Sugar Tax: equilibrio tra salute pubblica e principi tributari

La recente sentenza n. 49/2024 della Corte Costituzionale ha analizzato l’adeguatezza della “Sugar Tax”, imposta sulle bevande analcoliche edulcorate introdotta per motivi di salute pubblica. La decisione ruota attorno la compatibilità di tale imposta con i principi costituzionali di eguaglianza tributaria e di capacità contributiva.

Corte Costituzionale-sent. n. 49 del 26-03-2024

La vicenda

La vicenda giuridica al centro della pronuncia della Corte Costituzionale, sent. n. 49/2024 traeva origine dall’impugnazione del Tar Lazio dei commi dal n. 661 al n. 676, dell’art.1 l. 27 dicembre 2019 n. 160, i quali avevano introdotto un’imposta sul consumo di bevande analcoliche ottenute con l’aggiunta di edulcoranti. La Corte è stata chiamata a valutare la conformità di tale imposizione fiscale agli articoli 3 e 53 Cost., in relazione ai principi di eguaglianza e capacità contributiva.
I principali protagonisti coinvolti nel processo sono Assobibe, l’Associazione italiana delle bevande analcoliche, e Sibeg S.r.l., produttrice delle bevande a marchio “The Coca Cola Company” per il territorio siciliano, che hanno promosso il ricorso. Dall’altra parte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno difeso la legittimità della norma impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio riguardava l’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il TAR aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione italiana. La contestazione si concentrava sulla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti, sollevando dubbi sulla sua conformità ai principi di eguaglianza e capacità contributiva, poiché tale imposta si applicava esclusivamente alle bevande analcoliche ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, escludendo altri prodotti alimentari che contenevano gli stessi elementi.
In particolare, il TAR Lazio rilevò che la normativa impugnata aveva introdotto un’imposta sul consumo specificatamente per le bevande analcoliche edulcorate, mirando a disincentivare il loro consumo per ridurre la diffusione di obesità, diabete e altri effetti dannosi sulla salute legati all’eccessivo uso di zuccheri e sostanze edulcoranti: tale obiettivo era in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tuttavia, il TAR sollevò dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, ritenendo che la scelta di colpire con l’imposta solo le bevande analcoliche edulcorate e non altri prodotti alimentari analoghi potesse violare i principi di eguaglianza e capacità contributiva.

Compatibilità UE?

Inizialmente, il giudice rimettente aveva considerato la possibilità che le disposizioni contestate potessero essere incompatibili con la normativa dell’UE e che tale incompatibilità, se accertata, avrebbe potuto giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea  ai sensi dell’art. 267 del TFUE.
Tuttavia, il giudice a quo  ha osservato che l’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (sugar tax) rientra nel novero delle imposte speciali sui consumi relative a prodotti diversi da quelli sottoposti ad accisa armonizzata. Gli Stati membri dell’UE, secondo la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, sono abilitati ad applicare tali imposte a condizione che non introducano formalità connesse all’attraversamento delle frontiere. La normativa italiana in esame, secondo il TAR, non avrebbe introdotto tali formalità e pertanto non si porrebbe in contrasto con i parametri europei invocati né con principi di carattere generale. L’imposta si applica infatti in maniera uniforme sia ai prodotti nazionali sia a quelli provenienti da altri Stati membri, senza violare gli articoli del TFUE relativi alla libera circolazione delle merci e alla non discriminazione.

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Esame della legittimità costituzionale

La Corte ha intrapreso un esame approfondito della legittimità costituzionale dell’imposta, mettendo in luce la sua conformità agli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 (principio di capacità contributiva) Cost. Il focus della questione (sulla cd. Sugar Tax) riguardava la specifica scelta del legislatore di imporre un tributo esclusivamente su determinate categorie di bevande, e non su altri prodotti alimentari contenenti edulcoranti, sollevando interrogativi sulla potenziale violazione del principio di eguaglianza tributaria.
La sentenza ha preso in considerazione l’analisi sulla proporzionalità e la necessità dell’imposta, tenendo conto dell’obiettivo primario di proteggere la salute pubblica. Il giudice delle Leggi ha valutato se l’imposizione fiscale rappresentasse un mezzo adeguato e proporzionato per raggiungere lo scopo prefissato, senza introdurre discriminazioni ingiustificate nel sistema tributario.
In particolare, una delle questioni esaminate dalla Corte riguardava la giustificazione dell’imposizione fiscale su tali prodotti. I giudici hanno evidenziato come la scelta legislativa fosse sostenuta da basi scientifiche solide, con l’intento di disincentivare il consumo di prodotti ritenuti nocivi per la salute individuale. Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’intento di tutelare la salute pubblica come una giustificazione legittima per introdurre una misura fiscale specifica, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Bilanciamento tra salute pubblica e imposizione fiscale

Il dibattito sull’imposizione di tasse specifiche su determinati prodotti, come nel caso della Sugar Tax, solleva il quesito sul giusto equilibrio tra l’obiettivo di proteggere la salute pubblica e il rispetto dei principi di giustizia fiscale. Dunque, da un lato, vi è l’esigenza di disincentivare comportamenti nocivi e di ridurre l’incidenza di malattie legate allo stile di vita; dall’altro, è fondamentale garantire che tali misure non creino oneri ingiusti per determinati gruppi sociali o economici.
La sentenza scandisce le evidenze scientifiche come base delle decisioni legislativo-giuridiche. L’adozione di politiche fondate su solide basi scientifiche garantisce che le misure fiscali specifiche non solo raggiungano i loro obiettivi di salute pubblica, ma siano anche percepite come legittime e giuste dalla popolazione.
Un’ulteriore tema di approfondimento riguarda gli impatti socio-economici delle politiche fiscali orientate alla salute, considerando come tali politiche influenzino diversi strati della popolazione, in particolare i gruppi più vulnerabili al fine di assicurare che queste misure contribuiscano effettivamente a ridurre le disuguaglianze di salute senza aggravare le disuguaglianze sociali ed economiche.

Infondatezza della questione

Il giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione, stabilendo che il principio dell’eguaglianza tributaria, derivante dagli articoli 3 e 53 Cost., richieda che qualsiasi differenziazione nel regime tributario debba essere giustificata adeguatamente per evitare discriminazioni arbitrarie. Inoltre, ha affermato che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nell’ambito delle finalità dell’imposizione fiscale, ma tale discrezionalità è soggetta al controllo della Corte costituzionale per garantire il rispetto dei principi costituzionali. Ciò significa che il giudice valuta se il legislatore abbia fatto un uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria per assicurare che l’imposizione non sia arbitraria. Anche se il legislatore può individuare indici di capacità contributiva tra varie categorie di beni, mobili e immobili, ciò non viola il principio di uguaglianza e capacità contributiva, a condizione che sia adeguatamente giustificato. Di conseguenza, la possibilità di imposte differenziate, sebbene non vietata dalla Costituzione, deve essere giustificata in modo obiettivo.

Conclusioni

In definitiva, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio dell’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 rispetto ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
La sentenza n. 49/2024 della Corte Costituzionale italiana sulla “Sugar Tax” ha confermato la sua conformità ai principi di eguaglianza e capacità contributiva. La decisione ha evidenziato come misure fiscali mirate possono servire efficacemente obiettivi di salute pubblica, basandosi su solide basi scientifiche per contrastare malattie come obesità e diabete. La legittimità di tale imposta riflette l’equilibrio tra la tutela della salute collettiva e il rispetto dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo delle politiche legislative informate da dati scientifici. Infine, la sentenza ha sottolineato la necessità per il legislatore di perseguire gli obiettivi di salute pubblica con misure proporzionate, evitando discriminazioni e oneri ingiusti.

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Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

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