non grave, è stata idonea ad attivare o anticipare un evento letale in un soggetto affetto da fragilità cardiovascolare. Non è quindi lecito escludere la responsabilità solo perché l’esito si è manifestato in misura più intensa rispetto alla media, né addossare al danneggiato il rischio della sua condizione.
La distinzione tra causalità civile e penale
Mentre nel processo penale vige il principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, in ambito civile è sufficiente che l’evento lesivo sia riconducibile alla condotta secondo il criterio del “più probabile che non”. Questo criterio probabilistico, di matrice logico-empirica, si dimostra particolarmente adatto a valutare situazioni complesse, in cui agiscono concause preesistenti o alternative.
La responsabilità civile, pertanto, può sussistere anche in presenza di un nesso eziologico solo parziale, purché la condotta dell’agente abbia avuto una rilevanza apprezzabile nella produzione dell’evento dannoso.
La decisione della Corte
La Cassazione, accogliendo i primi tre motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo alla Corte d’Appello, in diversa composizione, il compito di riformulare il giudizio tenendo conto dei principi espressi. La decisione richiama l’obbligo del giudice di merito di motivare adeguatamente ogni scostamento dalle risultanze peritali, specie nei casi in cui le circostanze del fatto si innestano in un quadro clinico complesso.
La Corte ribadisce anche l’autonomia della questione causale rispetto al grado di prevedibilità dell’evento: la causalità giuridica non si esaurisce nella normalità statistica, ma richiede l’indagine concreta sulla relazione tra condotta ed effetto, tenendo conto anche delle specifiche condizioni del danneggiato.
Conclusioni
L’ordinanza n. 17179/2025 fornisce un importante chiarimento in tema di nesso di causalità, offrendo un significativo contributo interpretativo in un settore, come quello della responsabilità civile da sinistro stradale, dove le dinamiche del danno e le fragilità del danneggiato possono generare scenari imprevedibili.
Nel ribadire la centralità del principio della regolarità causale e della “thin skull rule”, la Corte invita i giudici di merito a motivare con rigore ogni valutazione che escluda il nesso eziologico, specialmente quando si confrontano con eventi fisiopatologici complessi.